REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1159 DELLA COMMISSIONE del 15 luglio 2016 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato da Fang Da Food Additive (Shen Z

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

A seguito di un'inchiesta antidumping a norma dell'articolo 5 del regolamento «il regolamento di base», il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 435/2004 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese («RPC») e dell'Indonesia.

(2)

Successivamente, nel giugno 2010, tali misure sono state prorogate per un periodo supplementare di cinque anni (3) e nel maggio 2012, in seguito a un riesame intermedio parziale, è stato modificato il livello del dazio di un produttore esportatore cinese (4). Di conseguenza l'aliquota del dazio applicabile per l'Indonesia è variato da 0,24 EUR/kg a 0,27 EUR/kg e per la RPC da 0,23 EUR/kg a 0,26 EUR/kg («le misure in vigore»).

(3)

Le misure in vigore si applicavano a tutte le importazioni di ciclamato di sodio originario della RPC e dell'Indonesia, eccetto le importazioni di ciclamato di sodio fabbricato dai produttori esportatori cinesi Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited. Inizialmente per queste società è stata stabilita un'aliquota del dazio pari a zero, dato che non sono state accertate pratiche di dumping [regolamento (CE) n. 435/2004].

(4)

Nel rispetto della relazione dell'organo di appello dell'OMC nella causa «Mexico — Definitive Anti-dumping Measures on Beef and Rice» («la relazione dell'organo d'appello dell'OMC») (5), i produttori esportatori cinesi Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited non sono stati esaminati nei successivi riesami delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 435/2004 e non sono assoggettati alle misure in vigore.

(5)

Un'indagine precedente limitata alle società Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited era stata avviata il 17 febbraio 2011 (6). In seguito a ritiro della denuncia, il procedimento è stato chiuso con una decisione della Commissione del 5 aprile 2012 (7), senza che venisse istituita alcuna misura.

(6)

Un secondo riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore è stato avviato nel giugno 2015 (8), in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

1.2.   Apertura dell'inchiesta

(7)

Il 12 agosto 2015 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese («RPC»), limitata alle società Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, appartenenti allo stesso gruppo (le due società sono in seguito denominate «i produttori esportatori interessati» o «Fang Da»), in conformità all'articolo 5 del regolamento di base. Un avviso di apertura è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (9) («l'avviso di apertura»).

(8)

La Commissione ha avviato l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 30 giugno 2015 dalla società Productos Aditivos S.A. («il denunciante» o «il produttore dell'Unione»), unico produttore di ciclamato di sodio dell'Unione, che rappresenta quindi il 100 % della produzione totale dell'Unione. La denuncia conteneva elementi di prova del dumping e del conseguente notevole pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

(9)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, Fang Da ha sostenuto che gli elementi di prova del pregiudizio contenuti nella denuncia erano carenti e che la successione di inchieste nei suoi confronti era illecita. Essa ha anche affermato che ciò dimostra che l'avvio del presente procedimento a norma dell'articolo 5 del regolamento di base non è giusto. Inoltre, ha chiesto chiarimenti in merito alle tendenze di alcuni indicatori nel fascicolo aperto.

(10)

Come già spiegato nel considerando 8, la Commissione ritiene che la denuncia conteneva elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta e tali elementi costituiscono il solo criterio per decidere l'apertura di un'inchiesta, non l'esistenza o l'esito di inchieste precedenti. La specifica analisi del pregiudizio della denuncia ha dimostrato che esistono elementi di prova sufficienti che indicano una notevole penetrazione nel mercato UE di esportazioni da parte di Fang Da a prezzi notevolmente inferiori ai prezzi e ai costi dell'industria dell'Unione. Inoltre, non tutti i fattori devono indicare un deterioramento perché si accerti un notevole pregiudizio. Anche l'esistenza di altri fattori in grado di influire sulla situazione dell'industria dell'Unione non implica necessariamente che l'effetto delle importazioni in dumping su tale industria non sia rilevante. Di conseguenza, l'apertura dell'inchiesta è giuridicamente lecita. Per quanto riguarda le osservazioni sulla possibile incoerenza di tre indicatori nel fascicolo aperto, essa è dovuta alla sostanziale differenza di dimensioni dei volumi coinvolti in questi calcoli e deriva dall'arrotondamento dei dati riservati utilizzati (verso l'alto o verso il basso a seconda dell'anno).

