REGOLAMENTO (CE) N. 669/2009 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 2009

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale (modificato da ultimo con Reg.to UE 2017/1142 del 27-6-2017, in vigore dal 1°-7-2017)

(ALLEGATO I - modificato con il Reg.to UE 2017/1142)

(ALLEGATO II - sostituito con il Reg.to UE n. 323/2014 del 28 marzo 2014, in vigore dal 1° aprile 2014)

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 882/2004 applicabili, nei punti di entrata nei territori di cui all’allegato I di detto regolamento, alle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale elencati nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Aggiornamenti dell’allegato I

Al fine di redigere e modificare regolarmente l’elenco di cui all’allegato I, è necessario prendere in considerazione almeno le seguenti fonti di informazioni:

a) i dati risultanti dalle notifiche ricevute mediante il RASFF;

b) le relazioni e le informazioni risultanti dalle attività dell’Ufficio alimentare e veterinario;

c) le relazioni e le informazioni ricevute dai paesi terzi;

d) gli scambi di informazioni tra la Commissione, gli Stati membri e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare;

e) le valutazioni scientifiche, ove appropriato.

L’elenco di cui all’allegato I deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a) «documento comune di entrata (DCE)», il documento, il cui modello è riportato nell’allegato II, che deve essere completato dall’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o dal suo rappresentante, come stabilito all’articolo 6, nonché dall’autorità competente che conferma il completamento dei controlli ufficiali;

b) «punto di entratadesignato (PED)», il punto di entrata, indicato all’articolo 17,paragrafo 1,primo trattino del regolamento (CE)n.882/2004, in uno dei territori elencati nell’allegato I di detto regolamento; nel caso di trasportomarittimo in cui lepartite sono scaricate da una nave e poi caricate su un’altra per trasportarle a un porto di un altro Statomembro, quest’ultimo porto deve essere considerato il punto di entrata designato;

c) «partita», una quantità di qualsiasi mangime o alimento di origine non animale elencato nell’allegato I del presente regolamento, avente la medesima classe o descrizione, coperto dagli stessi documenti, convogliato dagli stessi mezzi di trasporto e proveniente dagli stessi paesi terzi o dalla stessa parte di essi.

Articolo 4

Requisiti minimi per i punti di entrata designati

Fatto salvo l’articolo 19, i punti di entrata designati dispongono almeno di quanto segue:

a) sufficiente personale debitamente qualificato ed esperto per effettuare i prescritti controlli delle partite;

b) strutture adeguate dove l’autorità competente può effettuare i controlli necessari;

c) istruzioni dettagliate riguardo al campionamento per l’analisi e all’invio di tali campioni per l’analisi a un laboratorio designato a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004 («laboratorio designato»);

d) magazzini in cui conservare in buone condizioni le partite (e le partite condizionate in container) per il periodo di tempo in cui vengono trattenute, ove appropriato, in attesa dei risultati delle analisi di cui alla lettera c) e un numero sufficiente di locali, tra cui depositi frigoriferi, per i casi in cui la natura della partita richieda una temperatura controllata;

e) attrezzature idonee per lo scarico della merce e attrezzature adeguate per effettuare il campionamento ai fini dell’analisi;

f) la possibilità di effettuare lo scarico dellamerce e il campionamento ai fini dell’analisi in un luogo protetto, qualora necessario;

g) un laboratorio designato in grado di effettuare le analisi di cui alla lettera c), la cui ubicazione consenta che i campioni vi siano trasportati in tempi brevi.

Articolo 5

Elenco dei punti di entrata designati

Gli Stati membri tengono e mettono a disposizione del pubblico su Internet, per ognuno dei prodotti di cui all’allegato I, un elenco aggiornato dei punti di entrata designati. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’indirizzo Internet al quale sono reperibili tali elenchi. La Commissione pubblica sul proprio sito a scopo informativo gli indirizzi Internet nazionali per accedere agli elenchi.

Articolo 6

Notifica previa delle partite

Gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti o i loro rappresentanti notificano con adeguato anticipo la data e l’ora previste dell’arrivo fisico dell

Articolo 7

Lingua dei documenti comuni di entrata

I documenti comuni di entrata devono essere redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova il punto di entrata designato.

Uno Stato membro può tuttavia consentire che i documenti comuni di entrata siano redatti in un’altra lingua ufficiale della

Comunità.

