REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/891 DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 2017

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/891 DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 2017                    

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
Omissis

TITOLO III
SCAMBI CON I PAESI TERZI — REGIME DEL PREZZO DI ENTRATA

Articolo 73
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
a) «partita»:la merce presentata sulla scorta di una dichiarazione di immissione in libera pratica rilasciata solo per prodotti aventi la stessa origine e facenti capo ad un unico codice della nomenclatura combinata e
b) «importatore»:il dichiarante ai sensi dell'articolo 5, punto 15, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 74
Comunicazione dei prezzi e dei quantitativi dei prodotti importati
1. Per ciascuno dei prodotti e dei periodi indicati nell'allegato VII, parte A, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del giorno feriale successivo, per ogni giorno di mercato e secondo l'origine:
a) i prezzi rappresentativi medi dei prodotti importati dai paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione degli Stati membri e
b) i quantitativi totali corrispondenti ai prezzi di cui alla lettera a).
Ai fini del primo comma, lettera a), gli Stati membri comunicano alla Commissione i mercati d'importazione che ritengono rappresentativi e che comprendono Londra, Milano, Perpignan e Rungis.
Se i quantitativi totali di cui al primo comma, lettera b), sono inferiori a dieci tonnellate, i prezzi corrispondenti non sono comunicati alla Commissione.
2. I prezzi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), sono rilevati:
a) per ciascuno dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte A;
b) per l'insieme delle varietà e dei calibri disponibili e
c) nella fase importatore/grossista o nella fase grossista/dettagliante se i prezzi nella fase importatore/grossista non sono disponibili.
Essi sono ridotti dei seguenti importi:
a) un margine di commercializzazione del 15% per le piazze di Londra, Milano e Rungis e dell'8% per le altre piazze e
b) le spese di trasporto e di assicurazione sul territorio doganale dell'Unione.
Gli Stati membri possono fissare importi forfettari per le spese di trasporto e di assicurazione che vanno dedotte a norma del secondo comma. Tali importi forfettari e i relativi metodi di calcolo vengono comunicati immediatamente alla Commissione.
3. I prezzi rilevati a norma del paragrafo 2, se stabiliti nella fase grossista/dettagliante, sono ridotti:
a) di un importo pari al 9 % per tenere conto del margine commerciale del grossista e
b) di un importo pari a 0,7245 EUR per 100 chilogrammi per tenere conto delle spese di movimentazione, delle tasse e degli oneri di mercato.
4. Per i prodotti elencati nell'allegato VII, parte A, soggetti a una norma di commercializzazione specifica, i seguenti prezzi sono considerati rappresentativi:
a) i prezzi dei prodotti della categoria I, se i quantitativi di questa categoria rappresentano almeno il 50 % dei quantitativi totali commercializzati;
b) i prezzi dei prodotti delle categorie I e II, se i quantitativi di queste categorie rappresentano almeno il 50 % dei quantitativi totali commercializzati;
c) i prezzi dei prodotti della categoria II se non sono disponibili prodotti della categoria I, salvo qualora si decida di applicare loro un coefficiente di adeguamento se, a causa delle loro caratteristiche qualitative, tali prodotti non sono normalmente commercializzati nella categoria I.
Il coefficiente di adeguamento di cui al primo comma, lettera c), si applica previa detrazione degli importi indicati al paragrafo 2.
Per i prodotti elencati nell'allegato VII, parte A, non soggetti a una norma di commercializzazione specifica, sono considerati rappresentativi i prezzi dei prodotti conformi alla norma di commercializzazione generale.

