Riforma Accise 2025: novità operativerevisione della fiscalità

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislati­vo 28 marzo 2024, n. 43, si avvia ufficialmente la pri­ma fase della riforma del si­stema delle accise. Il prov­vedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed effi­cace dal 5 aprile 2024, si in­serisce nel quadro più am­pio di revisione della fiscali­tà previsto dalla legge de­lega e introduce un insieme di interventi mirati sul D.lgs. 504/95 (Testo Unico delle Accise – TUA).

A differenza della riforma doganale, che ha previsto una riscrittura integrale del corpus normativo, questa iniziativa si caratterizza per un approccio selettivo e funzionale: una serie di mo­difiche puntuali, ma di am­pio respiro, orientate alla razionalizzazione, digitaliz­zazione e aggiornamento del sistema, con l’obiettivo di allinearlo alle esigenze operative degli operatori economici e alle direttive dell’Unione Europea.

Ambiti interessati: energia, gas, prodotti alcolici, nico­tina e succedanei

La riforma incide in ma­niera trasversale su diversi settori strategici:

Energia elettrica e gas na­turale: viene abbandona­to il modello di tassazione basato su stime previsio­nali a favore di una de­terminazione d’imposta fondata sui consumi ef­fettivi. Per il gas naturale, si supera la precedente distinzione tra uso “indu­striale” e “non industria­le”, introducendo una classificazione più intuiti­va tra “uso domestico” e “non domestico”;

Imposta di consumo: gli articoli 61 e seguenti del TUA sono oggetto di una razionalizzazione struttu­rale, finalizzata a semplifi­care le dinamiche conta­bili e a rendere più age­vole l’adempimento de­gli obblighi fiscali;

Prodotti contenenti nicoti­na e succedanei del tabac­co: la normativa si esten­de anche a prodotti non da fumo, purché destinati all’assorbimento umano senza combustione, am­pliandone le possibilità di commercializzazione.

Il SOAC: una nuova figura giuridica per una gover­nance fiscale evoluta

Elemento cardine della ri­forma è l’introduzione del Soggetto Obbligato Accre­ditato (SOAC), previsto dall’articolo 1 del riformato TUA. Si tratta di un operato­re economico con sede in Italia, riconosciuto dall’A­genzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) quale re­sponsabile del pagamento dell’accisa.

La qualifica di SOAC è declinata in funzione del­l’ambito merceologico di riferimento:

SOAC-PE: prodotti ener­getici (inclusi carbone, li­gnite e coke);

SOAC-BA: prodotti alcoli­ci e relativi contrassegni;

SOAC-T: tabacchi lavorati;

SOAC-GE: gas naturale ed energia elettrica.

L’accesso alla qualifica è riservato agli operatori con almeno cinque anni di ope­ratività nel comparto acci­se. La validità dell’autoriz­zazione è quadriennale e articolata su tre livelli di affi­dabilità (base, medio, avanzato), determinati da ADM mediante una valuta­zione su scala 0–100, con soglia minima di accesso pari a 60 punti.

Tra i criteri di valutazione figurano:

Professionalità: competenze tecniche interne e qualifiche professionali;

Organizzazione aziendale: adeguatezza della strut­tura, dei mezzi tecnici e dei controlli interni;

Solvibilità finanziaria: ana­lisi degli indici di bilancio e dell’adempimento degli obblighi fiscali;

Filiera di approvvigiona­mento: verifica della soli­dità e affidabilità dei partner commerciali;

Conformità fiscale: assen­za di violazioni gravi e ri­petute in materia di acci­se, IVA e tributi doganali.

Vantaggi operativi e ridu­zione degli oneri finanziari per i SOAC

L’accreditamento in qua­lità di SOAC comporta im­portanti benefici sia sul fron­te economico sia nella ge­stione delle operazioni. In particolare, sono previste agevolazioni sulle cauzioni per i beni in regime sospen­sivo, proporzionali al livello di affidabilità:

30% per il livello base;

50% per il livello medio;

100% (esonero totale) per il livello avanzato.