A tale scopo, essi completano la parte I del documento comune di entrata e trasmettono quest’ultimo alle autorità competenti al

punto di entrata designato, almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo fisico della partita.

Articolo 8

Livello accresciuto di controlli ufficiali ai punti di entrata designati

1. L’autorità competente al punto di entrata designato effettua senza indebiti ritardi:

a) controlli documentari su tutte le partite entro 2 giorni lavorativi dall’arrivo al PED, salvo in caso di circostanze eccezionali e

inevitabili;

b) controlli fisici e d’identità, tra cui analisi di laboratorio, alla frequenza indicata nell’allegato I e in modo da rendere

impossibile agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti o ai loro rappresentanti di prevedere quale particolare

partita sarà soggetta a tali controlli; i risultati dei controlli fisici devono essere disponibili non appena tecnicamente possibile.

2. Al termine dei controlli di cui al paragrafo 1, l’autorità competente:

a) completa la sezione pertinente della parte II del documento comune di entrata, mentre il funzionario responsabile dell’autorità

competente timbra e firma l’originale di tale documento;

b) fa una copia del documento comune di entrata firmato e timbrato e la conserva.

L’originale del documento comune di entrata accompagna la partita durante il trasporto successivo fino al raggiungimento della

destinazione conformemente a quanto indicato nel DCE.

L’autorità competente al PED può autorizzare il trasporto successivo della partita in attesa dei risultati dei controlli fisici. Nel

caso in cui venga concessa l’autorizzazione, l’autorità competente al PED notifica l’autorità competente al punto di destinazione

e si adottano appropriate soluzioni per garantire che la partita rimanga sotto il costante controllo delle autorità competenti del

PED e che non possa essere manomessa in alcun modo per tutta la durata dei controlli.

Nei casi in cui la partita è trasportata in attesa che siano disponibili i risultati dei controlli fisici, si rilascia a tale scopo una copia

certificata del DCE originale.

Articolo 9

Circostanze particolari

1. Su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione può autorizzare le autorità competenti di un determinato punto di

entrata designato che sottostà a particolari vincoli geografici ad effettuare i controlli fisici presso i locali di un operatore del settore

dei mangimi e degli alimenti, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l’efficienza dei controlli effettuati presso il PED non risulta pregiudicata;

b) i locali soddisfano i requisiti di cui all’articolo 4 e sono approvati a tale scopo dallo Stato membro;

c) si adottano appropriate soluzioni per garantire che la partita rimanga sotto il costante controllo delle autorità competenti del

PED dal momento dell’arrivo al PED e che non possa essere manomessa in alcun modo per tutta la durata dei controlli.

2. In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, in circostanze eccezionali, la decisione di aggiungere un nuovo prodotto all’elenco

dell’allegato I può prevedere che i controlli d’identità e fisici sulla partita di tale prodotto siano effettuati dall’autorità competente

del luogo di destinazione quale indicato nel DCE, ove appropriato presso i locali dell’operatore del settore dei mangimi e degli

alimenti, se sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), nonché le seguenti condizioni:

a) la natura altamente deperibile del prodotto o le specifiche caratteristiche dell’imballaggio fanno sì che l’esecuzione delle

operazioni di campionamento presso il PED causerebbe inevitabilmente un grave rischio per la sicurezza alimentare o

danneggerebbe il prodotto in misura inaccettabile;

b) le autorità competenti al PED e le autorità competenti che effettuano i controlli fisici adottano appropriate modalità di

cooperazione per garantire che:

i) la partita non possa essere manomessa in alcun modo per tutta la durata dei controlli;

ii) i requisiti in materia di rendicontazione di cui all’articolo 15 siano pienamente soddisfatti

Articolo 10

Immissione in libera pratica

L’immissione in libera pratica delle partite è subordinata alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell’operatore del settore

dei mangimi e degli alimenti o del loro rappresentante, di un documento comune di entrata o del suo equivalente elettronico

debitamente completato dall’autorità competente una volta effettuati tutti i controlli prescritti a norma dell’articolo 8, paragrafo 1,

e una volta noti i risultati favorevoli dei controlli fisici, ove richiesti.

Articolo 11

Obblighi per gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti

Nei casi in cui le caratteristiche particolari della partita lo giustificano, l’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o il loro

rappresentante mettono a disposizione dell’autorità competente:

a) sufficienti risorse umane e logistiche per lo scarico della partita, in modo da permettere i controlli ufficiali;

b) attrezzature adeguate per effettuare il campionamento ai fini dell’analisi nel caso di trasporti speciali e/o di forme particolari di

imballaggio, qualora le attrezzature normali non permettano di effettuare un campionamento rappresentativo.

a partita al punto di entrata designato nonché la natura della partita.

