REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1170 DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 2017

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

omissis

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2017

ALLEGATO

Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni
(1) (2)  (3)

Un apparecchio compatto funzionante a batteria da posizionare sulla punta del dito (cosiddetto «pulsossimetro») che combina un processore elettronico, due diodi a emissione luminosa (LED), un fotodiodo e uno schermo al LED
(con varie modalità di visualizzazione) in una sola unità. È dotato inoltre di un indicatore di carica delle batterie,  ella funzione di allarme in caso di pulsazioni o di livello di ossigeno nel sangue/saturazione dell'ossigeno alti o bassi e di una sonda a clip da applicare al dito. Esso è utilizzato per monitorare in maniera non invasiva la saturazione dell'ossigeno in una persona e per misurare le pulsazioni attraverso radiazioni ottiche. Una volta applicato al dito di una persona, i LED fanno passare luce con due diverse lunghezze d'onda attraverso il dito in direzione di un fotodiodo. L'apparecchio misura il diverso livello di assorbanza di ciascuna lunghezza d'onda, determinando/calcolando successivamente la saturazione dell'ossigeno e il battito cardiaco. Esso può essere utilizzato nelle pratiche mediche professionali e a fini di ricerca, sportivi e commerciali (ad esempio camere a ossigeno, alpinismo estremo in atmosfera povera di ossigeno, immersioni in acque profonde) oppure da piloti, vigili del fuoco, astronauti, ecc.

Cfr. immagine(*)

9018 19 10  Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9018, 9018 19 e 9018 19 10. L'apparecchio rientra nel campo di applicazione della voce 9018 che comprende una gamma molto ampia di strumenti e apparecchi che, nella vasta maggioranza dei casi, sono utilizzati esclusivamente nella pratica professionale per prevenire o trattare malattie o effettuare operazioni. Gli strumenti e gli apparecchi in essa classificati possono essere muniti di dispositivi ottici e possono utilizzare anche elettricità (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9018). Sebbene questo tipo di apparecchio possa essere utilizzato da non professionisti, è del tipo utilizzato per scopi medici in quanto fornisce informazioni riguardanti le «funzioni vitali dell'organismo» che potrebbero richiedere un'ulteriore analisi da parte di professionisti. La classificazione nella voce 9027 come strumento e apparecchio per analisi fisiche o chimiche che utilizza radiazioni ottiche è pertanto esclusa. Esso deve pertanto essere classificato nel codice NC 9018 19 10 fra gli strumenti ed apparecchi per la medicina, apparecchi di controllo simultaneo di due o più parametri fisiologici.

 

(*) L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.