REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/892 DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 2017

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati
LA COMMISSIONE EUROPEA,
Omissis
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLOAMENTO:

Omissis

CAPO VI
REGIME DEL PREZZO DI ENTRATA E DAZI ALL'IMPORTAZIONE

Articolo 38
Valore forfettario all'importazione
1. Per ciascuno dei prodotti e dei periodi di applicazione indicati nell'allegato VII, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/891, la Commissione fissa, ogni giorno feriale e secondo l'origine, un valore forfettario all'importazione pari alla media ponderata dei prezzi rappresentativi di cui all'articolo 74 del suddetto regolamento, ridotti di un importo forfettario di 5 EUR/100 kg e dei dazi doganali ad valorem.
2. Se per i prodotti e durante i periodi di applicazione di cui all'allegato VII, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/891 è fissato un valore forfettario all'importazione a norma degli articolo 74 e 75 del suddetto regolamento e del presente articolo, non si applica il prezzo unitario di cui all'articolo 142 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione. Esso è sostituito dal valore forfettario all'importazione di cui al paragrafo 1.
3. Se per un prodotto di una determinata origine non è in vigore alcun valore forfettario all'importazione, si applica la media ponderata dei valori forfettari all'importazione in vigore.
4. Durante i periodi di applicazione indicati nell'allegato VII, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/891, i valori forfettari all'importazione restano in vigore finché non sono modificati. Tuttavia essi non sono più applicabili se per due settimane consecutive non viene comunicato alla Commissione alcun prezzo medio rappresentativo.
Se, in applicazione del primo comma, non è in vigore nessun valore forfettario all'importazione per un determinato prodotto, il valore forfettario all'importazione applicabile a tale prodotto è pari all'ultima media dei valori forfettari all'importazione.
5. In deroga al paragrafo 1, se non si è potuto calcolare un valore forfettario all'importazione, a partire dal primo giorno dei periodi di applicazione indicati nell'allegato VII, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/891 non si applica alcun valore forfettario all'importazione.
6. Il tasso di cambio applicabile al valore forfettario all'importazione è il tasso più recente pubblicato dalla Banca centrale europea anteriormente all'ultimo giorno del periodo per il quale sono trasmessi i prezzi.
7. I valori forfettari all'importazione espressi in euro sono pubblicati dalla Commissione tramite la TARIC.

CAPO VII
DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE

Articolo 39
Imposizione di un dazio addizionale all'importazione
1. Un dazio addizionale all'importazione di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell'allegato VII del presente regolamento. Tale dazio addizionale all'importazione si applica se il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica per uno dei periodi di applicazione indicati nel suddetto allegato supera il volume limite per tale prodotto.
2. Per ciascuno dei prodotti elencati nell'allegato VII e nei periodi ivi indicati gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi ai volumi immessi in libera pratica utilizzando il metodo di sorveglianza delle importazioni preferenziali di cui all'articolo 55 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
3. Il dazio addizionale all'importazione è imposto sui quantitativi immessi in libera pratica dopo la data di applicazione del dazio suddetto, purché:
a) il valore in dogana dei prodotti, determinato conformemente all'articolo 74 del regolamento delegato (UE) 2017/891, comporti l'applicazione dei dazi specifici all'importazione più elevati applicabili alle importazioni dell'origine in questione; e
b) l'importazione sia effettuata durante il periodo di applicazione del dazio addizionale all'importazione.

Articolo 40
Importo del dazio addizionale all'importazione
Il dazio addizionale all'importazione applicato a norma dell'articolo 39 è pari ad un terzo del dazio doganale indicato nella tariffa doganale comune per il prodotto in questione.
Tuttavia, per i prodotti che beneficiano di preferenze tariffarie all'importazione relative al dazio ad valorem, il dazio addizionale all'importazione è pari a un terzo del dazio doganale specifico per il prodotto in questione in caso di applicazione dell'articolo 39, paragrafo 2.

Articolo 41
Esenzioni dal dazio addizionale all'importazione
1. Sono esenti dal dazio addizionale all'importazione:
a) le merci importate nell'ambito di un contingente tariffario;
b) le merci che hanno lasciato il paese di origine prima della decisione di imposizione del dazio addizionale all'importazione e che sono scortate, dal luogo di carico nel paese di origine fino al luogo di scarico nell'Unione, da un documento di trasporto valido rilasciato prima dell'imposizione del dazio addizionale all'importazione.
2. Gli interessati forniscono alle autorità doganali competenti la prova che sono state rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b).
Le autorità doganali possono considerare che le merci hanno lasciato il paese di origine prima della data di applicazione del dazio addizionale all'importazione se è esibito uno dei seguenti documenti:
a) in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico dalla quale risulta che il carico è stato effettuato prima di tale data;
b) in caso di trasporto per ferrovia, la lettera di vettura accettata dai servizi delle ferrovie del paese di origine prima di tale data;
c) in caso di trasporto su strada, il contratto di trasporto internazionale di merci su strada o qualsiasi altro documento di transito rilasciato nel paese di origine prima di tale data, se sono rispettate le condizioni stabilite dagli accordi bilaterali o multilaterali conclusi in materia di transito nell'Unione o di transito comune;
d) in caso di trasporto aereo, la lettera di vettura aerea dalla quale risulta che la compagnia aerea ha accettato le merci prima di tale data.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2017.

Omissis

ALLEGATO VII
Prodotti e periodi di applicazione dei dazi addizionali all'importazione di cui all'articolo 39

Fatte salve le regole sull'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato, il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine  Codice NC  Designazione delle merci Periodo di applicazione
78.0015 0702 00 00 Pomodori 1° ottobre — 31 maggio
78.0020     1° giugno — 30 settembre
78.0065 0707 00 05 Cetrioli 1° maggio — 31 ottobre
78.0075     1° novembre — 30 aprile
78.0085 0709 91 00 Carciofi 1° novembre — 30 giugno
78.0100 0709 93 10 Zucchine 1° gennaio — 31 dicembre
78.0110 0805 10 20 Arance 1° dicembre — 31 maggio
78.0120 0805 20 10 Clementine 1° novembre — fine febbraio
78.0130 0805 20 30
0805 20 50
0805 20 70
0805 20 90
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi 1° novembre — fine febbraio
78.0155 0805 50 10 Limoni 1° giugno — 31 dicembre
78.0160     1° gennaio — 31 maggio
78.0170 0806 10 10 Uve da tavola 16 luglio — 16 novembre
78.0175 0808 10 80 Mele 1° gennaio — 31 agosto
78.0180     1° settembre — 31 dicembre
78.0220 0808 30 90 Pere 1° gennaio — 30 aprile
78.0235     1° luglio — 31 dicembre
78.0250 0809 10 00 Albicocche 1° giugno — 31 luglio
78.0265 0809 29 00 Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide 16 maggio — 15 agosto
78.0270 0809 30 Pesche, comprese le pesche noci 16 giugno — 30 settembre
78.0280 0809 40 05 Prugne 16 giugno — 30 settembre