Webinar Confindustria-ITA su normativa imballaggi Germania: 27 giugno 2022

Webinar Confindustria-ITA su normativa imballaggi Germania: 27 giugno 2022

FAQ
Domanda 1
Per gli imballaggi da trasporto, e in generale per tutti gli imballaggi che non sono destinati al consumatorefinale, c’è l’obbligo di iscrizione a LUCID ma non l’obbligo di partecipare al sistema duale, siglando
un contratto con una delle varie aziende che in Germania si occupa di tale aspetto (in Italia i Consorzi del sistema CONAI e altri), è corretto?
Risposta 1
Corretto. Gli imballaggi di trasporto si devono registrare nel portale LUCID ma non c'è l'obbligo di partecipare a un sistema duale.
Ma attenzione sulla definizione di “consumatore finale”. Secondo la legge non solo la persona privata è considerata come 'consumatore finale', ma sono definiti anche altri soggetti che sono - nella logica della
legge - simili. P.e. ristoranti, ospedali ecc. Quindi chi fornisce un contenitore con 5 kg di pomodori a un ristorante deve partecipare al sistema duale per questo contenitore.
Ulteriori informazioni sul questo tema reperibili (in inglese) qui: https://www.verpackungsregister.
org/en/information-orientation/instructions-further-information/faq-index/detail/412-who-is-aprivate-
final-consumer

Domanda 2
Nel caso di esportazione in Germania di metalli grezzi (ad esempio piani di alluminio) o semilavorati (per esempio profilati metallici o lamine metalliche), prodotti che non sono destinati al consumatore finale
ma a clienti industriali, l'unico obbligo da adempiere è la registrazione al LUCID? O vi sono altri obblighi in riferimento alla raccolta e al recupero degli imballaggi? Inoltre, per quanto riguarda gli adempimenti
per i soggetti che non sono tenuti ad iscriversi a un sistema duale, il dubbio nasce dal fatto che la documentazione pubblicata dal Zentralstelle riporta:
“For the return and recovery requirements that you need to meet for packaging not subject to system
participation, please refer to section 15 of the Verpackungsgesetz”.

Si fa quindi riferimento a requisiti di restituzione e recupero anche per gli imballaggi non soggetti a sistemi
di partecipazione, riferendosi alla sezione 15 della legge? Non è chiaro a cosa si riferisca.

Risposta 2
Per i prodotti citati (metalli e semilavorati per clienti industriali) basta la registrazione degli imballaggi di trasporto sul portale LUCID. Una partecipazione ad un sistema duale non è necessaria. Ma si deve valutare
esattamente il tipo di cliente finale (v. risposta 1). Ad esempio, anche le officine di riparazione auto sono considerate consumatori finali, purché non producano grandi quantità di rifiuti. In questo caso,
l'imballaggio dei prodotti è soggetto alla partecipazione al sistema.
Secondo il §15 della legge sugli imballaggi, qualcuno deve essere responsabile dello smaltimento dell'imballaggio utilizzato per il trasporto. In pratica si tratta - di solito - del cliente tedesco. Tuttavia, si raccomanda
di definire contrattualmente con il cliente tedesco che questi si occuperà del regolare smaltimento degli imballaggi utilizzati per il trasporto.

Domanda 2a:
Inoltre, per la registrazione al LUCID i tempi sembrano piuttosto lunghi: all'atto della registrazione le aziende ricevono la seguente notifica:
“Il soggetto obbligato riceverà un link di attivazione dallo ZSVR, inviato per e-mail, e dovrà utilizzarlo per attivare il login entro 24 ore. Successivamente, una volta fornite ulteriori informazioni sul produttore entro
sette giorni, la registrazione è completata. Una volta che il produttore ha presentato la domanda di registrazione, lo ZSVR gli invierà un'e-mail con il numero di registrazione e un atto amministrativo per la
registrazione sarà automaticamente generata e trasmesso per via elettronica.”

Risposta 2a:
Quando ci si registra per la prima volta sul portale LUCID, si riceve un link di attivazione valido per 24 ore (double opt-in). Il sistema concede sette giorni per completare la registrazione con tutti i dati necessari.
Tuttavia, ciò non ha effetto sospensivo. Si consiglia pertanto di effettuare il login direttamente dopo la registrazione è attivata e di completare rapidamente l'iscrizione .

Domanda 2b:
Essendoci pesanti sanzioni anche sulla violazione dell'obbligo di registrazione, è possibile trovare un modo per evitare le sanzioni per chi ha la procedura di registrazione avviata entro il 1° luglio, ma non completata?