(11)

L'apertura dell'indagine a norma dell'articolo 5 del regolamento di base è stata giuridicamente possibile anche se concerne un'unica società, come confermato dalla giurisprudenza (10).

1.3.   Fase successiva della procedura

(12)

La Commissione non ha istituito misure antidumping provvisorie nella presente inchiesta, al fine di allineare il calendario delle conclusioni definitive di questo procedimento al riesame in previsione della scadenza menzionato nel considerando 6.

1.4.   Parti interessate

(13)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre specificamente informato dell'apertura dell'inchiesta il denunziante, i due produttori esportatori interessati e le autorità cinesi, gli importatori noti, i fornitori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali notoriamente interessati e li ha invitati a partecipare.

(14)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.5.   Produttori del paese di riferimento

(15)

La Commissione ha informato dell'avvio dell'inchiesta anche i produttori dell'Indonesia e li ha invitati a partecipare. Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che intendeva scegliere l'Indonesia come paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento»), ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. In base alle informazioni disponibili non vi erano indicazioni di una possibile produzione di ciclamato di sodio in altri paesi terzi.

1.6.   Campionamento

(16)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento degli importatori interessati, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

(17)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.

(18)

Tre importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Visto l'esiguo numero di produttori esportatori, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario.

1.7.   Moduli di richiesta del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(19)

Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha inviato moduli di richiesta TEM ai due produttori esportatori interessati della RPC.

1.8.   Risposte al questionario

(20)

La Commissione ha inviato questionari all'unico produttore dell'Unione, ai due produttori esportatori cinesi interessati e ai tre importatori indipendenti.

(21)

Sono pervenute risposte dall'unico produttore dell'Unione, da uno dei due produttori esportatori cinesi interessati (compresi due dei suoi uffici per le vendite all'esportazione collegati di Hong Kong) e da due importatori indipendenti. Il secondo produttore esportatore cinese interessato ha cessato la produzione e la vendita del prodotto in esame prima del periodo dell'inchiesta e quindi non era interessato dal questionario per il periodo dell'inchiesta.

1.9.   Visite di verifica

(22)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica in conformità all'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

 

Produttore dell'Unione

Productos Aditivos S.A., Barcellona, Spagna

 

Importatori

DKSH GmbH, Amburgo, Germania

Emilio Peña S.A., Torrente (Valenza), Spagna

 

Produttori esportatori della RPC

Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, Yang Quan, RPC

 

Ufficio vendite all'esportazione (collegato con Fang Da) a Hong Kong

Zhong Hua Fang Da Ltd., Hong Kong

1.10.   Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

(23)

L'inchiesta sul dumping e sul pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2013 e il 31 marzo 2015 («il periodo dell'inchiesta»). L'esame delle tendenze rilevanti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(24)

Il prodotto in esame è costituito da ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese, fabbricato dai due produttori esportatori interessati, attualmente classificato con il codice NC ex 2929 90 00 ( codice TARIC 2929900010) («il prodotto in riesame»).

(25)

Il ciclamato di sodio è un prodotto di base utilizzato come additivo alimentare ed è ampiamente usato come dolcificante dall'industria alimentare, nonché dai produttori di dolcificanti ipocalorici e dietetici da tavola. Piccoli quantitativi del prodotto vengono anche utilizzati dall'industria farmaceutica.

(26)

Il ciclamato di sodio è una sostanza chimicamente pura. Analogamente a ogni prodotto chimico puro, esso può però contenere una piccola percentuale di impurità in quantità espresse in mg/kg (milligrammi per chilogrammo) di prodotto. Il tenore di impurità, stabilito dalla normativa dell'Unione, determina la qualità del ciclamato di sodio, che è disponibile in due forme diverse: idrato (HC), con una percentuale di umidità del 15 % e anidro (AC), con un tenore massimo di umidità dell'1 %. Queste due forme di ciclamato di sodio hanno le stesse caratteristiche e applicazioni principali. Si differenziano soltanto per il grado di dolcezza; il tipo HC è meno dolce dato che contiene acqua. I prezzi variano per lo stesso motivo. Il tipo AC è più caro rispetto alla forma HC. Le due forme dovrebbero quindi essere considerate un unico prodotto ai fini del presente procedimento.

