REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1369 DELLA COMMISSIONE dell'11 agosto 2016
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India
LA COMMISSIONE EUROPEA,
Omissis,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388(pubblicato su Euroscamni #16055) è così modificato:
1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1559 sono riscossi in via definitiva alle seguenti aliquote, che sono pari ai margini di dumping definitivi constatati:
Società | |
Electrosteel Castings Ltd | 4,1 % |
Jindal Saw Limited | 19 % |
Tutte le altre società | 19 %» |
2) sono inseriti i seguenti articoli 1 bis e 1 ter:
«Articolo 1 bis
I tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno («tubi non rivestiti») rientrano nei codici TARIC 7303 00 10 20 e 7303 00 90 20. Articolo 1 ter L'importo dei dazi corrisposti o contabilizzati in conformità all'articolo 2 che supera gli importi stabiliti conformemente all'articolo 1 è rimborsato o sgravato.
Le domande di rimborso o di sgravio sono presentate alle autorità doganali nazionali in conformità alla legislazione doganale applicabile entro un termine stabilito all'articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (*) e all'articolo 121 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica retroattivamente a decorrere dal 19 marzo 2016, ad eccezione dell'introduzione dei codici TARIC 7303 00 10 20 e 7303 00 90 20.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.