Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 28 marzo 2024, n. 43, si avvia ufficialmente la prima fase della riforma del sistema delle accise. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed efficace dal 5 aprile 2024, si inserisce nel quadro più ampio di revisione della fiscalità previsto dalla legge delega e introduce un insieme di interventi mirati sul D.lgs. 504/95 (Testo Unico delle Accise – TUA).
A differenza della riforma doganale, che ha previsto una riscrittura integrale del corpus normativo, questa iniziativa si caratterizza per un approccio selettivo e funzionale: una serie di modifiche puntuali, ma di ampio respiro, orientate alla razionalizzazione, digitalizzazione e aggiornamento del sistema, con l’obiettivo di allinearlo alle esigenze operative degli operatori economici e alle direttive dell’Unione Europea.
Ambiti interessati: energia, gas, prodotti alcolici, nicotina e succedanei
La riforma incide in maniera trasversale su diversi settori strategici:
• Energia elettrica e gas naturale: viene abbandonato il modello di tassazione basato su stime previsionali a favore di una determinazione d’imposta fondata sui consumi effettivi. Per il gas naturale, si supera la precedente distinzione tra uso “industriale” e “non industriale”, introducendo una classificazione più intuitiva tra “uso domestico” e “non domestico”;
• Imposta di consumo: gli articoli 61 e seguenti del TUA sono oggetto di una razionalizzazione strutturale, finalizzata a semplificare le dinamiche contabili e a rendere più agevole l’adempimento degli obblighi fiscali;
• Prodotti contenenti nicotina e succedanei del tabacco: la normativa si estende anche a prodotti non da fumo, purché destinati all’assorbimento umano senza combustione, ampliandone le possibilità di commercializzazione.
Il SOAC: una nuova figura giuridica per una governance fiscale evoluta
Elemento cardine della riforma è l’introduzione del Soggetto Obbligato Accreditato (SOAC), previsto dall’articolo 1 del riformato TUA. Si tratta di un operatore economico con sede in Italia, riconosciuto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) quale responsabile del pagamento dell’accisa.
La qualifica di SOAC è declinata in funzione dell’ambito merceologico di riferimento:
• SOAC-PE: prodotti energetici (inclusi carbone, lignite e coke);
• SOAC-BA: prodotti alcolici e relativi contrassegni;
• SOAC-T: tabacchi lavorati;
• SOAC-GE: gas naturale ed energia elettrica.
L’accesso alla qualifica è riservato agli operatori con almeno cinque anni di operatività nel comparto accise. La validità dell’autorizzazione è quadriennale e articolata su tre livelli di affidabilità (base, medio, avanzato), determinati da ADM mediante una valutazione su scala 0–100, con soglia minima di accesso pari a 60 punti.
Tra i criteri di valutazione figurano:
• Professionalità: competenze tecniche interne e qualifiche professionali;
• Organizzazione aziendale: adeguatezza della struttura, dei mezzi tecnici e dei controlli interni;
• Solvibilità finanziaria: analisi degli indici di bilancio e dell’adempimento degli obblighi fiscali;
• Filiera di approvvigionamento: verifica della solidità e affidabilità dei partner commerciali;
• Conformità fiscale: assenza di violazioni gravi e ripetute in materia di accise, IVA e tributi doganali.
Vantaggi operativi e riduzione degli oneri finanziari per i SOAC
L’accreditamento in qualità di SOAC comporta importanti benefici sia sul fronte economico sia nella gestione delle operazioni. In particolare, sono previste agevolazioni sulle cauzioni per i beni in regime sospensivo, proporzionali al livello di affidabilità:
• 30% per il livello base;
• 50% per il livello medio;
• 100% (esonero totale) per il livello avanzato.
Tra le ulteriori semplificazioni previste dal Decreto n.43 si rimarcano:
• gestione semplificata e digitale dei registri;
• contabilizzazione agevolata dei contrassegni fiscali deteriorati;
• periodicità flessibile degli inventari;
• possibilità di denaturazione dei prodotti senza vigilanza continua dell’ADM;
• estensione fino a 24 mesi del termine per l’applicazione dei contrassegni sugli alcolici;
• differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni periodiche;
• snellimento della documentazione da presentare nelle istanze nei confronti dell’ADM;
• semplificazione della dichiarazione di consumo per energia e gas;
• agevolazioni nelle operazioni di miscelazione di prodotti energetici con codici differenti.
Le modalità attuative e le specifiche tecniche saranno definite con un decreto ministeriale in corso di redazione.
Focus alcolici: una disciplina più snella per le attività commerciali
Il nuovo articolo 29 del TUA introduce rilevanti novità per il settore degli alcolici, in particolare per quanto riguarda gli adempimenti per la vendita.
Gli esercizi che intendono commercializzare prodotti alcolici soggetti a contrassegno, o birra, potranno avviare l’attività mediante un’unica comunicazione al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), che provvederà a trasmettere la documentazione all’ADM, eliminando la necessità di una doppia interlocuzione.
È stato inoltre innalzato da 20 a 50 litri il limite per l’esenzione dalla denuncia obbligatoria in caso di detenzione di modeste quantità di alcolici a fini commerciali. Tuttavia, la denuncia rimane obbligatoria nei seguenti casi:
• soggetti che effettuano operazioni intra-UE (come speditori o destinatari certificati);
• detentori di alcole completamente denaturato in quantità superiori a 300 litri.
Dealcolazione: nasce una cornice normativa per un settore in espansione
Un’altra innovazione significativa è rappresentata dall’introduzione dell’articolo 33-ter del TUA, che regolamenta in modo sistematico il processo di dealcolazione, relativo alla produzione di vini a basso o nullo contenuto alcolico, nonché la conseguente produzione di alcole etilico.
Recependo in parte quanto già contenuto nel decreto MASAF del 20 dicembre 2024 (attuativo del Regolamento UE 2021/2117), tali attività potranno essere svolte esclusivamente presso impianti autorizzati, dotati di licenza di deposito fiscale. Gli ambienti destinati a tali lavorazioni dovranno essere separati fisicamente da quelli utilizzati per vini non dealcolati e rispettare precisi standard di tracciabilità, inclusa la comunicazione preventiva all’ADM.
I sottoprodotti ottenuti dai processi di dealcolazione potranno essere reimpiegati per la produzione di distillati o bioetanolo, purché preventivamente denaturati e in conformità alla normativa fiscale vigente.L’attività sarà soggetta a controllo fiscale strutturato, che prevede l’ispezione delle attrezzature e la sigillatura dei contenitori di raccolta da parte dell’ADM.
Le modalità di autorizzazione, la configurazione dei depositi e gli adempimenti semplificati per la registrazione dei sottoprodotti saranno ulteriormente disciplinati da un decreto MEF-MASAF di prossima emanazione.
Conclusioni
La riforma delle accise segna un passo decisivo verso un sistema tributario più efficiente, digitale e coerente con le esigenze del mercato. L’introduzione della figura del SOAC, l’ammodernamento delle procedure fiscali e l’inquadramento normativo della dealcolazione testimoniano una visione evoluta del rapporto tra fisco e impresa, in linea con gli obiettivi di semplificazione, trasparenza e competitività dell’ordinamento economico nazionale.