Con Avviso della Direzione Dogane riguardante l’entrata in vigore del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1728, che modifica il Regolamento (UE) 2015/2447 in materia di prove dell’origine preferenziale, l’Agenzia delle dogane avvisa dell’attuazione, tramite il regolamento in oggetto, delle modifiche alla Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (PEM) e disciplina un periodo transitorio di un anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, durante il quale coesistono due insiemi di regole di origine.
Le principali novità.
Le novità relative alle prove di origine nell’ambito dell’accordo PEM prevedono:
- l’obbligo di indicare il quadro giuridico nelle dichiarazioni del fornitore, con un meccanismo di default alla Convenzione PEM in caso di omissione fino al 31 dicembre 2025.
- La possibilità di utilizzare dichiarazioni del fornitore conformi alla Convenzione PEM come giustificativi per prove di origine secondo la Convenzione PEM riveduta, limitatamente a specifici prodotti.
- L’aggiornamento degli allegati del regolamento (UE) 2015/2447 con note esplicative.
In particolare, recitano le nuove note esplicative:
- « all’allegato 22-15, la nota a piè di pagina (3) è sostituita dalla seguente:
(3) Paese, gruppo di paesi o territorio interessato. Se l’origine preferenziale di un prodotto da un paese, gruppo di paesi o territorio può essere acquisita conformemente a più di una norma di origine, i fornitori precisano il quadro giuridico utilizzato per determinare l’origine delle merci.
Nel caso un paese, gruppo di paesi o territorio sia parte contraente della convenzione PEM e non sia precisato un quadro giuridico, si considera automaticamente che le dichiarazioni del fornitore compilate fino al 31 dicembre 2025 facciano riferimento alle norme di origine della convenzione PEM, nella sua versione originale, ai fini della determinazione dell’origine delle merci.»;
- all’allegato 22-16, la nota a piè di pagina (5) è sostituita dalla seguente:
(5) Paese, gruppo di paesi o territorio interessato. Se l’origine preferenziale di un prodotto da un paese, gruppo di paesi o territorio può essere acquisita conformemente a più di una norma di origine, i fornitori precisano il quadro giuridico utilizzato per determinare l’origine delle merci.
Nel caso un paese, gruppo di paesi o territorio sia parte contraente della convenzione PEM e non sia precisato un quadro giuridico, si considera automaticamente che le dichiarazioni del fornitore compilate fino al 31 dicembre 2025 facciano riferimento alle norme di origine della convenzione PEM, nella sua versione originale, ai fini della determinazione dell’origine delle merci.»;
- all’allegato 22-17, la nota a piè di pagina (5) è sostituita dalla seguente:
«(5) Da compilare se necessario. Paese, gruppo di paesi o territorio interessato. Se l’origine preferenziale di un prodotto da un paese, gruppo di paesi o territorio può essere acquisita conformemente a più di una norma di origine, i fornitori precisano il quadro giuridico utilizzato per determinare l’origine delle merci.
Nel caso un paese, gruppo di paesi o territorio sia parte contraente della convenzione PEM e non sia precisato un quadro giuridico, si considera automaticamente che le dichiarazioni del fornitore compilate fino al 31 dicembre 2025 facciano riferimento alle norme di origine della convenzione PEM, nella sua versione originale, ai fini della determinazione dell’origine delle merci.»;
- all’allegato 22-18, la nota a piè di pagina (6) è sostituita dalla seguente:
«(6) Da compilare se necessario. Paese, gruppo di paesi o territorio interessato. Se l’origine preferenziale di un prodotto da un paese, gruppo di paesi o territorio può essere acquisita conformemente a più di una norma di origine, i fornitori precisano il quadro giuridico utilizzato per determinare l’origine delle merci.
Nel caso un paese, gruppo di paesi o territorio sia parte contraente della convenzione PEM e non sia precisato un quadro giuridico, si considera automaticamente che le dichiarazioni del fornitore compilate fino al 31 dicembre 2025 facciano riferimento alle norme di origine della convenzione PEM, nella sua versione originale, ai fini della determinazione dell’origine delle merci.».
Cosa occorre fare
Ricordiamo che il regolamento di modifica alle Regole PEM, entrato in vigore il 31 agosto 2025, è applicabile retroattivamente dal 1° gennaio 2025.
La Commissione Europea ha anche pubblicato una “Guidance on the Revised PEM Rules of Origin”, un documento che chiarisce come applicare le nuove regole di origine della Convenzione PEM.
La Convenzione PEM è un accordo multilaterale che ha l’obiettivo di semplificare e armonizzare le regole di origine preferenziali tra l’Unione Europea e vari Paesi partner dell’area paneuromediterranea.
Durante il periodo transitorio (1° gennaio – 31 dicembre 2025), è possibile applicare parallelamente le regole della Convenzione PEM e quelle della sua versione riveduta. Questa doppia applicazione mira a preservare i flussi commerciali esistenti, garantendo flessibilità agli operatori economici e il principio di permeabilità tra i due insiemi di regole.
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento di Esecuzione 2025/1728 gli operatori sono invitati ad aggiornare modelli e sistemi gestionali, garantire coerenza documentale lungo la filiera e conservare documentazione idonea.
A questo proposito ricordiamo che le dichiarazioni di origine a lungo termine possono avere una validità fino a 24 mesi e retroattivamente fino a 12 mesi.