REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/806 DELLA COMMISSIONE del 23 maggio 2022

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto, e che istituisce dazi antidumping definitivi e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto trasportati su un’isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS
LA COMMISSIONE EUROPEA,
Omissis
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
1. Sono istituiti dazi compensativi e dazi antidumping definitivi sui tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90, ed ex 7019 90 00(codici TARIC 7019 61 00 81, 7019 61 00 83, 7019 61 00 84, 7019 62 00 81, 7019 62 00 83, 7019 62 00 84, 7019 63 00 81, 7019 63 00 83, 7019 63 00 84, 7019 64 00 81, 7019 64 00 83, 7019 64 00 84, 7019 65 00 81, 7019 65 00 83, 7019 65 00 84, 7019 66 00 81, 7019 66 00 83, 7019 66 00 84, 7019 69 10 81, 7019 69 10 83, 7019 69 10 84, 7019 69 90 81, 7019 69 90 83, 7019 69 90 84, 7019 90 00 81, 7019 90 00 83e 7019 90 00 84), che sono riesportati ai sensi del codice doganale dell’Unione su un’isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS.
2. Sono istituiti dazi compensativi e dazi antidumping definitivi sui tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90, ed ex 7019 90 00(codici TARIC 7019 61 00 81, 7019 61 00 83, 7019 61 00 84, 7019 62 00 81, 7019 62 00 83, 7019 62 00 84, 7019 63 00 81, 7019 63 00 83, 7019 63 00 84, 7019 64 00 81, 7019 64 00 83, 7019 64 00 84, 7019 65 00 81, 7019 65 00 83, 7019 65 00 84, 7019 66 00 81, 7019 66 00 83, 7019 66 00 84, 7019 69 10 81, 7019 69 10 83, 7019 69 10 84, 7019 69 90 81, 7019 69 90 83, 7019 69 90 84, 7019 90 00 81, 7019 90 00 83e 7019 90 00 84), che sono ricevuti su un’isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS, e che non rientrano nell’ambito di applicazione del paragrafo 1.
3. Norme specifiche per l’introduzione e la riscossione dei dazi antidumping e compensativi a norma dei paragrafi 1 e 2 figurano nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1131 che istituisce uno strumento doganale inteso ad attuare l’articolo 14 bis del regolamento (UE) 2016/1036 e l’articolo 24 bis del regolamento (UE) 2016/1037.
4. I dazi antidumping e compensativi definitivi applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, o se del caso, franco frontiera della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto ai paragrafi 1 e 2 e fabbricato dalle società sottoelencate sono i seguenti:

Paese interessato Società Dazio antidumping definitivo Dazio compensativo definitivo Codice addizionale TARIC
RPC Jushi Group Co. Ltd;
Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd;
Taishan Fiberglass Inc.
69,0% 30,7% C531
PGTEX China Co. Ltd; Chongqing Tenways Material Corp. 37,6% 17,0% C532
Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antisovvenzioni e all’inchiesta antidumping, elencate nell’allegato I 37,6% 24,8% Cfr. allegato I
Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping ma non all’inchiesta antisovvenzioni, elencate nell’allegato II 34,0% 30,7% Cfr. allegato II
Tutte le altre società 69,0% 30,7% C999
Egitto Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E; Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E. 20,0% 10,9% C533
Tutte le altre società 20,0% 10,9% C999


5. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping e del dazio compensativo specificate per le società di cui al paragrafo 4 o all’allegato I o II è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il/La sottoscritto/a certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il/La sottoscritto/a dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione della fattura si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
6. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
7. Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping per tale produttore esportatore prevalente durante il periodo dell’inchiesta di restituzione.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2022.

ALLEGATO I
Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antisovvenzioni e all’inchiesta antidumping

Nome della società Codice addizionale TARIC
Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd B995
Changzhou Pro-Tech Industry Co., Ltd C534
Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd C535
Neijiang Huayuan Electronic Materials Co., Ltd C537
NMG Composites Co., Ltd C538
Zhejiang Hongming Fiberglass Fabrics Co., Ltd C539