ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA SICUREZZA DEI PRODOTTI

In data 10 luglio 2025, l’Agenzia delle dogane ha pubblicato la Circolare n.16/2025 con la quale ha fornito specifiche istruzioni operative circa l’attuazione del Regolamento 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti.
In particolare, il predetto regolamento si prefigge l’obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno, garantendo un elevato livello di protezione dei consumatori con riguardo ai prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato rendendo al contempo più efficiente la sorveglianza del mercato, anche in risposta alle nuove dinamiche dell’e-commerce e della globalizzazione. Infatti, tra le principali novità vi sono:

(a) l’obbligo per gli operatori economici di istituire sistemi di tracciabilità,

(b) la responsabilizzazione delle piattaforme online e l’introduzione di strumenti digitali per il richiamo dei prodotti pericolosi.

(c) in ultimo è prevista anche una cooperazione rafforzata tra autorità doganali e quelle della vigilanza sul mercato.


Il regolamento si applica a tutti i prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, che siano nuovi, usati, riparati o ricondizionati; mentre non si applica alle seguenti categorie di prodotti: alimenti, mangimi, medicinali, piante, animali vivi, organismi geneticamente modificati, prodotti fitosanitari, prodotti da riparare o ricondizionare prima dell’uso, prodotti fitosanitari, aeromobili, oggetti d’antiquariato.
La circolare in esame rappresenta l’applicazione pratica a livello nazionale dell’assetto regolatorio europeo. Infatti fornisce istruzioni operative agli uffici doganali per il controllo dei prodotti destinati al consumo definendo criteri di rischio, canali di comunicazione con le autorità competenti e procedure di sospensione dello svincolo in caso di sospetta non conformità.

Obblighi per i soggetti economici

Obblighi dei fabbricanti
Tra i principali obblighi a loro carico, vi è l’obbligo di garantire che il prodotto sia progettato e fabbricato in modo da risultare sicuro durante l’utilizzo e in tutte le condizioni ragionevolmente prevedibili. In particolare, l’obbligo di garantire che la documentazione tecnica, relativa ai prodotti immessi sul mercato, sia redatta in
modo tale da poter dimostrare la sicurezza degli stessi. Devono, inoltre, curarne l’aggiornamento e la conservazione per un periodo di 10 anni dalla data in cui il prodotto è immesso sul mercato.
In presenza di prodotti pericolosi o potenzialmente tali devono:

  • Porre in essere misure correttive;
  • Informare immediatamente i consumatori e attraverso la piattaforma Safety Business Gateway le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato;
  • Procedere con le notifiche ex art. 20 in caso di incidente relativo alla sicurezza dei prodotti causato da un prodotto immesso sul mercato.

Obblighi degli importatori
Gli importatori, prima di immettere un prodotto sul mercato, devono assicurarsi che lo stesso sia conforme all’obbligo generale di sicurezza.
Qualora l’importatore ritenga che il prodotto non sia conforme alle previsioni del Regolamento non deve immetterlo sul mercato affinché non sia stato reso conforme.
L’importatore deve, inoltre, assicurare che:
● sul prodotto, sull’imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento siano riportati i propri riferimenti;
● il prodotto importato sia accompagnato da istruzioni e informazioni chiare sulla sicurezza, redatte in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori – come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato e in formati accessibili alle persone con disabilità;
● finché il prodotto è soggetto alla propria responsabilità, le condizioni d’immagazzinamento e/o di trasporto non compromettano l’obbligo di sicurezza generale;
● la documentazione tecnica sia tenuta a disposizione dell’autorità di vigilanza del mercato, per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato;
● i canali di comunicazione di cui all’articolo 9, par. 11 siano a disposizione dei consumatori per presentare reclami e segnalare incidenti/problemi di sicurezza riscontrati con i prodotti.