Articolo 12

Frazionamento delle partite

Le partite non vengono frazionate fino al completamento del livello accresciuto di controlli ufficiali e del documento comune di

entrata da parte dell’autorità competente a norma dell’articolo 8.

In caso di successivo frazionamento della partita, una copia autenticata del documento comune di entrata accompagna ciascuna

frazione della partita fino all’immissione in libera pratica.

Articolo 13

Non conformità

Se i controlli ufficiali accertano una non conformità, il funzionario responsabile dell’autorità competente completa la parte III del

documento comune di entrata e si prendono provvedimenti conformemente agli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CE) n.

882/2004.

Articolo 14 Tasse

1. Gli Stati membri garantiscono la riscossione di tasse a copertura ei costi sostenuti per il livello accresciuto di controlli

ufficiali di cui al presente regolamento, a norma del regolamento (CE) n. 882/2004, articolo 27, paragrafo 4, e

conformemente ai criteri stabiliti nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti responsabili della partita, o i loro rappresentanti, pagano le tasse

di cui al paragrafo 1.

Articolo 15

Presentazione di una relazione alla Commissione

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione in merito alle partite ai fini di una valutazione continua

dei mangimi e degli alimenti di origine non animale elencati nell’allegato I.

La relazione è presentata trimestralmente, entro la fine del mese successivo a ogni trimestre.

2. La relazione comprende le seguenti informazioni:

a) i dettagli di ogni partita, tra cui:

i) le dimensioni in termini dipeso netto della partita;

ii) il paese di origine di ogni partita;

b) il numero di partite soggette al campionamento ai fini dell’analisi;

c) i risultati dei controlli di cui all’articolo 8, paragrafo 1;

3. La Commissione compila le relazioni che riceve conformemente al paragrafo 2 e le mette a disposizione degli Stati

Articolo 16

Modifica della decisione 2006/504/CE

La decisione 2006/504/CE è così modificata:

1) all’articolo 1, lettera a), i punti iii), iv) e v) sono soppressi,

2) all’articolo 5, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per ogni partita di prodotti alimentari

provenienti dal Brasile;»

3) all’articolo 7, il paragrafo 3 è soppresso.

Articolo 17

Abrogazione della decisione 2005/402/CE

La decisione 2005/402/CE è abrogata.

Articolo 18

Applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione

europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2010.

Articolo 19

(718/2014)

Misure transitorie

1. Per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora un punto di entrata designato non disponesse delle strutture richieste per procedere ai controlli fisici e d’identità di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), prima che le merci siano dichiarate pronte per l’immissione in libera pratica tali controlli possono essere effettuati in un altro punto di controllo nello stesso Stato membro, autorizzato a tale scopo dall’autorità competente, a patto che tale punto di controllo soddisfi i requisiti minimi stabiliti all’articolo 4.

2. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico sul loro sito Internet l’elenco dei punti di controllo autorizzati a norma del paragrafo 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

ALLEGATO I

(modificato da ultimo con Reg.to UE 2017/1142 del 27/6/2017, in vigore dal 1°-7-2017)

 

MANGIMI E ALIMENTI DI ORIGINE NON ANIMALE SOGGETTI A UN LIVELLO ACCRESCIUTO DI CONTROLLI UFFICIALI NEL PUNTO DI ENTRATA DESIGNATO

 

Mangimi e alimenti

(uso previsto)

Codice NC (1)

Sudd. TARIC

Paese di origine

Rischio

Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%)

Ananas

(Alimenti — freschi o refrigerati)

0804 30 00

Benin (BJ)

Residui di antiparassitari (2) (3)

20

— Arachidi con guscio

— 1202 41 00

Bolivia (BO)

Aflatossine

50

— Arachidi sgusciate

— 1202 42 00

— Burro di arachidi

— 2008 11 10

— Arachidi altrimenti preparate o conservate

— 2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

Fagiolo asparago

(Vigna unguiculata spp.

sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata) (Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Cambogia

(KH)

Residui di antiparassitari (2) (4)

50

Sedano da taglio (Apium graveolens)

(Alimenti — erbe fresche o refrigerate)

ex 0709 40 00

20

Cambogia

(KH)

Residui di antiparassitari (2) (5)

