Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE del 12/08/2025 è stata pubblicata la COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE contenente il DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO PER IL REGOLAMENTO (UE) 2023/1115 RELATIVO AI PRODOTTI A DEFORESTAZIONE ZERO.
Ricordiamo che il Regolamento (UE) 2023/1115 (Deforestazione zero – EUDR) ha introdotto obblighi di dovuta diligenza per gli operatori e commercianti che mettono sul mercato UE o esportano determinati prodotti quali bovini, caffè, soia, legno, cacao, olio di palma e gomma ovvero i prodotti derivati elencati nell’Allegato I, in quanto generalmente associati a deforestazione e degrado forestale.
Il documento fornisce orientamenti non vincolanti sull’attuazione del Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR), servendo come guida per operatori, commercianti, autorità competenti e tribunali nazionali per garantire un’applicazione armonizzata e proporzionata.
I punti chiavi del Documenti di orientamento.
Intanto il Documento Definizioni fornisce alcuni chiarimenti sulle definizioni “chiave” di “immissione sul mercato” (prima fornitura di un prodotto nell’UE, regime di immissione in libera pratica) e “messa a disposizione sul mercato” (fornitura di un prodotto per distribuzione, consumo o uso nell’UE nel corso di attività commerciali.)
Da notare che Ai sensi dell’EUDR, i prodotti interessati vincolati a regimi doganali diversi dall’«immissione in libera pratica» (ad esempio deposito doganale, perfezionamento attivo, ammissione temporanea, transito) non sono considerati immessi sul mercato.
Sarebbe pertanto buona norma per le imprese produttrici valutare l’utilità del regime dl
perfezionamento attivo anche ai fini EUDR.
Entrata in vigore
Per quanto concerne l’entrata in vigore di riporta la tabella contenuta nel documento.
Data di immissione sul mercato dell’UE del prodotto interessato | |||
Prodotti interessati | Data di produzione della materia prima interessata | Prima del 30/12/25, e prima del 30/06/26 per gli operatori che sono piccole o micro imprese | Dal 30/12/25(incluso) per le medie e grandi imprese e dal 30/06/26(incluso) per gli operatori che sono piccole o micro imprese |
Prodotti derivati da bovini, caffè, cacao, palma da olio, gomma e soia elencati nell’allegati I del regolamento (UE) 2023/1115 | Prima del 29 giugno 2023 | Il regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) non è applicabile | Il regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) non è applicabile |
Dal 29 giugno 2023 (incluso) | Il regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) non è applicabile | Il regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) è applicabile |
Data di immissione sul mercato dell’UE del prodotto interessato | |||
Prodotti interessati | Data di produzione della materia prima interessata | Prima del 30/12/25, e prima del 30/06/26 per gli operatori che sono piccole o micro imprese | Dal 30/12/25(incluso) per le medie e grandi imprese e dal 30/06/26(incluso) per gli operatori che sono piccole o micro imprese |
Prodotti derivati dal legno elencati nell’allegati I del regolamento (UE) 2023/1115 e non elencati nell’allegato del regolamento (UE) n.995/2010 (EUTR) | Prima del 29 giugno 2023 | Il regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) non è applicabile | Il regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) non è applicabile |
Dal 29 giugno 2023 (incluso) | Il regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) non è applicabile | Il regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) è applicabile |
Sono pertanto previste regole specifiche per legno e derivati già soggetti all’EUTR.
Per il legno e i prodotti da esso derivati che figurano nell’allegato dell’EUTR si applicano norme speciali ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 3, dell’EUDR:
— per il legno e i prodotti da esso derivati che sono stati prodotti (raccolti) prima del 29 giugno 2023 e:
— ο immessi sul mercato prima del 30 dicembre 2025, tali prodotti e i prodotti da essi derivati devono essere conformi alle norme dell’EUTR. Se non figurano nell’allegato dell’EUTR, tali prodotti derivati sarebbero esentati dall’EUTR e dall’EUDR;
— ο immessi sul mercato dal 30 dicembre 2025 al 31 dicembre 2028: le norme dell’EUTR continuano ad applicarsi ai prodotti che figurano nell’allegato del regolamento (cfr. sopra);
— ο immessi sul mercato dal 31 dicembre 2028, tali prodotti e i prodotti da essi derivati devono essere conformi all’articolo 3 dell’EUDR;
— per il legno e i prodotti da esso derivati che sono stati prodotti dal 29 giugno 2023 al 30 dicembre 2025 e:
— ο immessi sul mercato prima del 30 dicembre 2025, tali prodotti e i prodotti da essi derivati devono essere conformi alle norme dell’EUTR. Se non figurano nell’allegato dell’EUTR, tali prodotti derivati sarebbero esentati dall’EUTR e dall’EUDR;
— ο immessi sul mercato dal 30 dicembre 2025, tali prodotti e i prodotti da essi derivati devono essere conformi alle norme dell’EUDR;
— il legno e i prodotti da esso derivati che sono stati prodotti (raccolti) a partire dal 30 dicembre 2025 devono essere conformi alle norme dell’EUDR.
Dovuta diligenza e chiarimenti su prodotti e adempimenti.
Il Documento ricorda che per adempiere all’obbligo di dovuta diligenza e rischio trascurabile gli operatori devono raccogliere informazioni, valutare il rischio e adottare misure di mitigazione (salvo rischio nullo/trascurabile) e per forniture da paesi a basso rischio, gli obblighi sono semplificati.
Per i commercianti di piccole-medie imprese: obbligo di tracciabilità, non di dovuta diligenza.
Catene lunghe e complesse aumentano il rischio di non conformità e richiedono più controlli; quelle corte facilitano la tracciabilità e il rispetto degli obblighi.
Nel documento si possono trovare interessanti chiarimenti su
- imballaggi: inclusi se venduti come prodotto a sé stante, esclusi se solo per protezione/trasporto.
- Rifiuti e riciclati: esclusi se composti interamente da materiali a fine ciclo vita; inclusi se contengono porzioni di materia prima interessata non riciclata.
- mantenimento del sistema di dovuta diligenza: gli operatori devono rivedere almeno annualmente le procedure, aggiornarle e conservarne traccia per 5 anni.
- prodotti composti: obbligo di identificare e tracciare ogni componente interessato. Possibile uso di dichiarazioni di dovuta diligenza a monte, se verificate.
- certificazioni e verifiche di terzi: Utili come supporto nella valutazione del rischio, ma non sostituiscono la responsabilità dell’operatore. Devono essere conformi agli standard EUDR (definizione di deforestazione zero, geolocalizzazione, legalità, tracciabilità).
- uso agricolo: definizione e chiarimenti su conversione della foresta a uso agricolo.
- distinzione tra conversione agricola e altri usi (urbano, energie rinnovabili, conservazione, prevenzione incendi).
- definizioni di foresta, piantagione agricola, sistemi agroforestali e uso prevalente del suolo.
e due Allegati
a) Allegato I: scenari e tabelle di obblighi per operatori e commercianti.
b) Allegato II: elenco informazioni richieste nella dichiarazione di dovuta diligenza.