REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1159 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 del Consiglio e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione per quanto riguarda la definizione del prodotto oggetto delle attuali misure antidumping sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese e che prevede, in alcuni casi, la possibilità di rimborso o di sgravio dei dazi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

Omissis

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità, non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex [esclusi i filati per cucire e i filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) con torsione «Z», destinati alla fabbricazione di filati per cucire, pronti per la tintura e per essere sottoposti a trattamento di finitura, avvolti non troppo strettamente su un tubo in plastica perforato], attualmente classificati con il codice NC ex 5402 20 00 (codice TARIC 5402 20 00 10) e originari della Repubblica popolare cinese.»

Articolo 2

All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità, non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex [esclusi i filati per cucire e i filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) con torsione “Z”, destinati alla fabbricazione di filati per cucire, pronti per la tintura e per essere sottoposti a trattamento di finitura, avvolti non troppo strettamente su un tubo in plastica perforato], attualmente classificati con il codice NC ex 5402 20 00 (codice TARIC 5402 20 00 10) e originari della Repubblica popolare cinese.»

Articolo 3

Per i prodotti non contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 478/2010 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 quale prorogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 e modificato dal presente regolamento, i dazi antidumping definitivi versati o contabilizzati a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 478/2010 e dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 quale prorogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 prima della modifica introdotta dal presente regolamento sono oggetto di rimborso o di sgravio da parte delle autorità doganali nazionali in conformità alla legislazione doganale applicabile.

Qualora il termine di tre anni di cui all'articolo 121, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013, sia scaduto alla data di pubblicazione del presente regolamento o prima di tale data, o qualora scada entro sei mesi da tale data, tale termine è prorogato per un periodo di sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica retroattivamente a decorrere dal 2 dicembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2017