2.2.   Prodotto simile

(27)

Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base nonché gli stessi utilizzi di base:

il prodotto in esame;

il prodotto fabbricato e venduto dal produttore esportatore sul mercato interno della Repubblica popolare cinese;

il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(28)

La Commissione ha quindi concluso che tali prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   DUMPING

3.1.   Osservazioni preliminari

(29)

Uno dei produttori esportatori interessati, Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, ha cessato la produzione del prodotto in esame nel 2012. Pertanto, solo la società Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited ha presentato una richiesta di TEM e le risposte al questionario.

(30)

I funzionari della Commissione hanno visitato la società Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited per verificare se avesse cessato la produzione e le vendite del prodotto in esame ed hanno constatato che essa ha effettivamente abbandonato l'attività. L'analisi del dumping è stata quindi basata sui dati presentati da Fang Da Food Additive (Yang Quan).

(31)

Tuttavia, visto il rapporto tra le due società, appartenenti al gruppo Fang Da e di proprietà della stessa società madre, le conclusioni si applicano a entrambe le società, che costituiscono il gruppo Fang Da.

3.2.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(32)

La Commissione ha valutato la richiesta TEM del produttore esportatore e ha anche effettuato una verifica in loco presso la sua sede.

(33)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC il valore normale è determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per i produttori esportatori per i quali sia accertata la rispondenza ai criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(34)

Dall'inchiesta è emerso che il produttore esportatore che ha chiesto il TEM non ha dimostrato di soddisfare tutti i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(35)

Più specificatamente, è stato constatato il mancato rispetto del secondo criterio dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, poiché le operazioni contabili non erano registrate in base al principio della competenza. Inoltre, mancava una presentazione chiara della situazione finanziaria della società. La Commissione ha anche rilevato problemi per quanto riguarda il trattamento contabile di immobili, impianti e macchinari. Essa ha inoltre constatato che per certe spese non era stato previsto alcun accantonamento. Infine, è emerso che non era stato effettuato alcun consolidamento dei rendiconti finanziari al livello corretto (dell'impresa madre).

(36)

La Commissione ha comunicato le conclusioni relative al TEM al produttore esportatore, alle autorità del paese interessato e all'industria dell'Unione. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sulle conclusioni e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(37)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il produttore esportatore interessato ha inviato osservazioni, contestando tutte le suddette conclusioni. Le osservazioni pervenute sono state debitamente analizzate, ma non erano tali da modificare le conclusioni preliminari della Commissione e il produttore esportatore è stato informato al riguardo l'11 aprile 2016. Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il produttore esportatore ha ribadito le sue obiezioni senza fornire ulteriori prove o argomentazioni.

(38)

In conclusione, il produttore esportatore interessato non ha potuto dimostrare di soddisfare tutti i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e pertanto la sua richiesta di TEM è stata respinta.

3.3.   Paese di riferimento

(39)

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base ai prezzi praticati in un paese terzo adeguato a economia di mercato o in base al prezzo all'esportazione da tale paese terzo in altri paesi, compresa l'Unione, oppure, se ciò non era possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell'Unione per il prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.

(40)

È stata prestata particolare attenzione alla selezione di un paese terzo a economia di mercato al fine di stabilire i prezzi o il valore costruito per la determinazione del valore normale.

(41)

Come indicato al considerando 15, nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che intendeva scegliere l'Indonesia come paese di riferimento adeguato ed ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione. La Commissione ha chiesto la collaborazione dei produttori indonesiani. Sono state inviate lettere e questionari pertinenti ai tre produttori esportatori indonesiani noti.

(42)

Un produttore esportatore indonesiano si è manifestato in un primo momento, dichiarandosi disposto a collaborare. La Commissione ha invitato tale società a completare il questionario per i produttori di ciclamato di sodio nel paese di riferimento. Non è pervenuta alcuna risposta.

(43)

In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, il prodotto oggetto del riesame è fabbricato solo nell'Unione, nella RPC e in Indonesia. In base alle informazioni disponibili non esistevano indicazioni di una possibile produzione di ciclamato di sodio in altri paesi terzi.

3.4.   Valore normale

(44)

Come indicato nei considerando da 40 a 43, non è stato possibile ottenere la cooperazione di alcun produttore del paese di riferimento.