Articolo 75
Base del prezzo di entrata
1.  Ai fini dell'articolo 181, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, i prodotti dei settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati di cui a tale articolo sono quelli elencati nell'allegato VII del presente regolamento.
2. Quando il valore in dogana dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte A, è determinato in base al valore di transazione di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 952/2013 ed è superiore di oltre l'8 % all'importo calcolato dalla Commissione come valore forfettario all'importazione all'atto della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, l'importatore deve costituire la garanzia di cui all'articolo 148 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione. A tale scopo l'importo del dazio all'importazione cui i prodotti elencati nell'allegato VII, parte A, del presente regolamento possono essere soggetti corrisponde all'importo del dazio dovuto se il prodotto fosse stato classificato in base al valore forfettario all'importazione.
Il primo comma non si applica se il valore forfettario all'importazione è superiore ai prezzi di entrata elencati nell'allegato I, parte terza, sezione I, allegato 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, o se il dichiarante chiede la contabilizzazione immediata dell'importo dei dazi cui possono in definitiva essere soggette le merci, anziché costituire la garanzia.
3. Se il valore in dogana dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte A, è calcolato conformemente all'articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013, il dazio è dedotto secondo le modalità previste all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892. In tal caso l'importatore costituisce una garanzia per un importo pari all'importo del dazio che avrebbe pagato se la classificazione dei prodotti fosse stata effettuata in base al valore forfettario all'importazione applicabile.
4. Il valore in dogana delle merci importate in conto consegna è determinato direttamente in conformità dell'articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 e a tal fine il valore forfettario all'importazione calcolato conformemente all'articolo 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 si applica durante i periodi in vigore.
5. L'importatore dispone di un mese a decorrere dalla vendita dei prodotti in questione, nel limite di quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la veridicità dei prezzi di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 952/2013 o per determinare il valore in dogana di cui all'articolo 74, paragrafo 2, lettera c), dello stesso regolamento.
In caso di inosservanza di uno dei termini suddetti la garanzia costituita viene incamerata, fatta salva l'applicazione del paragrafo 6.
La garanzia costituita è svincolata se sono presentate alle autorità doganali prove adeguate sulle condizioni di smercio. In caso di mancata presentazione di tali prove, la garanzia è incamerata a titolo di pagamento dei dazi all'importazione.
Per fornire la prova che la partita è stata smerciata alle condizioni di cui al primo comma, l'importatore mette a disposizione, oltre alla fattura, tutti i documenti necessari per lo svolgimento dei controlli doganali pertinenti relativi alla vendita e allo smercio di ciascun prodotto della partita in questione, compresi i documenti relativi al trasporto, all'assicurazione, alla movimentazione e al magazzinaggio della stessa.
Qualora le norme di commercializzazione di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 dispongano che la varietà di prodotto o il tipo degli ortofrutticoli siano indicati sull'imballaggio, la varietà di prodotto o il tipo dell'ortofrutticolo che costituiscono parte della partita sono indicati sui documenti relativi al trasporto, sulle fatture e sul buono di consegna.
6. Il termine di quattro mesi di cui al paragrafo 5, primo comma, può essere prorogato dalle autorità competenti dello Stato membro per un periodo massimo di tre mesi su richiesta debitamente motivata dell'importatore.
Se in occasione di una verifica le autorità competenti degli Stati membri constatano che le disposizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 952/2013. L'importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere include gli interessi maturati dalla data di immissione della merce in libera pratica alla data della riscossione. Il tasso d'interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 76
Sanzioni nazionali
Fatte salve le sanzioni previste nel regolamento (UE) n. 1306/2013, nel regolamento (UE) n. 1308/2013, nel presente regolamento o nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, gli Stati membri applicano sanzioni a livello nazionale per le irregolarità relative ai requisiti fissati in tali regolamenti, anche per quanto riguarda la mancata attuazione di un programma operativo da parte delle organizzazioni di produttori. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive per assicurare un'adeguata tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Articolo 77
Comunicazioni
1. Gli Stati membri designano un'unica autorità od organismo competente responsabile dell'adempimento degli obblighi di comunicazione con riguardo ad ognuno dei seguenti aspetti:
a) gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali ai sensi dell'articolo 54;
b) prezzi alla produzione degli ortofrutticoli sul mercato interno ai sensi dell'articolo 55;
c) prezzi e quantitativi dei prodotti importati da paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione rappresentativi ai sensi dell'articolo 74;
d) volumi dei prodotti importati immessi in libera pratica ai sensi dell'articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la designazione e i dati di contatto dell'autorità o dell'organismo interessato, nonché ogni modifica di tali dati.
L'elenco delle autorità o degli organismi designati, recante i rispettivi nomi e indirizzi, è reso noto agli Stati membri e al pubblico con ogni mezzo idoneo, tramite i sistemi d'informazione predisposti dalla Commissione, compresa la pubblicazione su Internet.
3. Le comunicazioni di cui al presente regolamento e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione.
4. Se uno Stato membro non effettua una comunicazione prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013, dal presente regolamento o dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 o se la comunicazione risulta inesatta tenuto conto degli elementi obiettivi di cui dispone, la Commissione può sospendere in tutto o in parte i pagamenti mensili di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1306/2013 con riguardo al settore ortofrutticolo fino a quando la comunicazione sia effettuata correttamente.

