Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore la nuova Tariffa doganale comune dell’Unione Europea, aggiornata con il Regolamento di esecuzione UE 2025/1926 del 22 settembre 2025.
Gli operatori attivi nel commercio internazionale dovranno prestare particolare attenzione, infatti le nuove voci tariffarie comportano un aggiornamento immediato dal 1° gennaio 2026, delle classificazioni doganali e relativi codici, in alcuni casi, delle aliquote daziarie applicabili.
Sarà quindi necessario verificare le descrizioni merceologiche ed eventualmente rivedere i propri database e aggiornare i software gestionali, non solo per buona pratica, ma un atto necessario per garantire la compliance doganale ed errori sanzionabili.
Tra le novità introdotte dal regolamento, a titolo meramente informativo, senza alcuna pretesa di comunicazione ufficiale, si nota ovviamente, ai fini legali e fiscali, che valgono unicamente i testi e i contenuti degli allegati al regolamento 2025/1926, che modifica la nomenclatura tariffaria di cui al Regolamento 2658/87.
Nel Capitolo 28, dedicato ai prodotti chimici inorganici, fanno la loro comparsa nuove sotto voci:
• 28419040 ossidi di litio nichel manganese cobalto,
• 28419070 altri
• 28429020 litio-ferro-fosfato (LFP)
• 28429070 altri
(base per la produzione di batterie agli ioni di litio, utilizzati per veicoli elettrici e sistemi di accumulo energetico).
Nel Capitolo 29, dedicato ai prodotti chimici organici, fanno la loro comparsa:
• 29093037 Decabromodifeniletere
• 29093039 altri
• 29159015 Acidi perfluuoroottanoici e i loro sali
• 29159090 altri
Nel Capitolo 38, la Commissione introduce le voci:
• 38011010 grafite artificiale Polveri contenenti non oltre lo 0,05 % di ceneri in peso
•38011090 grafite artificiale (altri)
• 38180011Wafer di spessore non superiore a 200 micrometri, rettangolari, anche con angoli tagliati o arrotondati (cosiddetti “wafer fotovoltaici”)
•38180019 altri
(monitoraggio delle catene di approvvigionamento legate alla transizione energetica e alla produzione di semiconduttori).
Il Capitolo 73 è stato aggiornato con l’ingresso di:
• 73082010 torri tubolari in acciaio per turbine eoliche e sezioni di torre,
• 73082090 altri,
(per seguire l’utilizzo crescente delle energie rinnovabili nella struttura industriale UE).
Nel Capitolo 84 sono state introdotte le voci:
• 84109010 rotori per turbine idrauliche,
• 84109020 statori,
• 84109090 altri,
• 84129060 pale di turbine eoliche,
• 84129070 altre,
(integrazione delle tecnologie di generazione energetica sostenibile).
Nel Capitolo 85, introdotte nuove importanti voci:
• 85013310 generatori a celle a combustibile a idrogeno,
• 85013390 altro,
• 85044084 convertitori con funzionalità per inseguimento del punto di massima potenza,
• 85044087 altri,
• 85079031 separatori di pellicola di plastica non superiore a 40 micrometri,
• 85079039 altri,
• 85439010 assemblaggi di celle galvaniche impilate …
• 85439090 altri.
Oltre ai nuovi inserimenti di sotto voci, il regolamento contiene anche altri aggiornamenti quali ad esempio:
– la modifica della nota complementare 2 del capitolo 3 prodotti ittici;
– l’aggiornamento dell’unità supplementare per il codice 7019 19 00;
– la modifica di alcuni riferimenti relativi a sotto voci alimentari come 0407 19, 1005 10, 1518 00, 1601 00, 1602 31, 1602 32 e 1602 39;
– la soppressione dell’intera nota complementare 1 del capitolo 95, relativa agli “oggetti per feste di Natale”: una modifica che allinea l’UE alle raccomandazioni più recenti dell’OMD.