(45)

Di conseguenza, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale ha dovuto essere determinato su un'altra base equa. A tal fine, la Commissione ha ritenuto opportuno basare il valore normale sui dati verificati relativi ai costi e ai prezzi del produttore dell'Unione.

(46)

Il prodotto simile è stato venduto dall'industria dell'Unione in quantità rappresentative. Tuttavia, nel mercato interno le vendite dell'industria dell'Unione erano in perdita. Per questo motivo il valore normale è stato basato sui costi di produzione dell'industria dell'Unione, maggiorati di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e per il profitto. Le SGAV sono state stabilite in base ai dati verificati del produttore dell'Unione. Il tasso di profitto aggiunto era identico al profitto di riferimento utilizzato per calcolare il prezzo non pregiudizievole dell'industria dell'Unione (cfr. considerando da 174 a 177).

3.5.   Prezzo all'esportazione

(47)

Tutte le esportazioni nell'Unione del produttore esportatore interessato sono state effettuate tramite società commerciali di esportazione situate a Hong Kong e tutte le vendite nell'Unione sono state destinate ad acquirenti indipendenti dell'Unione. Il prezzo all'esportazione è stato quindi costruito in base ai prezzi ai quali il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta a clienti indipendenti del produttore esportatore interessato nell'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Sono stati applicati gli opportuni adeguamenti al prezzo per tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, comprese le SGAV, e per i profitti, che sono stati determinati in base ai dati verificati dei due importatori indipendenti.

3.6.   Confronto

(48)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione del produttore esportatore che ha collaborato, a livello franco fabbrica.

(49)

Ove giustificato dalla necessità di garantire un equo confronto, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(50)

Sono stati applicati gli opportuni adeguamenti per le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e i costi accessori nonché gli oneri bancari, in tutti i casi in cui risultavano essere ragionevoli, precisi e giustificati da elementi di prova verificati.

3.7.   Osservazioni sul dumping presentate dalla parti interessate dopo la divulgazione delle conclusioni

(51)

La Commissione ha informato tutte le parti dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali essa intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato da Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited. A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale potevano presentare osservazioni sulle conclusioni definitive divulgate. Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione.

(52)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, Fang Da ha definito discriminatorio il fatto che il suo valore normale fosse determinato sulla base dei dati del produttore dell'Unione, mentre in una delle precedenti inchieste sulle importazioni di ciclamato di sodio originario, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, il valore normale è stato determinato sulla base dei dati dell'Indonesia, paese di riferimento (11). L'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base prevede entrambi i metodi in ordine gerarchico, a seconda delle circostanze di fatto di ciascuna indagine. Il metodo del paese di riferimento è effettivamente il primo. Come spiegato nei considerando da 40 a 43, nonostante i notevoli sforzi compiuti della Commissione, nessun produttore del paese di riferimento ha collaborato alla presente inchiesta, mentre nell'inchiesta precedente l'Indonesia aveva offerto la sua cooperazione. Di conseguenza, come indicato al considerando 45, il valore normale ha dovuto essere determinato su una base equa, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. L'argomentazione è quindi respinta in considerazione delle circostanze di fatto della presente inchiesta.

(53)

Fang Da ha affermato inoltre che il valore normale basato sui dati del produttore dell'Unione ha determinato un margine di dumping più elevato (88,7 %), mentre il valore normale basato sull'Indonesia come paese di riferimento in una delle precedenti inchieste (12) ha portato a un margine di dumping inferiore (del 14,2 %, invece dell'88,7 % per Fang Da). La determinazione del valore normale probabilmente non è stata equa nel presente caso, perché i prezzi all'esportazione non erano molto diversi nei due casi.

(54)

In primo luogo Fang Da non ha fornito un confronto dei prezzi all'esportazione a sostegno della sua affermazione. Ad ogni modo, i due casi si riferivano a periodi d'inchiesta diversi, il che rende ingannevole il confronto tra i prezzi all'esportazione. In secondo luogo, come spiegato al considerando 52, in mancanza di collaborazione da parte di un paese di riferimento, il valore normale è stato determinato su un'altra base equa e in particolare sui dati del produttore dell'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. L'argomentazione è respinta sulla base delle circostanze di fatto della presente inchiesta.

