Novità Accordo Sistema REX UE-ESA

“Con avviso pubblicato in GUUE (C 390/3) del 27.09.2021, le autorità doganali, gli importatori e gli operatori economici sono stati informati della notifica effettuata dallo Zimbabwe al Comitato per la Cooperazione doganale dell’Accordo di Partenariato Economico interinale APEi UE-ESA, ai sensi dell’art. 18, par. 3, del Protocollo 1 dell’APEi UE-ESA sulle norme d’origine.”

È quanto rende noto l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Direzione Dogane, Ufficio Origine e Valore con avviso del mese di ottobre.

Ricordiamo che la dichiarazione di origine su fattura o su altro documento commerciale può essere compilata:

1) da qualsiasi esportatore ancorché non autorizzato/registrato per ogni spedizione il cui valore totale non superi 6.000 euro.

2) dall’esportatore autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

3) dall’esportatore registrato al sistema REX: ad oggi Canada, Giappone, Vietnam, SPG (Sistema delle Preferenze Generalizzate) e PTOM (Paesi e Territori d’Oltremare), Paesi ESA (Comore, Madagascar, Mauritius, Seychelles e Zimbabwe) e UK.

Tra la figura dell’esportatore autorizzato e quella dell’esportatore registrato esiste una differenza sostanziale: mentre l’esportatore autorizzato deve essere un esportatore abituale, per l’esportatore registrato tale abitualità non è richiesta, essendo la dichiarazione in fattura l’unico strumento ritenuto utile per dichiarare l’origine preferenziale per i Paesi del Sistema REX.

Per le esportazioni verso Singapore (secondo l'accordo in vigore dal 21/11/2019) e verso la Corea del Sud – pur non avendo aderito al REX - non è possibile compilare il modello EUR 1, ma è solo accettata la dichiarazione in fattura.

Sia l’esportatore autorizzato sia l’esportatore registrato nel sistema REX dovranno in ogni caso essere in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario della merce da esportare e di fornire garanzie sufficienti sul carattere originario delle merci che riguardano le loro attività passate e presenti in tema di esportazione (corretta tenuta delle dichiarazioni dei propri fornitori sull’origine dei prodotti coinvolti nel processo di fabbricazione).

Novità.

A seguito della notifica da parte dello Zimbabwe al Comitato per la Cooperazione doganale dell’Accordi Partenariato Economico internale UE-ESA, a decorrere dal 1° luglio 2021 i prodotti originari dello Zimbabwe, da importare nell’UE, beneficiano del trattamento tariffario preferenziale previsto dall’APEi su presentazione di una dichiarazione su fattura compilata ai sensi dell’art. 23 del medesimo Protocollo 1.

Legittimati al rilascio di tale dichiarazione sono gli esportatori dello Zimbabwe registrati nel sistema REX, oppure qualsiasi esportatore dello Zimbabwe a condizione che il valore totale dei beni originari da spedire nell’UE non superi la soglia di 6.000 Euro.

Ne consegue che, a decorrere dal 1° luglio 2021, ha cessato di applicarsi l’art. 18, par. 1, lett. a) e b) alle importazioni dallo Zimbabwe nell’UE e, pertanto, i certificati EUR.1 e le dichiarazioni su fattura degli esportatori autorizzati non sono più validi per l’ottenimento delle preferenze daziarie nell’ambito dell’APEi UE-ESA.

L’accordo UE – ESA ha pertanto assunto carattere di reciprocità tra UE e Zimbabwe.

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È alquanto importante conoscere la normativa relativa all’origine dei prodotti e saperla correttamente applicare, al fine di dichiarare correttamente l’origine ed evitare contestazioni da parte dell’autorità doganale.


Il nostro ufficio è a vostra disposizione per svolgere le relative pratiche.