REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1249 DELLA COMMISSIONE del 2 settembre 2020

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1249 DELLA COMMISSIONE del 2 settembre 2020

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 sulle importazioni di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di elettrodi di tungsteno spediti dal Laos e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari del Laos o della Thailandia, e che chiude l’inchiesta per quanto riguarda le importazioni spedite dall’India, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’India
LA COMMISSIONE EUROPEA,
Omissis
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1. Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 sulle importazioni di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese è esteso alle importazioni di elettrodi per saldatura in tungsteno, comprese le barre e i profilati di tungsteno per elettrodi per saldatura, contenenti il 94% o più in peso di tungsteno, diversi da quelli ottenuti semplicemente per sinterizzazione, anche tagliati a misura, spediti dal Laos e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari del Laos o della Thailandia, e attualmente classificati con i codici NC ex 8101 99 10 ed ex 8515 90 80 (codici TARIC 8101 99 10 11, 8101 99 10 12 e 8515 90 80 11 e 8515 90 80 12).
2. Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite dal Laos e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie del Laos o della Thailandia, registrate in conformità dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2171 nonché dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.
3. L’importo dei dazi antidumping da riscuotere retroattivamente è quello risultante dall’applicazione del dazio antidumping del 63,5% applicabile a «tutte le altre società».
4. Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2
L’inchiesta aperta con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2171, relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione sulle importazioni di elettrodi per saldatura in tungsteno originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dall’India, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’India, e che dispone la registrazione di tali importazioni, è chiusa.

Articolo 3
Le autorità doganali sono invitate a interrompere la registrazione delle importazioni stabilita in conformità all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2171.

Articolo 4
1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio Direzione H Ufficio:
CHAR 04/39
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

2. Conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 per le importazioni effettuate da società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione.

Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2020.