REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1151 DELLA COMMISSIONE dell’11 giugno 2025
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vanillina originaria della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
Omissis
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vanillina avente la formula molecolare C8H8O3oppure C9H10O3e avente un grado di purezza superiore al 95 % in peso, comprese la vanillina sintetica, la vanillina naturale, la vanillina sintetica di origine biologica (biovanillina) e l’etilvanillina, attualmente classificata con i codici NC ex 2912 41 00 per la vanillina sintetica, la vanillina naturale e la vanillina sintetica di origine biologica ed ex 2912 42 00 per l’etilvanillina (codici TARIC 2912 41 00 10 e 2912 42 00 10) e originaria della Repubblica popolare cinese.
2. Le miscele di diverse sostanze chimiche aromatiche nelle quali la concentrazione di vanillina è inferiore al 95 % in peso sono escluse dal prodotto descritto al paragrafo 1.
3. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 è del 131,1 %.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni istituita a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2716.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2025.