Sentenza della Corte 2017/C 168/11 (Cause riunite C-435/15 e C-666/15) (Nona Sezione) del 22 marzo 2017

Dispositivo
1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2011 della Commissione, del 29 novembre 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, deve essere interpretato nel senso che non è applicabile, per analogia, a prodotti che presentano le caratteristiche dei tre modelli di videocamere della gamma GoPro Hero 3 Black Edition, controverse nella causa C-435/15.
2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 della Commissione, dell’8 agosto 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, deve essere interpretato nel senso che è applicabile per analogia a prodotti che presentano le caratteristiche dei tre modelli di videocamere della gamma GoPro Hero 3 Black Edition, controverse nella citata causa, ma è invalido.
3) Le sottovoci 8525 80 30, 8525 80 91 e 8525 80 99 della nomenclatura combinata, contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle sue versioni risultanti, in ordine successivo, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, devono essere interpretate, alla luce delle note esplicative di tale nomenclatura combinata relative a tali sottovoci, nel senso che una sequenza video di più di 30 minuti, registrata in file distinti di una durata singola inferiore a 30 minuti, deve essere considerata come una registrazione di almeno 30 minuti di un’unica sequenza video, indipendentemente dal fatto che l’utente non possa percepire il passaggio da un file all’altro durante la loro lettura o che, invece, debba aprire, durante tale lettura, in linea di principio, separatamente ogni singolo file.
4) La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento n. 2658/87, nelle sue versioni risultanti, in ordine successivo,
dai regolamenti di esecuzione nn. 1006/2011, 927/2012 e 1001/2013, deve essere interpretata nel senso che una videocamera che è in grado di registrare segnali provenienti da fonti esterne, senza tuttavia poterli riprodurre mediante la televisione o un monitor esterno, dato che tale videocamera può leggere su uno schermo o su un monitor esterni unicamente i file che essa stessa ha registrato attraverso la sua lente, non può formare oggetto di una classificazione nella sottovoce doganale 8525 80 99 di tale nomenclatura combinata.