Nuovo Codice Doganale UE: proposte per la riforma

La posizione del Parlamento europeo

Le misure presentate dalla Commissione per la riforma del CDU rispondono alle nu­merose pressioni cui sono sog­gette le dogane europee e il­lustrano una visione basata su un approccio più intelligente ai dati, che dovrebbe raziona­lizzare gli obblighi dichiarativi per le imprese.

Nel quadro di tale progetto si prevede, in particolare, l’in­troduzione dell’EU Customs Da­ta Hub (EU C.D.H.), una nuova piattaforma digitale unica che fungerà da volto e motore del sistema e permetterà agli ope­ratori di registrare i dati relativi ai propri prodotti una sola vol­ta per più spedizioni, fornendo alle dogane una migliore visio­ne della catena di approvvi­gionamento per una valutazio­ne uniforme dei rischi. Il nuovo Hub, alimentato grazie all’im­piego dell’intelligenza artificia­le e all’analisi dei dati forniti dalle imprese, consentirà agli Stati membri di avere accesso a tutte le informazioni in tempo reale, così da effettuare con­trolli più mirati e rapidi.

A tal fine, il Parlamento eu­ropeo ha proposto di antici­pare al 1° gennaio 2029 la pri­ma fase di utilizzo, su base vo­lontaria, dell’EU C.D.H., origi­nariamente prevista per il 2032, anno a decorrere dal quale l’Hub dovrebbe diven­tare obbligatorio per tutti gli operatori economici.

A partire dal 2026, il Data Hub sarà presidiato dalla nuo­va Autorità doganale dell’UE, che, agendo sulla base dei dati messi a disposizione dallo stesso Centro doganale euro­peo, contribuirà a migliorare la cooperazione tra autorità doganali, di vigilanza del mer­cato e di contrasto, imple­mentando una gestione più strategica e uniforme del ri­schio, sia a livello centrale che nazionale.

Secondo la proposta formu­lata dal Parlamento, tale Auto­rità dovrebbe diventare piena­mente operativa dal 1° gen­naio 2028 e istituire una piatta­forma online per dare alle au­torità, alle imprese e ai consu­matori la possibilità di segnala­re le merci che entrano nel mercato interno e non sono conformi alla pertinente nor­mativa UE.

Inoltre, nell’ottica di raffor­zare il programma AEO, la fi­gura dell’Operatore Economi­co Autorizzato subirà un’evo­luzione con l’istituzione della figura del “Trust and Check Tra­der”, riferita a coloro che ab­biano processi aziendali e supply chain completamente trasparenti.

Ai fini dell’ottenimento di tale qualifica, il Parlamento suggerisce di ridurre a due (al posto di tre) gli anni di svolgi­mento, da parte del soggetto interessato, di regolari opera­zioni doganali e di attribuire la competenza per il rilascio del­lo status di Operatore Econo­mico di Fiducia e Certificato all’Autorità doganale dell’UE.

Grazie allo Sportello Unico europeo (CSW dell’UE), i Trust and Check, per la loro attività su tutto il territorio unionale, si interfacceranno soltanto con l’amministrazione del luogo in cui sono stabiliti e, a differen­za dell’AEO, il luogo dove sor­ge l’obbligazione doganale non sarà più quello in cui le merci si trovano fisicamente, bensì il luogo di stabilimento.

In base alla proposta del Parlamento europeo, entro il 31 maggio 2032 (5 anni prima rispetto alla data indicata dalla Commissione europea, i.e. 31 dicembre 2037), le au­torità doganali dovranno esaminare le autorizzazioni AEOC per verificare se al loro titolare possa essere conces­sa la qualifica di operatore Trust and Check.

Al riguardo, i rappresen­tanti dell’Autorità doganale italiana hanno manifestato la loro contrarietà, dal mo­mento che, se la figura dell’Operatore Economico di Fiducia e Certificato sosti­tuisse definitivamente quella di Operatore Economico Au­torizzato, molti soggetti eco­nomici finirebbero per esservi estromessi.

Di particolare interesse so­no, inoltre, le semplificazioni legate all’introduzione dell’Eu CSW, che sarà introdotto a partire dal 2028, integrando e ampliando le funzioni svolte dal SU.DO.CU. La creazione di un’interfaccia unica a livello unionale (Single entry point), infatti, dovrebbe rendere pos­sibile per le imprese monitora­re le dichiarazioni doganali e i relativi controlli.