Articolo 78
Comunicazione di forza maggiore
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 59, paragrafo 7, e dell'articolo 64, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013, i casi di forza maggiore sono comunicati all'autorità competente dello Stato membro, insieme alle relative prove giudicate soddisfacenti da quest'ultima, entro il termine di 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui il caso di forza maggiore ha avuto luogo.

Articolo 79
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è così modificato:
1) L'articolo 2 è soppresso.
2) Gli articoli da 19 a 35 sono soppressi.
3) Gli articoli da 50 a 148 sono soppressi.
4) Gli allegati da VI a XVIII sono soppressi.

Articolo 80
Disposizioni transitorie
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, su richiesta di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori, un programma operativo approvato a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 può:
a) continuare ad essere attuato fino alla sua scadenza alle condizioni applicabili a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011;
b) essere modificato per conformarsi ai requisiti del regolamento (UE) n. 1308/2013, del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 o
c) essere sostituito da un nuovo programma operativo approvato a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.
2. In deroga all'articolo 23, il massimale per l'aiuto finanziario dell'Unione per il 2017 è calcolato in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
3. Per quanto riguarda i gruppi di produttori costituiti in virtù dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, le disposizioni soppresse del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 di cui all'articolo 79 del presente regolamento continuano ad applicarsi fino a quando tali gruppi di produttori siano riconosciuti come organizzazioni di produttori o lo Stato membro interessato abbia recuperato gli aiuti versati a norma dell'articolo 116, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Articolo 81
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2017.

 

ALLEGATO VII
Elenco dei prodotti ai fini del regime del prezzo di entrata di cui al titolo III

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato, il campo di applicazione del regime di cui al titolo III è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Se il codice NC è preceduto da «ex», il campo di applicazione del dazio addizionale è determinato sulla base sia del codice NC e della designazione delle merci, sia del corrispondente periodo di applicazione.

PARTE A

Codice NC Designazione delle merci Periodo di applicazione
ex 0702 00 00 Pomodori 1° gennaio — 31 dicembre
ex 0707 00 05 Cetrioli (1) 1° gennaio — 31 dicembre
ex 0709 90 80 Carciofi 1° novembre — 30 giugno
0709 90 70 Zucchine 1° gennaio — 31 dicembre
ex 0805 10 20 Arance dolci, fresche 1° dicembre — 31 maggio
ex 0805 20 10 Clementine 1° novembre — fine febbraio
ex 0805 20 30
ex 0805 20 50
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90
Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma; wilkings e ibridi simili di agrumi 1° novembre — fine febbraio
ex 0805 50 10 Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) 1° giugno — 31 maggio
ex 0806 10 10 Uve da tavola 21 luglio — 20 novembre
ex 0808 10 80 Mele 1° luglio — 30 giugno
 ex 0808 20 50 Pere 1° luglio — 30 aprile
 ex 0809 10 00 Albicocche 1° giugno — 31 luglio
ex 0809 20 95 Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide 21 maggio — 10 agosto
ex 0809 30 10
ex 0809 30 90
Pesche, comprese le pesche noci 11 giugno — 30 settembre
ex 0809 40 05 Prugne 11 giugno — 30 settembre

PARTE B

Codice NC  Designazione delle merci Periodo di applicazione
ex 0707 00 05  Cetrioli destinati alla trasformazione 1° maggio — 31 ottobre
ex 0809 20 05 Ciliegie acide (Prunus cerasus) 21 maggio — 10 agosto