Il 12 agosto 2026 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR): per gli operatori sarà fondamentale adeguarsi ai nuovi requisiti di sostenibilità, etichettatura e gestione degli imballaggi lungo l’intero ciclo di vita, dalla progettazione alla gestione del fine vita. L’applicazione della nuova disciplina comporterà per le imprese un significativo adeguamento dei processi interni e degli obblighi documentali, richiedendo una particolare attenzione alla corretta gestione dei nuovi adempimenti. Il Regolamento (UE) 2025/40, che sostituisce la Direttiva 94/62/CE, introduce un quadro normativo comune applicabile in tutti gli Stati membri con l’obiettivo di ridurre la quantità complessiva di imballaggi e rifiuti di imballaggio nell’Unione europea, garantire un’applicazione uniforme delle regole, eliminare gli ostacoli al commercio e prevenire distorsioni della concorrenza nel mercato europeo. La nuova disciplina mira inoltre a favorire la transizione verso un’economia circolare e a contribuire al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050.
Ecco le principali novità per la progettazione degli imballaggi introdotte dal Regolamento 2025/40 che fanno riferimento alle nuove prescrizioni di sostenibilità e di etichettatura:
- Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi (art.5)
- Imballaggi riciclabili (art.6)
- Contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi di plastica (art. 7)
- Materie prime a base biologica negli imballaggi in plastica (art.8)
- Imballaggi compostabili (art. 9)
- Riduzione al minimo degli imballaggi (art. 10)
- Imballaggi riutilizzabili (art. 11)
- Etichettatura dell’imballaggio (art. 12)
Il 3 agosto 2026 la Commissione europea ha pubblicato la seconda edizione delle Frequently Asked Questions (FAQ) sul Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, integrando la prima edizione di marzo 2026.
La seconda edizione delle FAQ rappresenta un importante supporto interpretativo per gli operatori economici, chiarendo numerosi profili applicativi relativi alla qualificazione dei soggetti della filiera, alla gestione degli stock, alla tracciabilità, agli obblighi documentali e alle modalità di vigilanza.
Per i prodotti provenienti da Paesi terzi, la Commissione ha precisato quali sono gli obblighi che gravano sull’importatore, il quale deve verificare che il fabbricante extra-UE abbia completato la procedura di valutazione della conformità, redatto la dichiarazione di conformità e fornito tutta la documentazione richiesta. Le informazioni sull’importatore, nome, denominazione commerciale o marchio registrato, indirizzo postale e, ove disponibili, mezzi di comunicazione elettronici, devono essere indicate sull’imballaggio o, se impossibile, su un documento di accompagnamento. Non devono invece conformarsi al Regolamento tutti gli imballaggi che transitano attraverso il territorio dell’Unione europea senza esservi immessi in libera pratica.
È stata apportata una modifica sostanziale relativamente alla prima scadenza di rendicontazione a carico dei produttori. Tale modifica non è stata segnalata ma merita attenzione. A marzo, la Commissione aveva indicato il 1° giugno 2029 come prima data entro cui i produttori avrebbero dovuto presentare le informazioni al registro nazionale secondo le nuove regole armonizzate. A luglio, tale data è stata sostituita con il 1° giugno 2030.
Pur confermando un approccio collaborativo da parte delle autorità di mercato nella fase iniziale di applicazione del Regolamento, la Commissione ribadisce che gli operatori sono tenuti ad adeguare tempestivamente i propri processi di conformità rispetto agli obblighi già efficaci dal 12 agosto 2026.