50

Brassica oleracea

(altri prodotti commestibili del genere Brassica, "broccoli cinesi") (6)

(Alimenti — freschi o refrigerati)

ex 0704 90 90

40

Cina (CN)

Residui di antiparassitari (2)

20

Tè, anche aromatizzato

(Alimenti)

0902

Cina (CN)

Residui di antiparassitari (2) (7)

10

— Peperoni dolci (Capsicum annuum)

— 0709 60 10;

0710 80 51

Repubblica dominicana (DO)

Residui di antiparassitari (2) (8)

20

— Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

— ex 0709 60 99;

ex 0710 80 59

20

20

— Fagiolo asparago (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

— ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

Fragole

(Alimenti — freschi o refrigerati)

0810 10 00

Egitto (EG)

Residui di antiparassitari (2) (9)

10

— Peperoni dolci (Capsicum annuum)

— 0709 60 10;

0710 80 51

Egitto (EG)

Residui di antiparassitari (2) (10)

10

— Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

— ex 0709 60 99;

ex 0710 80 59

20

20

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

Uve da tavola (Alimenti — freschi o refrigerati)

0806 10 10

Egitto (EG)

Residui di antiparassitari (2) (3)

20

— Arachidi con guscio

— 1202 41 00

Gambia

(GM)

Aflatossine

50

— Arachidi sgusciate

— 1202 42 00

— Burro di arachidi

— 2008 11 10

— Arachidi altrimenti preparate o conservate

— 2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

— Nocciole con guscio

— 0802 21 00

Georgia

(GE)

Aflatossine

20

— Nocciole sgusciate

— 0802 22 00

(Alimenti)

Olio di palma

(Alimenti)

1511 10 90;

1511 90 11;

Ghana (GH)

Coloranti Sudan (11)

50

ex 1511 90 19;

1511 90 99

90

Uve secche

(Alimenti)

0806 20

Iran (IR)

Ocratossina A

5

Piselli non sgranati (Alimenti — freschi o refrigerati)

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Residui di antiparassitari (2) (13)

5

— Arachidi con guscio

— 1202 41 00

Madagascar

(MG)

Aflatossine

50

— Arachidi sgusciate

— 1202 42 00

— Burro di arachidi

— 2008 11 10

— Arachidi altrimenti preparate o conservate

— 2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

Semi di sesamo (Alimenti — freschi o refrigerati)

1207 40 90

Nigeria (NG)

Salmonella (12)

50

— Arachidi con guscio

— 1202 41 00

Senegal (SN)

Aflatossine

50

— Arachidi sgusciate

— 1202 42 00

— Burro di arachidi

— 2008 11 10

— Arachidi altrimenti preparate o conservate

— 2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

Lamponi

(Alimenti — congelati)

0811 20 31;

Serbia (RS)

Norovirus

10

ex 0811 20 11;

ex 0811 20 19

10

10

Semi di cocomero (Egusi, Citrullus spp.) e prodotti derivati

ex 1207 70 00; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone

(SL)

Aflatossine

50

(Alimenti)

Peperoni (dolci e altri) (Capsicum spp.)

(Alimenti — essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)

ex 2008 99 99;

0904 21 10;

79

Sri Lanka

(LK)

Aflatossine

20

ex 0904 21 90;

ex 0904 22 00

20

1; 19

— Arachidi con guscio

— 1202 41 00

Sudan (SD)

Aflatossine

50

— Arachidi sgusciate

— 1202 42 00

— Burro di arachidi

— 2008 11 10

— Arachidi altrimenti preparate o conservate

— 2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

Semi di sesamo (Alimenti — freschi o refrigerati)

1207 40 90

Sudan (SD)

Salmonella (12)

50

Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.) (Alimenti — freschi o refrigerati)

ex 0709 60 99

20

Thailandia

(TH)

Residui di antiparassitari (2) (14)

10

— Fagiolo asparago (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

— ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Thailandia

(TH)

Residui di antiparassitari (2) (15)

20

— Melanzane (Solanum melongena)

— 0709 30 00;

ex 0710 80 95

72

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

Uve secche

(Alimenti)

0806 20

Turchia (TR)

Ocratossina A

5

— Albicocche secche

— 0813 10 00

Turchia (TR)

Solfiti (16)

20

— Albicocche, altrimenti preparate o conservate

— 2008 50 61

(Alimenti)

Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)

(Alimenti — freschi, refrigerati o essiccati)