(55)

Il produttore esportatore interessato ha inoltre affermato che era discriminatorio che il suo dazio (1,17 EUR/kg) fosse basato sul margine di pregiudizio, mentre il dazio sul resto delle importazioni cinesi (da 0,23 a 0,26 EUR/kg) (13) si basava sul margine di dumping. Egli ha ribadito che tale differenza tra i dazi non poteva essere giustificata da alcuna differenza significativa dei prezzi medi all'importazione e che essa premiava la mancata collaborazione degli altri produttori esportatori cinesi, soggetti a un altro procedimento relativo allo stesso prodotto.

(56)

In primo luogo va ricordato che la decisione di basare il dazio sul margine di dumping o sul margine di pregiudizio viene adottata in base alla regola del dazio inferiore, conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base (cfr. considerando 182). Essa non dipende quindi dal metodo di determinazione del valore normale. In secondo luogo è già stato spiegato nei considerando 52 e 54 che l'utilizzo di un paese analogo in un'inchiesta e l'utilizzo di dati dell'Unione in un'altra inchiesta non costituiscono un trattamento discriminatorio. In terzo luogo, la differenza tra i dazi del produttore esportatore interessato e quelli di altri produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato deriva da procedimenti separati riguardanti periodi diversi, in conformità alla condizioni del regolamento di base. L'argomentazione è pertanto respinta.

(57)

In base a quanto precede, nessuna delle osservazioni presentate in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive ha modificato i risultati relativi al dumping.

3.8.   Margine di dumping

(58)

La Commissione ha confrontato la media ponderata del prezzo all'esportazione per tipo di prodotto e la media ponderata del valore normale per tipo di prodotto, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(59)

Pertanto la media ponderata dei margini di dumping espressa in percentuale del prezzo CIF, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è la seguente:

Società

Margine di dumping definitivo

Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited e Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited

88,7 %

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Osservazione preliminare

(60)

Dato che l'industria dell'Unione è costituita da un solo produttore e il presente procedimento riguarda solo un gruppo di produttori esportatori cinesi, gli indicatori del pregiudizio e i dati sulle importazioni hanno dovuto essere indicizzati per garantire la riservatezza dei dati commerciali sensibili.

4.2.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(61)

Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile è stato fabbricato da un unico produttore dell'Unione, che costituisce quindi «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

4.3.   Consumo dell'Unione

(62)

Il ciclamato di sodio è prodotto solo nell'Unione, nella RPC e in Indonesia. La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base del volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione e del volume delle importazioni di ciclamato di sodio dalla RPC e dall'Indonesia. Dato che le importazioni di ciclamato di sodio da questi due paesi sono state oggetto di misure durante il periodo in esame, la Commissione ha utilizzato i dati statistici raccolti conformemente all'articolo 14, paragrafo 6 (14), del regolamento di base («banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6») per stabilire il volume e i prezzi medi delle importazioni da questi due paesi durante il periodo in esame, in quanto contenevano informazioni sufficientemente dettagliate a livello di codici TARIC e codici addizionali TARIC a 10 cifre.

(63)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il produttore esportatore interessato ha presentato nuovi dati sulle esportazioni cinesi che indicherebbero volumi di importazioni, effettuate durante il periodo in esame dai produttori esportatori cinesi diversi da Fang Da, più elevati dei dati della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. Il produttore esportatore non ha tuttavia rivelato la fonte esatta di questi nuovi dati e, a parte la presentazione di cifre differenti, non ha fornito un motivo per non prendere in considerazione i dati utilizzati nella presente inchiesta sulle effettive importazioni, contenuti nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. La Commissione non ha perciò cambiato la fonte di dati utilizzata nella presente inchiesta.

(64)

Il consumo dell'Unione ha evidenziato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione

Indice (2011 = 100)

2011

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta

Consumo totale dell'Unione

100

103

93

97

101

Fonte: dati dell'industria dell'Unione, banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(65)

Il consumo di ciclamato di sodio nell'Unione è dapprima diminuito del 7 % tra il 2011 e il 2013 per poi aumentare nel periodo successivo. Il consumo durante il periodo dell'inchiesta ha raggiunto più o meno lo stesso livello del 2011.

4.4.   Importazioni di Fang Da

(66)

Per garantire la coerenza dei dati per tutto il periodo in esame, la Commissione ha utilizzato la stessa fonte di informazioni, la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, per stabilire le tendenze dei prezzi e del volume delle importazioni di Fang Da. Tali dati sono stati sottoposti a un controllo incrociato con le cifre fornite da Fang Da nelle risposte al questionario e sono risultati coerenti.