Risposta 2b:
E’ obbligatorio registrare gli imballaggi entro il 1° luglio 2022. Oltre tale data si è considerati indampienti.
Le eventuali sanzioni non saranno applicate dal registro degli imballaggi, ma da altre autorità. Al momento non è possibile fare previsioni sul modo in cui ciò verrà gestito nella pratica nel periodo immediatamente
successivo all'entrata in vigore dei nuovi obblighi. In teoria, le sanzioni possono arrivare fino a 200.000 euro e il divieto di distribuzione sul mercato tedesco.

Domanda 3
Si pone il caso di un’azienda italiana produttrice di beni che vende sul mercato tedesco BtB a partire
dell’1/7/2022. Quanto riportato di seguito si riferisce alle vendite CIF.

Domanda 3a:
L’azienda italiana rimane obbligata a registrare le tipologie di imballo sul registro LUCID?

Risposta 3a: Si

Domanda 3b:
L’azienda italiana si registra autonomamente, non è possibile delegare soggetti terzi.

Risposta 3b:
Si, l’azienda obbligata deve fare la registrazione iniziale sul portale LUCID. Solo per tutti gli ulteriori obblighi si può invece incaricare un soggetto terzo. Ulteriori info: https://www.verpackungsregister.org/fileadmin/Checklisten/Checklist_Authorising_a_representative.pdf

Domanda 3c:
L’impresa italiana riceve il numero di registrazione e comunica al sistema di recupero imballaggi o all’importatore tedesco che partecipa al sistema duale ?

Risposta 3c:
deve comunicare il numero a un sistema duale e stipulare un contratto.

Domanda 3d:
La norma prevede anche l’adesione al sistema duale, ma se l’importatore tedesco è già iscritto, solleva automaticamente l’azienda italiana, che pertanto non procede all’iscrizione ad uno degli undici sistemi.
Ovviamente, è consigliabile che il rispetto di quest’obbligo sia contrattualizzato tra le due controparti, tedesca e italiana, al fine di essere in regola con la norma in caso di controlli sull’esportatore.

Risposta 3d:
Si deve stabilire chi è responsabile quando la merce attraversa il confine sulla base dei contratti di consegna.
Le prime indicazioni si trovano nelle condizioni di consegna, ad esempio ExWorks (responsabile il cliente tedesco), Delivered At Place (responsabile il produttore italiano). Il soggetto responsabile così definito
deve effettuare la registrazione e la partecipazione con un sistema duale.

Domanda 3e:
Qualora grossista e importatore non siano iscritti al sistema duale, l’azienda italiana è obbligata a procedere in tal senso.

Risposta 3e:
Corretto. Il responsabile deve effettuare la registrazione e la partecipazione al sistema. Se si desidera che il cliente tedesco sia responsabile, nei contratti di vendita si deve stabilire che egli è responsabile al momento
dell'attraversamento della frontiera, dopodiché deve assumere tutti gli obblighi derivanti dalla legge sugli imballaggi.
Alla luce di quanto sopra, si pongono le seguenti domande:

Domanda 3f:
Chi effettua i controlli sul mercato tedesco? Dogana? In mancanza del numero di iscrizione al LUCID,viene bloccata la merce?

Risposta 3f:
Il registro degli imballaggi segnala alle autorità competenti le violazioni di cui viene a conoscenza. Saranno gli autorità locali per i rifiuti che effettuano anche i controlli. In caso di violazioni, c'è il rischio di un
divieto di distribuzione. Finora, tuttavia, le modalità dei controlli alle frontiere non sono state rese note.

Domanda 3g:
Quali sono le sanzioni a carico delle imprese italiane che non rispettano gli obblighi di cui sopra?

Risposta 3g:
Le sanzioni possono arrivare fino a 200.000 euro e possono prevedere il divieto di distribuzione sul mercato tedesco.

Ulteriori informazioni
L'Ufficio centrale del registro degli imballaggi (Zentrale Stelle Verpackungsregister) offre ora un'ampia gamma di informazioni, filmati esplicativi, checklist ecc. in inglese sul suo sito web: www.verpackungsregister.org.
Tra questi, un documento tematico che illustra in dettaglio il caso dell'importazione di prodotti confezionati in Germania, con ulteriori spiegazioni ed esempi per diverse costellazioni di casi (in inglese). Il documento
Key considerations on imports è disponibile a questo link. Per ulteriori domande è possibile contattare direttamente il registro via e-mail (tedesco o inglese): Anfrage@verpackungsregister.org

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