0805 50 10

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari (2)

20

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

0709 60 10 ;

0710 80 51

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari (2) (17)

10

Foglie di vite

(Alimenti)

ex 2008 99 99

11; 19

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari (2) (18)

50

Melagrane

(Alimenti — freschi o refrigerati)

ex 0810 90 75

30

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari (2) (19)

20

— Melanzane (Solanum melongena)

— 0709 30 00;

Uganda (UG)

Residui di antiparassitari (2)

20

ex 0710 80 95

72

— Melanzane etiopi (Solanum aethiopicum)

— ex 0709 99 90;

ex 0710 80 95

80

72

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

Semi di sesamo (Alimenti — freschi o refrigerati)

1207 40 90

Uganda (UG)

Salmonella (12)

50

— Pistacchi con guscio

— 0802 51 00

Stati Uniti

(US)

Aflatossine

10

— Pistacchi sgusciati

— 0802 52 00

(Alimenti)

— Albicocche secche

— 0813 10 00

Uzbekistan

(UZ)

Solfiti (16)

50

— Albicocche, altrimenti preparate o conservate

— 2008 50 61

(Alimenti)

— Foglie di coriandolo

— ex 0709 99 90

72

Vietnam

(VN)

Residui di antiparassitari (2) (20)

50

— Basilico

— ex 1211 90 86

20

— Menta

— ex 1211 90 86

30

— Prezzemolo

— ex 0709 99 90

40

(Alimenti — erbe fresche o refrigerate)

— Gombi (Okra)

— ex 0709 99 90

20

Vietnam

(VN)

Residui di antiparassitari (2) (20)

50

— Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

— ex 0709 60 99

20

(Alimenti — freschi o refrigerati)

— Pitahaya (frutto del dragone)

(Alimenti — freschi o

refrigerati)

— ex 0810 90 20

10

Vietnam

(VN)

Residui di antiparassitari (2) (20)

10

»

 

(1) Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con "ex".

(2) Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29,

paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

(3) Residui di etefon.

(4) Residui di clorbufam. (5) Residui di fentoato.

(6) Specie di Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Conosciute anche come "Kai Lan", "Gai Lan", "Gailan", "Kailan", "Chinese kale", "Jie Lan".

(7) Residui di trifluralin.

(8) Residui di acefato, aldicarb (somma di aldicarb e relativi solfossido e solfone, espressa in aldicarb), amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz), diafentiuron, dicofol (somma degli isomeri

p, p′ e o,p′), ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb,

tiram e ziram) e metiocarb (somma di metiocarb e relativi solfossido e solfone, espressa in metiocarb).

(9) Residui di esaflumuron, metiocarb (somma di metiocarb e relativi solfossido e solfone, espressa in metiocarb), fentoato e tiofanato-metile.

(10) Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p′ e o,p′), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e relativi

metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), tiofanato-metile e triforina.

(11) Ai fini del presente allegato i "coloranti Sudan" comprendono le seguenti sostanze chimiche: i) Sudan I (numero

CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Scarlet Red o Sudan

IV (numero CAS 85-83-6).

(12) Metodo di riferimento EN/ISO 6579-1 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento in conformità alla

versione più recente della norma EN/ISO 16140 o altri protocolli analoghi accettati a livello internazionale. (13) Residui di acefato e diafentiuron.

(14) Residui di formetanato [somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato], protiofos e triforina.

(15) Residui di acefato, dicrotofos, protiofos, quinalfos e triforina.

(16) Metodi di riferimento: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981.

(17) Residui di diafentiuron e di formetanato [somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di)

formetanato] e metiltiofanato.

(18) Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metrafenone.

(19) Residui di procloraz.

(20) Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.

 

ALLEGATO II

(sostituito con il Reg.to UE n. 323/2014 del 28 marzo 2014, in vigore dal 1° aprile 2014)

 

DOCUMENTO COMUNE DI ENTRATA (DCE)

UNIONE EUROPEA Documento comune di entrata (DCE)

Parte I: informazioni relative alla partita spedita

I. 1. Speditore

Nome

Indirizzo

Paese + codice ISO

I. 2. Numero di riferimento del DCE

PED

Numero di unità del PED

I. 3. Destinatario

Nome Indirizzo Codice postale

Paese + codice ISO

I. 4. Responsabile della partita

Nome

Indirizzo

I. 5. Paese di + codice ISO

origine

I. 6. Paese di + codice spedizione ISO

I. 7. Importatore

Nome

Indirizzo

Codice postale

Paese + codice ISO

I. 8. Luogo di destinazione

Nome

Indirizzo

Codice postale

Paese + codice ISO

I. 9. Arrivo al PED (data e ora previste)

Data Ora

I. 10. Documenti

Numero

Data di rilascio

I. 11. Mezzo di trasporto

Aereo Nave Vagone ferroviario Veicolo stradale

Identificazione: Riferimento documentale:

