In data 17 dicembre 2025 la Commissione Europea ha presentato una proposta di regolamento con specifiche misure per colmare lacune e prevenire l’elusione della normativa rafforzando l’efficacia del meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera dell’UE.
A partire dal 1° gennaio 2028, infatti, l’ambito di applicazione del CBAM si estenderà includendo, oltre alle materie prime originariamente previste, ulteriori 180 nuovi prodotti derivati “a valle” ad alta intensità di acciaio e alluminio.
Tra i prodotti più rilevanti inclusi figurano:
● Macchinari industriali e componentistica: motori a combustione interna (8408), pompe per liquidi (8413), bruciatori industriali (8416), macchine utensili (8464), macchine per fusione e stampaggio dei metalli (8454).
● Macchinari per movimentazione e costruzione: gru e apparecchi di sollevamento (8426), carrelli industriali e macchine di movimentazione (8427–8428), macchine agricole e forestali (8432).
● Elettronica e apparecchiature elettriche: motori elettrici e generatori (8501–8504), trasformatori, cavi e conduttori elettrici contenenti acciaio o alluminio (8544).
● Veicoli e relativi componenti: veicoli per trasporto merci e parti come telai, carrozzerie e sistemi di sospensione (8704–8708).
● Beni di consumo e arredi metallici: elettrodomestici come lavatrici e asciugatrici (8450–8451) e mobili metallici (9401–9403).
Inoltre, sono state proposte misure per prevenire l’elusione ed è stato introdotto un regime temporaneo per proteggere i produttori dell’UE vulnerabili alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. In particolare, è stato proposto:
- il rafforzamento dei poteri di controllo e verifica sulle dichiarazioni relative alle emissioni. Gli importatori dovranno fornire informazioni più dettagliate e dati facilmente tracciabili. La Commissione europea, inoltre, avrà la facoltà di accertare l’attendibilità delle rendicontazioni annuali e contestare eventuali comunicazioni inaffidabili o elusive, sostituendo i valori dichiarati con dati standard, i quali spesso possono rivelarsi svantaggiosi per gli importatori;
- un fondo per sostenere temporaneamente i produttori UE di beni CBAM e mitigare i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Questo fondo affronta la perdita di competitività nei mercati dei paesi terzi, dove i beni UE potrebbero essere sostituiti da alternative più economiche e ad alta intensità di emissioni, con il potenziale aumento delle emissioni globali. Il fondo rimborserà una parte dei costi del carbonio dell’EU-ETS per i beni che presentano ancora rischi di fuga di carbonio, con un sostegno subordinato a comprovati sforzi di decarbonizzazione.
Il finanziamento proverrà dai contributi degli Stati membri, che costituiranno il 25% dei ricavi derivanti dalle vendite dei certificati CBAM nel 2026 e nel 2027, mentre il restante 75% sarà una risorsa propria dell’UE.
In ultimo, la Commissione europea ha annunciato l’adozione di atti delegati e di esecuzione per completare il quadro normativo del Cbam. Questi interventi, che tengono conto delle semplificazioni precedentemente adottate, chiariscono le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2023/956 a partire dal 1° gennaio 2026, data di avvio della fase definitiva del meccanismo.