Da ultimo, si segnala che il Parlamento europeo ha sug­gerito di ridurre da 30 a 14 giorni il termine entro il quale le autorità doganali dovran­no verificare se sono soddi­sfatte le condizioni per ac­cettare le istanze e le do­mande di autorizzazione pre­sentate dalle imprese, e da 120 a 90 giorni il termine a dis­posizione delle autorità per adottare le relative decisioni (i.e. ITV, IVO, etc.).

Le ultime novità nel settore dell’e-commerce

Nell’ambito della riforma del CDU, una vera e propria priorità strategica è costituita dall’e-commerce, settore nel quale le piattaforme online as­sumeranno un ruolo chiave nel garantire che le merci vendute rispettino tutti gli ob­blighi doganali, assumendo esse stesse la qualifica di im­portatori, c.d. “presunti”.

Le piattaforme online, infat­ti, saranno responsabili di ga­rantire il pagamento dei dazi doganali e dell’Iva al momen­to dell’acquisto, cosicché i consumatori europei possano essere rassicurati sulla confor­mità dei loro acquisti alle nor­mative di riferimento.

In parallelo, la proposta del­la Commissione contiene dis­posizioni volte ad abolire l’at­tuale franchigia daziaria pre­vista per le importazioni nell’U­nione di beni di valore inferio­re a 150 euro (c.d. spedizioni di basso valore), in quanto abusata per commettere fro­di ed evitare il pagamento dei dazi doganali all’importa­zione.

Per le merci di modesto va­lore più comuni acquistate tramite e-commerce e prove­nienti da Paesi terzi, al fine di semplificare il calcolo dei da­zi doganali e agevolare le autorità nella gestione di tutti gli acquisti effettuati online, si prevede, inoltre, la riduzione a cinque delle migliaia di possibili categorie merceolo­giche, a ciascuna delle quali è associata un’aliquota da­ziaria (0%, 5%, 8%, 12%, 17%).

Al riguardo, con un comu­nicato del 5 febbraio 2025, la Commissione europea ha evidenziato gli effetti nocivi e irreversibili che le spedizioni nell’UE di grandi volumi di merci di basso valore e scar­sa qualità hanno sull’ambien­te, determinati da un incre­mento delle emissioni di gas a effetto serra, non compati­bili con gli obiettivi del Green Deal europeo.

Tale documento, oltre a evidenziare il rischio di danni alla salute e alla sicurezza dei consumatori causati da pro­dotti non conformi, rimarca, ad esempio, gli effetti distorsi­vi che i marketplace attivi nel mercato del fast fashion (Te­mu, AliExpress, Shein, etc.) hanno sulla competitività del­le imprese unionali che, al contrario, effettuano scambi mediante i tradizionali canali di vendita, dal momento che l’aliquota daziaria media nel settore dell’abbigliamento è del 12%.

Secondo quanto annuncia­to dalla Commissione, al fine di individuare le merci illegali prima del loro ingresso nell’UE e raggiungere gli obiettivi del Decennio Digitale 2030, sarà introdotto un passaporto digi­tale dei prodotti.

Da ultimo, con un comunicato stampa del 13 maggio 2025, il Consiglio dell’UE ha in­formato di aver (momenta­neamente) accantonato le proposte volte a eleminare l’esenzione daziaria per i beni sotto la soglia di 150 euro, per concentrarsi sulle misure volte a migliorare la riscossione del­l’Iva sui beni importati, inco­raggiando l’utilizzo dello IOSS.

Il progetto di direttiva del Consiglio, che modifica la di­rettiva 2006/112/CE, prevede che i fornitori e le piattafor­me estere siano debitori del­l’Iva sulle importazioni e del­l’Iva sulle vendite a distanza di beni importati negli Stati membri di destinazione fina­le, con la conseguenza che gli stessi, laddove non utilizzi­no lo sportello IOSS, saranno tenuti a registrarsi in ciascuno Stato membro.

Tale progetto dovrebbe pertanto incentivare il ricorso allo IOSS, giacché tale regime permette ai fornitori di sempli­ficare la dichiarazione e il pa­gamento dell’Iva per i beni im­portati, registrandosi in un uni­co Stato membro anche quando vengono effettuate vendite nell’ambito di tutto il territorio UE. Lo IOSS consente il pagamento dell’Iva al mo­mento dell’acquisto del bene da parte del consumatore, spostando l’onere della riscos­sione dell’Iva dagli acquirenti finali alle piattaforme, obietti­vo che il Consiglio auspica di raggiungere per i dazi doga­nali con la riforma del CDU.

Prima della pubblicazione in GUUE e della sua entrata in vi­gore, tuttavia, il testo di com­promesso dovrà essere sotto­posto al parere del Parlamen­to europeo e adottato formal­mente dal Consiglio.

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