I. 12. Descrizione della merce

I. 13. Codice della merce

I. 14. Peso lordo e netto

I. 15. Numero di colli

I. 16. Temperatura

AmbienteD Refrigeratop Congelato

I. 17. Tipo di imballaggio

I. 18. Merce destinata a

Consumo umanolll Trasformazione ulterioreD Mangimilll

I. 19. Numero del sigillo e numero del container

I. 20. Per il trasporto verso 

Punto di controllo

Numero di unità del punto di controllo

I. 21.

I. 22. Per l'importazioneD

I. 23.

I. 24. Mezzo di trasporto al punto di controllo

Vagone ferroviarioD Numero di registrazione

Aereo  Numero del volo

Nave  Nome

Veicolo stradale  Numero di targa

I. 25. Dichiarazione

Il sottoscritto, responsabile del carico sopra descritto, certifica che a sua conoscenza le dichiarazioni riportate nella parte I del presente documento sono veritiere e complete e si impegna a rispettare le prescrizioni del regolamento (CE) n. 882/2004, tra cui il pagamento dei costi derivanti dai controlli ufficiali, e i conseguenti prowedimenti ufficiali in caso di non conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti.

Luogo e data della dichiarazione

Nome del firmatario

Firma

 

UNIONE EUROPEA Documento comune di entrata (DCE)

 

Parte Il: decisione relativa alla partita

11.1. Numero di riferimento del DCE

11.2. Riferimento del documento doganale

11.3. Controllo documentale

Soddisfacente El Non soddisfacente 111

11.4. Partita selezionata per controlli materiali

Sì 111 No D

Il. 5. IDONEO per il trasferimento D

Punto di controllo Numero d'unità del punto di controllo

Partita autorizzata per il trasporto successivo (in attesa degli esami

di laboratorio) — partita da non svincolare D

11.6. NON IDONEO p

1. Rispedizione D

2. Distruzione D

3. Trasformazione D

4. Impiego per altri fini D

11.7. Dati relativi alle destinazioni controllate (11.6)

Numero di approvazione (se pertinente) Indirizzo

Codice postale

11.8. Identificazione completa del PED e timbro ufficiale 111

PED Timbro

Numero di unità del PED

11.9.Ispettore ufficiale

Il sottoscritto, ispettore ufficiale del PED, certifica che i controlli sulla partita sono stati eseguiti conformemente alle norme del- l'Unione.

Nome (in stampatello)

Data Firma

11.10.

II.11.Controllo d'identità Si 111 No D

Soddisfacente 111 Non soddisfacente 111

11.12. Controllo materiale

Soddisfacente p Non soddisfacente 12

11.13. Esami di laboratorio

Si 12 No 12

Per la ricerca di:

Risultati: Soddisfacente 111 Non soddisfacente

11.14. IDONEO per l'immissione in libera pratica 111

1. Consumo umano D

2. Trasformazione ulteriore D

3. Mangimi D

4. Altro D

11.15. 111

11.16. NON IDONEO D

1. Rispedizione D

2. Distruzione D

3. Trasformazione D

4. Impiego per altri fini D

11.17. Motivo del rifiuto

1.Certificato mancante o non valido (ove appropriato) 111

2.ID: Confusione nei documenti D

3.Problemi di igiene D

4.Contaminazione chimica D

5.Contaminazione microbiologica D

6.Altro D

11.18. Dati relativi alle destinazioni controllate (11.16) Numero di approvazione (se pertinente)

Indirizzo

Codice postale

11.19. Partita risigillata

Numero del nuovo sigillo

Il. 20. Identificazione completa del PED/punto di controllo e timbro ufficiale

Timbro

11.21. Ispettore ufficiale

Il sottoscritto, ispettore ufficiale del PED/punto di controllo, certifica che i controlli sulla partita sono stati eseguiti confor- memente alle norme dell'Unione.

Nome (in stampatello)

Data Firma

 

Note orientative per la compilazione del DCE

Generale: compilare il documento comune di entrata in lettere maiuscole. Le note si riferiscono alla casella che reca lo stesso numero.

