Sospensione di alcune preferenze tariffarie SPG per il 2026-2028

Il 24 settembre 2025, la Commissione europea ha adottato il Regolamento di Esecuzione UE 2025/1909, contenente un elenco di categorie merceologiche per le quali, nel corso del triennio 2026-2028, sarà sospesa l’applicazione delle preferenze tariffarie accordate ad alcuni Paesi beneficiari del Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG). Si tratta, in particolare, di India, Indonesia e Kenya.
Tali sospensioni comporteranno l’applicazione del dazio doganale ordinario, in luogo del trattamento preferenziale precedentemente riconosciuto. Per tale ragione, anche al fine di valutare l’impatto economico e contrattuale delle nuove condizioni tariffarie applicabili a partire dal 1° gennaio 2026, gli operatori economici che commercializzano con tali Paesi sono tenuti a verificare le voci doganali interessate dalle sospensioni.

A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012, le preferenze tariffarie sono sospese per i prodotti di una sezione SPG originari di un paese beneficiario se il valore medio delle importazioni nell’Unione di tali prodotti da quel paese ha superato determinate soglie per tre anni consecutivi.
La Commissione deve riesaminare l’elenco delle sospensioni ogni tre anni e adottare un atto di esecuzione per sospendere o ristabilire le preferenze.
L’elenco rivisto si applica dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, o fino alla data di scadenza del regolamento (UE) n. 978/2012, se anteriore.
Paesi e sezioni SPG con preferenze tariffarie sospese (dal 1° gennaio 2026):
India: Prodotti minerali (S-5), Prodotti chimici organici e inorganici (S-6a), Materie plastiche e lavori di tali materie (S-7a), Gomma e lavori di gomma (S-7b), Prodotti tessili (S-11a), Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro (S-13), Perle e metalli preziosi (S-14), Ferro, acciaio e lavori di ghisa, ferro e acciaio (S-15a), Metalli comuni (eccetto ferro e acciaio) e lavori di metalli comuni (eccetto ferro e acciaio) (S-15b), Macchine e apparecchi meccanici; macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti (S-16), Veicoli e materiale per strade ferrate e simili (S-17a), Autoveicoli, biciclette, apparecchi per la navigazione aerea o spaziale, navi e battelli (S-17b).
Indonesia: Animali vivi e prodotti di origine animale, esclusi i pesci (S-1a), Oli, grassi e cere animali o vegetali (S-3), Prodotti minerali (S-5), Legno e lavori di legno; carbone di legna (S-9a).
Kenya: Piante vive e prodotti della floricoltura (S-2a).
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2026.

Track & Trace