REINGEGNERIZZAZIONE AIDA ANCHE PER LE ESPORTAZIONI

Com’è noto, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha intrapreso, a seguito dell’entrata in vigore del Nuovo Codice dell’Unione (Reg. UE 952/2013) un processo di reingegnerizzazione di AIDA, ovvero dei processi di presentazione delle merci in importazione e in esportazione.

Per le operazioni di esportazione il progetto ECS (Export Control System) è sostituito dalla fase 1 del progetto unionale AES (Automated Export System) e per le operazioni di transito unionale/comune/TIR, l’attuale fase funzionale 4 del progetto NCTS è sostituita dalla nuova fase funzionale 5.

Le applicazioni e le modalità di accesso reingegnerizzate sono attualmente operative nell’ambiente di addestramento di AIDA 2.0.

I nuovi tracciati per le operazioni di esportazione e i transiti.

Con provvedimento del 09/08 scorso l’Agenzia delle Dogane ha dato alcune istruzioni operative per la fase di sperimentazione in ambiente di addestramento dei nuovi servizi export.

I tracciati interessati dalla sperimentazione sono riportati nella seguente tabella:
Tracciato B1 Dichiarazione di esportazione e dichiarazione di riesportazione
Tracciato B2 Regime speciale - trasformazione - dichiarazione per il perfezionamento passivo
Tracciato B4 Dichiarazione per la spedizione di merci nell’ambito degli scambi con territori fiscali speciali
Tracciato C1 Dichiarazione semplificata di esportazione
Tracciato C2 Notifica di presentazione delle merci in relazione alla pre-dichiarazione di esportazione

Per quanto concerne le dichiarazioni di transito unionale/comune/TIR, rispetto all’attuale fase funzionale del progetto NCTS fase 4, la nuova (NCTS fase 5) prevede nuove funzionalità per lo speditore/speditore autorizzato che consentono, oltre alla presentazione della dichiarazione di transito, anche la relativa rettifica e/o annullamento. Sempre per lo speditore è, inoltre, possibile inviare telematicamente la dichiarazione anche prima della presentazione delle merci all’ufficio di partenza.

I tracciati interessati dalla sperimentazione sono riportati nella seguente tabella:
Tracciato D1 Regime speciale - dichiarazione di transito
Tracciato D2 Regime speciale - dichiarazione di transito con requisiti in materia di dati ridotti (trasporto ferroviario, aereo e marittimo)
Tracciato D4 Notifica di presentazione della merce in relazione alla pre-dichiarazione di transito Road Map.

Nel provvedimento del 09/08/2022 è stata indicata anche una road map per l’adesione degli operatori economici, in ambiente reale, ai servizi export e di transito:
• Entro Dicembre 2022: Gli operatori economici possono effettuare, in ambiente di addestramento, i test di connessione e di conformità ai nuovi servizi “Export” e “Transito”
• 18 Gennaio 2023 – 28 Febbraio 2023: Gli operatori economici possono aderire, in ambiente reale, alle nuove fasi funzionali dei servizi export e transito
• 1° Marzo 2023 Gli operatori economici devono aderire, in ambiente reale, alle nuove fasi funzionali dei servizi export e transito.

Come verificare l’esito dei messaggi - Servizio Monitoraggio Esiti Transazioni (MONET).

L’interrogazione dello stato di elaborazione dei messaggi trasmessi ed il prelievo degli esiti è consentito, oltre che in modalità system to system (S2S), anche tramite il servizio MONET disponibile in modalità user to system (U2S).

L’operatore economico deve richiedere l’autorizzazione dlr_consulta_esiti e delegarla alle persone fisiche che sono incaricate ad accedere a MONET. Nel caso in cui l’operatore economico voglia avvalersi di un fornitore di servizi, è necessario che deleghi la suddetta autorizzazione allo stesso, che a sua volta dovrà delegarla alle persone fisiche che saranno incaricate di accedere a MONET.

Servizio Gestione documenti

È possibile caricare e consultare l’insieme dei documenti associati ad una dichiarazione di esportazione/transito mediante il servizio U2S Gestione documenti. L’operatore economico deve ottenere l’autorizzazione dlr_consulta_dich_fe, e delegarla alle persone fisiche che sono incaricate ad accedere a tale servizio. Nel caso in cui l’operatore economico voglia avvalersi di un fornitore di servizi, è necessario che deleghi la suddetta autorizzazione allo stesso, che a sua volta dovrà delegarla alle persone fisiche che saranno incaricate ad accedere al servizio Gestione documenti.

Registrazione contabile operazioni di importazione – Prospetto di svincolo.

L’introduzione del nuovo sistema comporta per gli importatori l’assenza del documento noto come “bolla doganale” intesa come documento analogico in cui sono ricompresi tutti i dati dell’operazione di importazione e che veniva utilizzato dagli uffici contabili delle aziende importatrici per l’assolvimento dell’IVA e registrare l’importazione.

Non dimentichiamo, infatti che per quanto riguarda l’importazione, la bolla doganale è annotata nel registro IVA degli acquisti, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta.

I dati numerici necessari per l’annotazione della bolletta doganale in tale registro (imponibile, aliquota e imposta) sono contenuti nella casella 47 in corrispondenza del codice identificativo del tributo.

Rimane all’importatore la possibilità di verificare l’accettazione della dichiarazione attraverso la verifica dell’attribuzione del numero di registrazione Master Reference Number (MRN).

L’interrogazione dello stato di elaborazione dei messaggi trasmessi ed il prelievo degli esiti è consentito, oltre che in modalità system to system (S2S), anche tramite il servizio MONET disponibile in modalità user to system (U2S).

Per poter adempiere agli obblighi di registrazione contabile è necessario, secondo la risposta a interpello N.417/2022 dell’Agenzia delle Entrate, scaricare il prospetto di svincolo ai fini contabili, unico documento riconosciuto per assolvere gli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa Iva connessi alla registrazione delle bolle doganali d'importazione e consentire quindi di esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva pagata all'importazione, finalmente disponibile.