Parte I Salvo indicazioni diverse, questa parte va completata dall'operatore del settore alimentare e dei mangimi o dal suo rappresentante.

Casella I.1. Speditore: nome e indirizzo completo della persona fisica o giuridica (operatore del settore alimentare e dei mangimi)

che invia la partita. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l’indirizzo e-mail.

Casella I.2. Le autorità competenti del punto di entrata designato (PED) devono fornire informazioni sul numero di riferimento del DCE. L’operatore del settore alimentare e dei mangimi deve indicare il punto di entrata designato al quale la partita deve arrivare.

Casella I.3. Destinatario: nome e indirizzo completo della persona fisica o giuridica (operatore del settore alimentare e dei mangimi) cui è destinata la partita. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l’indirizzo email.

Casella I.4. Responsabile della partita: la persona (l'operatore del settore alimentare e dei mangimi o il suo rappresentante o la persona che effettua la dichiarazione a suo nome) che è responsabile della partita al momento della presentazione al PED e che

effettua le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti al PED a nome dell’importatore. Indicare il nome e l'indirizzo completo. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l’indirizzo e-mail.

Casella I.5. Paese di origine: paese terzo in cui la merce ha origine o è stata coltivata, raccolta o prodotta.

Casella I.6. Paese di spedizione: paese terzo in cui la partita è caricata a bordo del mezzo di trasporto finale per essere spedita nell’Unione.

Casella I.7. Importatore: nome e indirizzo completo. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l’indirizzo e-mail.

Casella I.8. Luogo di destinazione: indirizzo di consegna nell’Unione. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l’indirizzo e-mail.

Casella I.9. Arrivo al PED: indicare la data prevista di arrivo della partita al PED.

Casella I.10. Documenti: indicare la data di rilascio e il numero dei documenti ufficiali che accompagnano la partita, ove appropriato.

Casella I.11. Fornire i dati completi del mezzo di trasporto di arrivo: per il trasporto aereo indicare il numero di volo, per il trasporto

marittimo il nome della nave, per il trasporto stradale il numero di targa e, se del caso, la targa del rimorchio, per il trasporto ferroviario il numero del treno e del vagone.

Riferimento documentale: il numero della lettera di trasporto aereo, della polizza di carico o il numero del documento commerciale per il trasporto ferroviario o stradale.

Casella I.12. Descrizione della merce: fornire una descrizione dettagliata del prodotto (tra cui il tipo per i mangimi).

Casella I.13. Codice della merce: utilizzare il codice di identificazione della merce indicato nell'allegato I (compresa la suddivisione TARIC, se del caso).

Casella I.14. Peso lordo: peso totale in kg. È pari alla massa complessiva dei prodotti nei loro contenitori immediati con tutto

l'imballaggio, esclusi i container e le altre attrezzature per il trasporto.

Peso netto: peso del prodotto in kg, escluso l’imballaggio. È pari alla massa dei prodotti senza i contenitori immediati o l'imballaggio.

Casella I.15. Numero di colli.

Casella I.16. Temperatura: apporre una crocetta in corrispondenza della temperatura di trasporto/magazzinaggio appropriata. Casella I.17. Tipo di imballaggio: precisare il tipo d’imballaggio del prodotto.

Casella I.18. Merce destinata a: apporre una crocetta nella casella appropriata. "Consumo umano" se il prodotto è destinato al consumo umano senza selezione preventiva o altro trattamento fisico, "trasformazione ulteriore" se il prodotto è destinato al consumo umano dopo un tale trattamento, "mangimi" se il prodotto è destinato al consumo animale.

Casella I.19. Indicare, se del caso, tutti i numeri di identificazione del sigillo e del container.

Casella I.20. Trasporto verso un punto di controllo: durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, il PED

appone una crocetta in questa casella per consentire il trasporto verso un altro punto di controllo. Casella I.21. Non pertinente.

Casella I.22. Per l'importazione: apporre una crocetta in questa casella se la partita è destinata a essere importata nell’Unione

(articolo 8).

Casella I.23. Non pertinente.

Casella I.24. Apporre una crocetta nella casella corrispondente al mezzo di trasporto utilizzato.

Parte II Questa parte va compilata dall'autorità competente. Casella II.1. Utilizzare lo stesso numero di riferimento della casella

I.2. Casella II.2. Casella utilizzabile dai servizi doganali, se necessario. Casella II.3. Controllo documentale: da compilare per tutte le partite.

