REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1139 DELLA COMMISSIONE del 6 giugno 2025
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
Omissis
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno diverso dal bambù e dall’okoumé, di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno tropicale o di legno diverso dalle conifere, delle specie di cui alle sottovoci 4412 31, 4412 33 e 4412 34, anche rivestito o ricoperto in superficie, attualmente classificato con i codici NC e TARIC 4412 31 10 80, 4412 31 90 00, 4412 33 10 12, 4412 33 10 22, 4412 33 10 82, 4412 33 20 10, 4412 33 30 10, 4412 33 90 10 e 4412 34 00 10 e originario della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Paese d’origine | Società | Dazio antidumping provvisorio (%) | Codice addizionale TARIC |
Repubblica popolare cinese | Pizhou Jiangshan Wood Co., Ltd | 25,1 | 89MK |
Repubblica popolare cinese | Tutte le altre importazioni originarie della RPC | 62,4 | 8999 |
3. L’applicazione dell’aliquota individuale del dazio specificata per la società citata al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di legno compensato di legno duro venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della RPC.
4. L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
5. Le importazioni di legno compensato avente entrambi gli strati esterni di legno di conifere o di bambù e con un’anima contenente strati delle specie di cui alle sottovoci 4412 31, 4412 33 e 4412 34, anche rivestito o ricoperto in superficie, attualmente classificato con i codici NC ex 4412 10 00 ed ex 4412 39 00 (codici TARIC 4412 10 00 10 e 4412 39 00 20) sono monitorate dalla Commissione.
6. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle.
Articolo 3
1. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni istituita a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3140.
2. I dati raccolti riguardo ai prodotti immessi in consumo nell’UE non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all’entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2025.