REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1168 DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 2017

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

omissis

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2017

ALLEGATO

Descrizione delle merci Classificazione (codice NC)   Motivazioni
 (1)  (2)  (3)
 Articolo (cosiddetto «coprivolante») di plastica (cloruro di polivinile, PVC)
che forma un cerchio avente un diametro di 38 cm.
L'articolo serve a coprire il volante di un autoveicolo al fine di migliorarne l'aspetto,
proteggere il volante dal sudore, dall'usura e dai danni causati dall'uso nonché a
proteggere le mani da temperature eccessivamente alte o basse.
Cfr. illustrazione(*)
3926 90 97 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6
per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici
NC 3926, 3926 90 e 3926 90 97.
Si esclude la classificazione nella sottovoce 8708 94 come parte di volante,
in quanto l'articolo non è indispensabile per il funzionamento del volante.
Si esclude altresì la classificazione nella sottovoce NC 8708 99 come altra parte
o accessorio di un autoveicolo delle voci da 8701 a 8705, in quanto l'articolo non è
indispensabile per il funzionamento dell'autoveicolo né rende l'autoveicolo atto
a un particolare lavoro, o conferisce possibilità supplementari o ancora lo mette
in grado di assicurare un servizio particolare in relazione alla sua funzione principale
(cfr. caso C-152/10, Unomedical, ECLI:EU:C:2011:402, punti 29 e 36).
L'articolo va pertanto classificato in base alla sua materia costitutiva (plastica)
nel codice NC 3926 90 97, come «altri lavori di materie plastiche».

 

(*) L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.