4.4.1.   Volume e quota di mercato

(67)

Le importazioni nell'Unione di Fang Da hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni e quota di mercato

Indice (2011 = 100)

2011

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta

Volume delle importazioni

100

84

111

156

161

Quota di mercato

100

82

119

161

160

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(68)

Le importazioni in dumping di Fang Da sono aumentate del 61 % nel corso del periodo in esame. In un primo momento sono diminuite del 16 % dal 2011 al 2012, ma poi sono quasi raddoppiate dal 2012 e al periodo dell'inchiesta. Le quote di mercato hanno seguito la stessa tendenza, con un incremento generale sostanziale del 60 %.

(69)

Nel 2014 e nel periodo dell'inchiesta, la società Fang Da è diventata il maggior fornitore del mercato dell'Unione, con una quota di mercato leggermente superiore a quella di tutte le altre importazioni prese insieme e molto superiore alla quota di mercato dell'industria dell'Unione.

(70)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni, il produttore esportatore interessato ha sostenuto che, in base a nuovi dati sulle esportazioni cinesi, l'aumento delle sue esportazioni nell'Unione è stato più che compensato dal calo delle vendite degli altri esportatori cinesi, il che sarebbe contrario ai risultati dell'inchiesta basati sulle informazioni della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. Come indicato nel considerando 63, il produttore esportatore interessato non ha dimostrato che i nuovi dati che ha presentato, riguardanti i produttori esportatori cinesi diversi da Fang Da, fossero più attendibili dei dati utilizzati nella presente inchiesta e quindi tali argomentazioni sono state respinte.

4.4.2.   Prezzi delle importazioni di Fang Da e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(71)

Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione di Fang Da ha mostrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi all'importazione (EUR/kg)

Indice (2011 = 100)

2011

2012

2013

2014

Periodo dell'inchiesta

Fang Da

100

110

105

96

99

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(72)

Il prezzo medio all'importazione di Fang Da del prodotto in esame è diminuito dell'1 % nel corso del periodo in esame. In un primo momento, però, è aumentato del 10 % dal 2011 al 2012, in seguito è diminuito di 14 punti percentuali dal 2012 al 2014 e infine è aumentato di 3 punti indice tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta.

(73)

Nel 2011 e 2012 i prezzi all'importazione di Fang Da erano, in media, più elevati degli altri prezzi all'importazione (stabiliti in base alla stessa fonte d'informazioni e comprendenti i dazi antidumping), ma nel 2013 si sono allineati a questi e nel 2014 e nel periodo dell'inchiesta sono calati a un livello inferiore agli altri prezzi.

(74)

La Commissione ha constatato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta sulla base dei dati di Fang Da Yang Quan (FDYQ) e del produttore dell'Unione, mediante un confronto tra:

la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto del produttore dell'Unione, praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica; e

la corrispondente media ponderata dei prezzi, per tipo di prodotto, delle importazioni di FDYQ praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti su base CIF (costo, assicurazione e nolo), franco frontiera dell'Unione, con opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all'importazione.

(75)

Il confronto tra i prezzi è stato effettuato per ciascun tipo di prodotto, con i dovuti adeguamenti ove necessario. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato del produttore dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta e ha mostrato un margine di sottoquotazione medio ponderato del 19,1 %.

4.5.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1.   Osservazioni generali

(76)

La produzione di ciclamato di sodio consiste in due fasi di produzione principali. Durante la prima fase, che richiede l'utilizzo di reattori, le materie prime sono convertite in ciclamato di sodio grezzo (impuro). Nella seconda fase di produzione il ciclamato di sodio grezzo deve essere purificato prima di poter essere utilizzato, viste le relative norme di regolamentazione, dalle industrie a valle di alimentari, bevande e prodotti farmaceutici.

(77)

A causa di un incidente tecnico avvenuto nel luglio 2011 (un'esplosione in una fabbrica), l'industria dell'Unione non ha potuto eseguire la prima fase di produzione, il processo di reazione, dall'agosto 2011 al maggio 2012, e ha dovuto utilizzare temporaneamente ciclamato di sodio

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