Tra le ulteriori semplifica­zioni previste dal Decreto n.43 si rimarcano:

• gestione semplificata e digitale dei registri;

• contabilizzazione agevo­lata dei contrassegni fi­scali deteriorati;

• periodicità flessibile degli inventari;

• possibilità di denaturazio­ne dei prodotti senza vigi­lanza continua dell’ADM;

• estensione fino a 24 mesi del termine per l’applica­zione dei contrassegni su­gli alcolici;

• differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni periodiche;

• snellimento della docu­mentazione da presenta­re nelle istanze nei con­fronti dell’ADM;

• semplificazione della di­chiarazione di consumo per energia e gas;

• agevolazioni nelle opera­zioni di miscelazione di prodotti energetici con codici differenti.

Le modalità attuative e le specifiche tecniche saran­no definite con un decreto ministeriale in corso di re­dazione.

Focus alcolici: una discipli­na più snella per le attività commerciali

Il nuovo articolo 29 del TUA introduce rilevanti novi­tà per il settore degli alcoli­ci, in particolare per quan­to riguarda gli adempimen­ti per la vendita.

Gli esercizi che intendo­no commercializzare pro­dotti alcolici soggetti a contrassegno, o birra, po­tranno avviare l’attività mediante un’unica comu­nicazione al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produt­tive), che provvederà a tra­smettere la documentazio­ne all’ADM, eliminando la necessità di una doppia in­terlocuzione.

È stato inoltre innalzato da 20 a 50 litri il limite per l’esenzione dalla denuncia obbligatoria in caso di de­tenzione di modeste quan­tità di alcolici a fini com­merciali. Tuttavia, la denun­cia rimane obbligatoria nei seguenti casi:

• soggetti che effettuano operazioni intra-UE (co­me speditori o destinatari certificati);

• detentori di alcole com­pletamente denaturato in quantità superiori a 300 litri.

Dealcolazione: nasce una cornice normativa per un settore in espansione

Un’altra innovazione si­gnificativa è rappresentata dall’introduzione dell’artico­lo 33-ter del TUA, che rego­lamenta in modo sistemati­co il processo di dealcola­zione, relativo alla produ­zione di vini a basso o nullo contenuto alcolico, non­ché la conseguente produ­zione di alcole etilico.

Recependo in parte quanto già contenuto nel decreto MASAF del 20 di­cembre 2024 (attuativo del Regolamento UE 2021/2117), tali attività po­tranno essere svolte esclusi­vamente presso impianti autorizzati, dotati di licenza di deposito fiscale. Gli am­bienti destinati a tali lavora­zioni dovranno essere sepa­rati fisicamente da quelli utilizzati per vini non deal­colati e rispettare precisi standard di tracciabilità, in­clusa la comunicazione preventiva all’ADM.

I sottoprodotti ottenuti dai processi di dealcolazione potranno essere reimpiegati per la produzione di distillati o bioetanolo, purché pre­ventivamente denaturati e in conformità alla normativa fiscale vigente.L’attività sa­rà soggetta a controllo fi­scale strutturato, che preve­de l’ispezione delle attrez­zature e la sigillatura dei contenitori di raccolta da parte dell’ADM.

Le modalità di autorizzazio­ne, la configurazione dei de­positi e gli adempimenti sem­plificati per la registrazione dei sottoprodotti saranno ul­teriormente disciplinati da un decreto MEF-MASAF di pros­sima emanazione.

Conclusioni

La riforma delle accise segna un passo decisivo verso un sistema tributario più efficiente, digitale e co­erente con le esigenze del mercato. L’introduzione della figura del SOAC, l’ammodernamento delle procedure fiscali e l’inqua­dramento normativo della dealcolazione testimonia­no una visione evoluta del rapporto tra fisco e impre­sa, in linea con gli obiettivi di semplificazione, traspa­renza e competitività del­l’ordinamento economico nazionale.

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