REGOLAMENTO EUROPEO CONTRO LA DEFORESTAZIONE UE 2023/1115

La lotta dell’UE contro la deforestazione e il degrado forestale e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, al fine di rispettare gli impegni assunti dall’Unione con il Green Deal europeo dell’11/12/2019 e

l’accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro della Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, prosegue con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 31 maggio 2023 (c.d. “Regolamento Deforestazione”).

Il Regolamento di cui oggi trattiamo istituisce obblighi e divieti relativi alle materie prime e ai prodotticommerciali che maggiormente influiscono sui fenomeni della deforestazione e del degrado forestale

(espressamente elencati nell’Allegato I del Regolamento), cercando di riportare l’ equilibrio tra la tutela dell’ambiente e lo sviluppo economico dei Paesi UE, che per espressa previsione normativa, devono

sottostare a una normativa che mira alla riduzione del gas a effetto serra. Ne è un chiaro esempio il Regolamento (UE) 2021/1119, che impone ai Paesi in modo vincolante di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050 e ridurre entro il 2030 le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990.

Fatte salve alcune eccezioni, il Regolamento in parola troverà applicazione a decorrere dal 30 dicembre 2024.

Obbiettivo del Regolamento.

Secondo quanto si legge nel considerando N.2 del Regolamento “La deforestazione e il degrado forestale incalzano a un ritmo allarmante. Secondo le stime dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), tra il 1990 e il 2020 sono scomparsi 420 milioni di ettari di foreste, ossia circa il 10 % del totale delle foreste che restano sul pianeta, equivalente a una superficie più estesa di quella dell’Unione europea. La deforestazione e il degrado forestale, a loro volta, concorrono notevolmente al riscaldamento globale e alla perdita di biodiversità, due delle maggiori sfide ambientali della nostra epoca.” E ancora “La deforestazione è responsabile, da sola, dell’11 % delle emissioni di gas a effetto serra, come dichiarato nella relazione speciale sui cambiamenti climatici e sul suolo del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) del 2019.”

Pertanto, “Il presente regolamento dovrebbe contribuire in particolare al conseguimento degli obiettivi relativi all’uso sostenibile dell’ecosistema terrestre (OSS 15), all’azione per il clima (OSS 13), al consumo e alla produzione responsabili (OSS 12), all’eliminazione della fame (OSS 2) e alla salute e al benessere (OSS 3).

L’obiettivo 15.2 di fermare la deforestazione entro il 2020 non è stato raggiunto, a riprova dell’urgenza di un’azione ambiziosa ed efficace.”

I divieti previsti dal Regolamento.

Il Regolamento stabilisce, in linea generale, il divieto di immissione e messa a disposizione sul mercato dell’Unione nonché di esportazione dall’Unione di determinati prodotti specificamente individuati tramite le

rispettive voci doganali nell’Allegato I, che contengono o che sono stati fabbricati o nutriti (in caso di derivazione animale) usando alcune materie prime anch’esse vietate, ovvero bovini, cacao, caffè, palma da

olio, gomma, soia e legno. Gli operatori economici (anche commercianti non PMI) che vorranno continuare a immettere sul mercato o esportare detti beni dovranno, pertanto, assicurarsi che i prodotti interessati dalla norma soddisfino tutte le seguenti condizioni:

  1. devono essere a “deforestazione zero”, ossia prodotti che contengono o sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime prodotte su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31

dicembre 2020 e, nel caso di prodotti che contengono o sono stati fabbricati usando legno, quest’ultimo deve essere stato raccolto senza causare il degrado della foresta di origine dopo il 31

dicembre 2020;

  1. devono essere stati fabbricati nel rispetto della legislazione del Paese di produzione (riducendo il contributo dell’UE alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale);
  1. devono essere oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza. Tale dichiarazione deve essere messa a disposizione dell’autorità competente secondo un sistema di informazione che dovrà essere

istituito entro il 30/12/2024.

Obblighi previsti dal Regolamento per operatori e commercianti PMI.

Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, gli operatori, intenzionati a importare e a esportare i prodotti interessati dalla normativa, saranno tenuti a inserire in un sistema di informazione europeo una dichiarazione nella

quale attesteranno di aver effettuato la due diligence richiesta.

Il commerciante PMI raccoglie e conserva le informazioni seguenti relative ai prodotti interessati che intende mettere a disposizione sul mercato:

  1. a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l’indirizzo postale, l’indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l’indirizzo web degli operatori o dei commercianti che gli hanno fornito i prodotti interessati, nonché i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate a tali prodotti;
  1. b) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l’indirizzo postale, l’indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l’indirizzo web degli operatori o dei commercianti ai quali ha fornito i prodotti interessati.

Il commerciante PMI conserva per almeno cinque anni dalla data di messa a disposizione sul mercato le informazioni di cui al paragrafo 3 e le fornisce su richiesta alle autorità competenti.

Il commerciante PMI che ottenga o venga a conoscenza di nuove informazioni pertinenti, ivi comprese indicazioni comprovate, che indichino il rischio di mancata conformità al presente regolamento di un

prodotto interessato che ha messo a disposizione sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta la messa a disposizione sul mercato, nonché i commercianti

a cui ha fornito il prodotto interessato.

Il commerciante, che sia o meno una PMI, offre alle autorità competenti tutta l’assistenza necessaria per facilitare l’esecuzione dei controlli di cui agli articoli 18 e 19, compreso l’accesso ai locali e la messa a

disposizione di documentazione e registri.

Sanzioni

Ai sensi dell’art. 25 del Regolamento in commento, i Paesi membri dovranno prevedere a livello nazionale sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per assicurare l’applicazione del Regolamento.

Gli Stati potranno decidere l’importo delle sanzioni pecuniarie, commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti interessati, ma tali sanzioni non dovranno essere inferiori al 4% del

fatturato annuale dell’operatore o del commerciante nell’esercizio precedente a quello della decisione relativa alla sanzione. Gli Stati, inoltre, dovranno prevedere anche la confisca dei prodotti e dei proventi, nonché altre sanzioni accessorie, quale, ad esempio, il divieto temporaneo di immettere o rendere disponibili sul mercato o di esportare le materie prime interessate e i prodotti interessati, in caso di violazione grave o di recidività. E’ altresì previsto un grave impatto sull’immagine dell’azienda nei confronti della PA, dal momento che le sentenze definitive nei confronti di persone giuridiche per violazioni del Regolamento dovranno essere notificate alla Commissione UE.