EUDR: PUBBLICATO IL NUOVO REGOLAMENTO CHE SEMPLIFICA E RINVIA L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA DEFORESTAZIONE

In data 23 dicembre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il nuovo Regolamento EUDR (Regolamento (UE) 2025/2650) che modifica il Regolamento (UE) 2023/1115 relativamente a determinati obblighi che incombono su operatori e commercianti.
Con tale nuovo Regolamento sono state ufficialmente approvate le proposte precedentemente discusse dal Parlamento Europeo e dal Consiglio. In particolare:
Date di applicazione e riesame:
● L’applicazione degli obblighi previsti dal Regolamento è rinviata di 12 mesi rispetto alle date fissate in precedenza; entrerà, quindi, in applicazione il 30 dicembre 2026.
● Per gli operatori persone fisiche, microimprese o piccole imprese, l’applicazione è posticipata al 30 giugno 2027.
● Entro aprile 2026, la Commissione Europea dovrà condurre una revisione della semplificazione e presentare un rapporto che valuti impatto e oneri amministrativi, accompagnato, se necessario, da eventuale proposta legislativa.
Ulteriori rilevanti modifiche:
● la presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) sul Sistema d’informazione TRACES della Commissione europea, resta obbligatoria soltanto per gli operatori “a monte” della catena di approvvigionamento che effettuano la prima immissione di merci interessate sul mercato unico. Essi devono anche trasmettere ai loro clienti commerciali il numero di riferimento delle proprie DDS iniziali; gli operatori “a monte” sono gli unici soggetti obbligati a indicare, nei documenti doganali relativi all’esportazione extra UE, i numeri di riferimento delle suddette DDS; la conservazione dei numeri di riferimento delle DDS è limitata agli acquirenti commerciali diretti degli operatori “a monte”.
Pertanto, le altre imprese “a valle” (sia PMI sia non PMI) sono dispensate dal raccogliere e
trasmettere, a loro volta, tali numeri di riferimento;
● gli operatori “a valle non PMI” e i “commercianti non PMI” non sono tenuti a presentare DDS, ma devono comunque iscriversi al Sistema d’informazione TRACES prima di immettere, rendere disponibili sul mercato o esportare (al di fuori dell’UE) merci interessate;
● i micro e piccoli “operatori primari” dei Paesi a basso rischio che immettono merci interessate sul mercato (ad es. agricoltori e proprietari forestali che vendono legname di produzione propria), in sostituzione delle normali DDS, potranno presentarne una tantum una semplificata;
● i prodotti di cui al Cap 49 dall’Allegato I (Libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani, di carta) sono stati esclusi dall’ambito di applicazione dell’EUDR.

● Per i micro o piccoli operatori primari, la geolocalizzazione può essere sostituita dall’indirizzo postale degli appezzamenti o dello stabilimento.

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