Casella II.4. L’autorità competente del PED indica se la partita è selezionata per i controlli materiali, che possono essere effettuati, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, in un punto di controllo diverso.

Casella II.5. In seguito a un controllo documentale soddisfacente l’autorità competente del PED indica, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, verso quale punto di controllo la merce può essere trasportata in vista di un controllo materiale e d’identità.

L’autorità competente del PED indica anche se la partita è autorizzata per il trasporto successivo di cui all’articolo 8. Il trasporto successivo può essere autorizzato solo se sono stati effettuati i controlli di identità presso il PED e se il loro risultato è soddisfacente. La casella II. 11 va quindi compilata quando viene autorizzato il trasporto successivo, mentre la casella II.12 va compilata quando sono disponibili i risultati degli esami di laboratorio.

Casella II.6. Indicare chiaramente i provvedimenti da adottare in caso di rifiuto della partita dovuto al risultato insoddisfacente dei controlli documentali. In caso di "rispedizione", "distruzione", "trasformazione" e "impiego per altri fini", indicare nella casella II.7 l'indirizzo dello stabilimento di destinazione.

Casella II.7. Indicare il numero di approvazione, se pertinente, e l’indirizzo (o il nome della nave e il porto) per tutte le destinazioni qualora sia richiesto un ulteriore controllo della partita, ad esempio per la casella II.6, "rispedizione", "distruzione", "trasformazione" e "impiego per altri fini".

Casella II.8. Apporre il timbro ufficiale dell’autorità competente del PED.

Casella II.9. Firma del funzionario responsabile dell’autorità competente del PED. Casella II.10. Non pertinente.

Casella II.11. L’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, l’autorità competente del punto di controllo indica in questa casella i risultati dei controlli di identità.

Casella II.12. L’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, l’autorità competente del punto di controllo, indica in questa casella i risultati dei controlli materiali.

Casella II.13. L’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, l’autorità competente del punto di controllo, indica in questa casella i risultati dell'esame di laboratorio. Indicare in questa casella la categoria della sostanza o dell’agente patogeno per cui è stato effettuato un esame di laboratorio.

Casella II.14. Utilizzare questa casella per tutte le partite destinate all’immissione in libera pratica nell’Unione. Casella II.15. Non pertinente.

Casella II.16. Indicare chiaramente il provvedimento da adottare in caso di rifiuto della partita dovuto al risultato insoddisfacente dei controlli materiali o di identità. Nella casella II.18 deve essere inserito l'indirizzo dello stabilimento di destinazione in caso di "rispedizione", "distruzione", "trasformazione" e "impiego per altri fini".

Casella II.17. Motivi del rifiuto della partita: da utilizzare per aggiungere eventuali informazioni pertinenti. Apporre una crocetta nella casella corrispondente.

Casella II.18. Indicare, il numero di approvazione, se pertinente, e l'indirizzo (o il nome della nave e il porto) per tutte le destinazioni

qualora sia richiesto un ulteriore controllo della partita, ad esempio per la casella II.16, "rispedizione", "distruzione", "trasformazione" e "impiego per altri fini".

Casella II.19. Utilizzare questa casella se il sigillo originale apposto su una partita viene distrutto all'apertura del container. A tal fine deve essere tenuto un elenco consolidato di tutti i sigilli che sono stati utilizzati.

Casella II.20. Apporre in questa casella il timbro ufficiale dell’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, dell’autorità competente del punto di controllo.

Casella II.21. Firma del funzionario responsabile dell’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, dell’autorità competente del punto di controllo.

Parte III Questa parte va compilata dall'autorità competente.

Casella III.1. Dettagli della rispedizione: l’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, l’autorità competente del punto di controllo, indica il mezzo di trasporto utilizzato, la sua identificazione, il paese di destinazione e la data della rispedizione non appena noti.

Casella III.2. Follow-up: indicare l’unità dell’autorità competente locale che è responsabile, se del caso, della supervisione in caso di "distruzione", "trasformazione" o "impiego per altri fini" della partita. L’autorità competente indica in questa casella se la partita è arrivata e se essa corrisponde a quanto atteso.

Casella III.3. Firma del funzionario responsabile dell’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del funzionario responsabile del punto di controllo, in caso di "rispedizione". Firma del funzionario responsabile dell'autorità competente locale in caso di "distruzione", "trasformazione" o "impiego per altri fini".»