ORIGINE PREFERENZIALE VS. ORIGINE NON PREFERENZIALE (COMUNE

Vogliamo oggi trattare brevemente un argomento abbastanza “spinoso”, ma sempre più di attualità, cercando di chiarire i diversi concetti di origine preferenziale e origine comune (o non preferenziale) e le conseguenze a cui conduce la certificazione / attestazione dell’una e dell’altra origine.

La conoscenza delle regole che definiscono l’origine dei prodotti della propria impresa e commercializzati è sempre più importante per definire linee strategiche efficaci e per non incorrere in contestazioni da parte delle agenzie fiscali per errata/falsa indicazione dell’origine.

A) ORIGINE NON PREFERENZIALE.

1. Cos’è l’origine non preferenziale?
L’origine non preferenziale è un concetto geografico, che non va confuso con il concetto di “produttore”.
L’origine non preferenziale viene definita per l’applicazione delle misure di politica commerciale dei Paesi, per predisporre le statistiche di commercio con l’estero e ai fini della corretta applicazione dell’etichettatura delle merci (made in).
In forza del D.Lgs. 192/2021, inoltre, l’indicazione dell’origine non preferenziale è diventata necessaria anche nella compilazione della colonna 15 della Sezione 1 e della Sezione 2 dell’intra cessione.
Per le regole unionali sono originarie di un Paese le merci interamente ottenute o prodotte in un unico Stato membro o paese o territorio. Per i prodotti che hanno subito lavorazioni in più Paesi sono originari di quel Paese membro o territorio in cui gli stessi sono stati sottoposti all’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata da un’impresa attrezzata a tale scopo, che abbia determinato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta uno stadio importante del processo di fabbricazione.
L’origine delle merci non unionali è determinato sulla base delle disposizioni del Nuovo Codice dell’Unione (artt. da 59 a 63 CDU) e dei relativi Regolamenti (RD artt. Da 31 a 36; RE artt. da 57 a 59).
L’art. 60 del REG. UE 952/2013, ovvero del Codice dell’Unione prevede che acquisiscono l’origine di un determinato Paese:
1. le merci interamente ottenute in un unico Paese o territorio (principio dell’interamente ottenuto)
2. le merci alla cui produzione contribuiscono due o più Paesi o territori sono considerate originarie del Paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione (principio dell’ultima lavorazione o trasformazione sostanziale)

Riguardo alle merci non interamente ottenute, l’Allegato 22.01 del RD - Regolamento UE 2015/2446 (modificato dal Reg. UE 1934/2021), detta le regole in tema di origine comune limitatamente ad alcune tipologie di merce, individuandole con la voce doganale del prodotto considerato (prime 4 cifre del Sistema Armonizzato).

Là dove il prodotto non sia individuabile nell’Allegato 22.01 occorrerà fare riferimento alle regole di lista consultabili sul sito della Commissione europea.

2. Perché certificare l’origine non preferenziale?
La prova dell’origine non preferenziale, richiesta in molti Paesi per l’importazione delle merci, non consente agevolazioni doganali o franchigie.
Il certificato di origine richiesto in questi casi, viene chiesto più che altro per ragioni politico-commerciali, ovvero per vigilare sulle restrizioni all’importazione, su dazi antidumping e compensativi, embarghi commerciali, misure di protezione e di ritorsione, contingenti tariffati, etc.

L’origine geografica delle merci trova le sue applicazioni nell’indicazione geografica, nella denominazione di origine, nell’indicazione di provenienza, nei marchi di origine e nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

3. Come si certifica l’origine non preferenziale?
L’origine comune o non preferenziale viene attestata da un certificato rilasciato dalle Camere di Commercio.
I certificati di origine sono documenti rilasciati dalle Camere di Commercio per attestare l'origine dei prodotti esportati in via definitiva in Paesi stranieri.
Possono essere rilasciati sia per la merce di origine comunitaria che per la merce di origine extracomunitaria.

B) ORIGINE PREFERENZIALE.

1. Cos’è l’origine preferenziale?
L’art. 64 del Codice dell’Unione doganale prevede le regole per potere derogare al principio generale di non discriminazione del WTO, consentendo l’applicazione di un trattamento preferenziale unilaterale o bilaterale ove contenuto in accordi che l’Unione ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi e territori.
L’origine preferenziale si basa pertanto su accordi conclusi tra l’UE e Paesi/territori extra UE.
Tali accordi hanno una struttura abbastanza complessa, coprendo diversi settori di attività, ma anche simile; essi contengono un protocollo che definisce la nozione di prodotti originari e le regole di origine applicabili.
La determinazione dello status di prodotto originario su basa sulle regole - dell’interamente ottenuto nel paese di riferimento; si tratta dei prodotti primari nello stato naturale o derivati da prodotti integralmente originari del paese di riferimento. Una specifica elencazione di tali prodotti è contenuta in tutti i protocolli origine
- della lavorazione o trasformazione sufficiente; trattasi dei prodotti fabbricati nel paese di riferimento, anche con utilizzo di materiali non originari, purché siano stati sottoposti a quelle lavorazioni considerate sufficienti e dettagliate dalle regole di lista enunciate negli allegati che sono parte integrante dei protocolli origine.
2. Perché certificare l’origine preferenziale?
La prova dell’origine preferenziale consente una riduzione/sgravio totale dei dazi all’importazione e costituisce pertanto un importante strumento di politica commerciale per le aziende esportatrici, consentendo alle stesse di vendere ai propri clienti prodotti non aggravati dall’importo dei dazi (e pertanto più appetibili).
3. Come si certifica l’origine preferenziale?

L’origine preferenziale può essere
- certificata dall’autorità doganale del Paese esportatore con il rilascio di un certificato Eur 1 o Eur MED, Form A e A.TR.
- Dall’esportatore con la dichiarazione in fattura per esportazione di valore inferiore a €.6.000
- Dall’esportatore con la dichiarazione in fattura, per esportazioni di valore superiore a €.6.000 solo se autorizzato
Per l’attestazione dell’origine per esportazioni oltre €.6000 verso i Paesi del Sistema REX (ad oggi Canada, Giappone, Vietnam, PTOM, Paesi ESA, UK, SPG) occorre essere in possesso del relativo numero di iscrizione al registro.


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