Restrizioni per prodotti contenenti microplastiche e polimeri sintetici Reg. UE 2023/2055

Con Regolamento UE 2023/2055 del 25/09/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE del 27/09/2023 sono state apportate importanti modifiche all’allegato XVII del Regolamento cd. REACH (CE 1907/2006) con l’introduzione di una nuova restrizione concernente l’immissione in consumo di alcune tipologie di prodotti che contengono microparticella di polimeri sintetici (microplastiche) non biodegradabili e non solubili.

L’obiettivo è naturalmente quello di ridurre le emissioni intenzionali di microplastiche e tutelare l’ambiente.

A partire dal 17 ottobre 2023 è, pertanto, vietato immettere sul mercato microparticelle di polimeri sintetici "sotto forma di sostanze in quanto tali o, laddove le microparticelle di polimeri sintetici siano presenti per
conferire una caratteristica ricercata, come componenti di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,01 % in peso;”.

Tale divieto “non si applica all’immissione sul mercato di microparticelle di polimeri sintetici in quanto tali o contenute in miscele immesse sul mercato prima del 17 ottobre 2023”.

Deroghe.
L’allegato XVII al Regolamento contiene una seria di deroghe a tale normativa per l’immissione sul mercato, tra l’altro, di:
a) microparticelle di polimeri sintetici, sotto forma di sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele, destinate ad essere utilizzate presso siti industriali;
b) medicinali rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE e medicinali veterinari rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio;
c) prodotti fertilizzanti dell’UE rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
d) additivi alimentari rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
e) dispositivi medico-diagnostici in vitro, compresi i dispositivi rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio;
f) alimenti ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 non contemplati dalla lettera d) del presente paragrafo, e mangimi quali definiti all’articolo 3, punto 4), di tale regolamento.

Attenzione alle informative.

L’Allegato contiene inoltre tutta una serie di adempimenti informativi che i fornitori di tali prodotti dovranno dare al momento dell’importazione, tra cui istruzioni per l’uso e lo smaltimento, in merito all’identità e alla concentrazione dei polimeri.

Tali informazioni dovranno essere date sotto forma di testo chiaramente visibile, leggibile ed indelebile ed eventualmente sotto forma di pittogrammi.
Il testo o i pittogrammi sono apposti sull’etichetta, sull’imballaggio o sul foglietto illustrativo dei prodotti contenenti microparticelle di polimeri sintetici o, per quanto concerne le informazioni di cui al paragrafo 7,
sulla scheda di dati di sicurezza. Oltre al testo o ai pittogrammi, i fornitori possono fornire uno strumento digitale che dia accesso a una versione elettronica di tali informazioni.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
A seguito di numerose richieste di chiarimenti degli operatori del settore, l’Agenzia delle dogane ha chiarito con comunicato ufficiale che
- Per la deroga per le immissioni sul mercato prima del 17 ottobre 2023 si intende che se le microparticelle di polimeri sintetici sono state immesse sul mercato, ovvero importate nell’UE come sostanze in quanto tali o contenute in miscele prima del 17 ottobre 2023, allora potranno rimanere nell'UE /mercato SEE. Se, tuttavia, non sono state ancora importate, ovvero non hanno raggiunto l'UE/SEE entro tale data, non saranno considerate "immesse sul mercato prima del 17 ottobre 2023" e si applicherà la restrizione.
- Il glitter è da considerarsi come sostanza/miscela ai sensi del regolamento REACH e, pertanto, soggetto a restrizione. Laddove però il glitter sia parte integrante di un articolo, la restrizione non si applica in quanto gli articoli sono fuori dal campo di applicazione della restrizione. Se invece non è parte integrante dell’articolo, la restrizione di applica.

È responsabilità del produttore o importatore UE di un oggetto decidere se tale oggetto debba essere considerato un articolo ai sensi di REACH.

A tal fine si rimanda alla linea guida di ECHA sugli articoli
(https://echa.europa.eu/-/guidance-on-requirements-for-substances-in-articles).

Si consiglia vivamente di documentare tali decisioni, poiché ciò facilita la dimostrazione della conformità al REACH nei confronti dei clienti e delle autorità di controllo.

Ulteriori delucidazioni sulla restrizione fornite dalla Commissione europea sono rinvenibili al seguente link: https://single-market-economy.ec.europa.eu/commission-regulation-eu20232055-
restriction-microplastics-intentionally-added-products_en