Obblighi dei distributori
I distributori sono tenuti a verificare che i prodotti siano conformi prima di metterli a disposizione del consumatore. Devono agire con diligenza, segnalare tempestivamente eventuali rischi rilevati dopo la messa in commercio e collaborare con produttori e importatori nelle azioni correttive necessarie.
Il regolamento europeo riconosce quindi che ogni operatore economico della filiera ha un ruolo attivo e diretto nella tutela del consumatore finale.
La piattaforma Safety Business Gateway consente agli operatori economici e ai fornitori di mercati online di mettere a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e, conseguentemente, ai consumatori, le informazioni sui prodotti pericolosi

Vendite a distanza
Sempre con riferimento agli obblighi degli operatori economici, l’art. 19 del Regolamento disciplina la messa a disposizione dei prodotti sul mercato online o attraverso altri mezzi di vendita a distanza, precisandone le informazioni che devono esser presenti e le modalità con cui tali informazioni devono essere rese accessibili sulle piattaforme digitali.
Sul punto, di rilevante importanza è l’introduzione della figura del fornitore di mercati online. L’art. 22 del Reg. infatti stabilisce le modalità di comunicazione e cooperazione tra i fornitori di mercati online, la autorità di vigilanza del mercato, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e le autorità di contrasto UE e nazionali.
Controlli doganali
In linea generale, i prodotti provenienti da paesi extra-UE, destinati a essere immessi sul mercato unionale o destinati all’uso o al consumo privato nell’ambito del territorio doganale unionale, devono essere dichiarati per l’immissione in libera pratica e, all’atto dell’introduzione nell’UE, possono essere controllati dagli Uffici delle dogane.
Le autorità incaricate dei controlli sui prodotti che entrano nell’UE sono tenute a verificare che siano presenti sul prodotto le informazioni obbligatorie previste dalla normativa. L’agenzia delle dogane e dei monopoli effettua i controlli sulla base dell’analisi dei rischi di cui agli articoli 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 952/2013, della legislazione di esecuzione e dei corrispondenti orientamenti.
Gli Uffici delle dogane devono, innanzitutto, prestare massima attenzione alle schede Rapex, periodicamente inserite nel sistema AIDA Falstaff-Rapex, come raccomandato nelle istruzioni interne ad ADM, tenuto anche conto delle Direttive di coordinamento emanate dal Direttore dell’Agenzia.
Gli Uffici, considerata la rilevanza delle informazioni contenute nelle schede Rapex, devono porre in essere tutte le azioni ritenute necessarie per contrastare casi identici o similari, tenendo in debita considerazione
anche le eventuali misure TARIC e, laddove presenti, le specifiche informazioni contenute nei profili di rischio nel Circuito Doganale di Controllo (CDC).
Inoltre, qualora in assenza di specifici profili di rischio nel corso di attività di controllo doganale all’importazione e all’esportazione venga rilevata la presenza di prodotti pericolosi, gli Uffici delle dogane devono darne notizia alla Direzione Antifrode, al fine di valutare l’inserimento di specifici profili di rischio, e per conoscenza alla scrivente.

Alla luce di quanto sopra considerato, pertanto, per evitare blocchi, sanzioni o danni all’immagine, le imprese devono mettere in atto una serie di misure concrete:

  1. Verifica schede tecniche e fascicoli di conformità per ogni prodotto importato;
  2. Controllo della supply chain: accertarsi che tutti i soggetti coinvolti (fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore) siano noti, affidabili e contrattualizzati;
  3. Revisione delle etichette e delle istruzioni per l’uso, da fornire nella lingua ufficiale dello Stato membro di destinazione;
  4. Monitoraggio attivo del portale Safety Gate, dove vengono pubblicate settimanalmente le allerte sui prodotti pericolosi;
  5. Piano di richiamo e comunicazione di crisi: predisporre una procedura da attivare in caso di segnalazioni o blocchi doganali;
  6. Audit interni e controlli regolari sulla sicurezza dei prodotti commercializzati, anche dopo la messa in commercio.

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