Con la recente pronuncia 22 ottobre 2025, n. 28041, la Corte di cassazione ha affrontato il tema delle frequenti contestazioni in materia di etichettatura di origine dei prodotti, sancendo l’insussistenza della fattispecie amministrativa di fallace indicazione di origine mediante l’uso del marchio qualora l’importatore abbia dimostrato la propria buona fede e diligenza.
Se l’operatore commerciale ha richiesto per iscritto al proprio fornitore estero l’apposizione sui prodotti del Made In, infatti, la mancata corretta etichettatura di origine rappresenta un errore imprevedibile da parte del fornitore, che esclude la punibilità.
L’etichettatura di origine
Come noto, la corretta etichettatura di origine dei prodotti, con possibilità di applicare sugli stessi il c.d. marchio di origine o “Made in” dipende dall’individuazione dell’origine non preferenziale della merce, in base alle regole stabilite dalla normativa unionale.
Tale marchio di origine non ha nessuna rilevanza tributaria, ma ha un effetto sensibile nella fase di commercializzazione, poiché, agendo sulla qualità percepita del prodotto, può arrivare ad orientare le scelte di acquisto dei consumatori.
Per tale ragione, sono previste norme – sia a livello internazionale che a livello nazionale – volte a prevenire e sanzionare l’apposizione di marcature di origine false o ingannevoli sui prodotti, con frequenti contestazioni da parte delle Dogane al momento dell’importazione dei prodotti da Paesi extra unionali.
La tutela del Made in a livello internazionale: l’Accordo di Madrid
A livello internazionale, la tutela del Made in è apprestata dall’Accordo di Madrid 14 aprile 1891, che prevede il sequestro di qualsiasi prodotto che rechi una falsa o ingannevole indicazione di origine, mediante l’individuazione, quale luogo di produzione, di uno dei Paesi che hanno ratificato l’Accordo.
Indicare uno di questi Paesi come Made in di un prodotto, qualora il prodotto non possa essere considerato di origine non preferenziale del Paese, in base alle regole di origine non preferenziale, integra la violazione dell’Accordo di Madrid e la contestazione del reato di cui all’art. 517 del codice penale (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci), che prevede la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 20.000 euro.
La tutela del Made in Italy
A livello nazionale, la tutela del Made in Italy è approntata dall’art. 4, da comma 49 a 49 quater, l. 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004). Tale normativa prevede che l’importazione, l’esportazione o la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell’articolo 517 del codice penale.
In particolare, come previsto dall’art. 4, comma 49, l. 350 del 2003, integrano:
– falsa indicazione, la stampigliatura «Made in Italy» su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine;
– fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49 bis.
La norma precisa che le fattispecie penalmente rilevanti sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio.
È prevista, in tali casi, la possibilità di regolarizzare amministrativamente la merce importata: la fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l’asportazione a cura e a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant’altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana, mentre la falsa indicazione sull’origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata attraverso l’esatta indicazione dell’origine o l’asportazione della stampigliatura «Made in Italy».
La normativa prevede altresì un’ipotesi – statisticamente molto frequente – di fallace indicazione di origine mediante l’uso del marchio aziendale, punita da una sanzione amministrativa.
Ai sensi dell’art. 4, comma 49 bis, l. 350 del 2003, costituisce fallace indicazione l’uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull’effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.
Questa ipotesi di fallace indicazione, a differenza di quella del comma 49, non è penalmente rilevante, ma il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.
Qualora pertanto l’importatore – titolare o licenziatario di un marchio – lo apponga su un prodotto di origine non preferenziale diversa dall’Italia, al fine di evitare di incorrere nella violazione ha due possibilità:
– fornire indicazioni precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull’effettiva origine del prodotto; o
– rendere un’attestazione circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.
La recente pronuncia della Corte di Cassazione
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte si è pronunciata su un’ipotesi di fallace indicazione di origine mediante l’uso del marchio, sanzionata amministrativamente dall’art. 4, comma 49 bis, l. 350 del 2003.
Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità, l’importatore aveva inviato al fornitore cinese puntuali istruzioni di etichettatura, richiedendo espressamente l’apposizione della dicitura Made in China.
Ciò nondimeno, per un errore commesso dal produttore estero, la merce è stata esportata verso l’Unione europea con il solo marchio aziendale (nazionale), senza l’indicazione dell’effettiva origine della stessa.
A fronte della sanzione amministrativa ricevuta, la società importatrice ha provato di aver richiesto per iscritto nell’ordine al suo fornitore di apporre l’etichettatura Made in China, di non aver avuto la possibilità di essere presente in loco al momento della spedizione per verificare il corretto adempimento da parte del fornitore né di visionare la merce al momento dell’arrivo in Italia, e di non avere mai avuto motivo di dubitare della corretta etichettatura della merce ricevuta, trattandosi di un fornitore affidabile, con il quale era in corso un rapporto commerciale costante e duraturo.
In tale situazione, i giudici di legittimità hanno correttamente rilevato, sotto il profilo soggettivo, il difetto di colpa, ritenendo, pertanto, che l’importatore non avrebbe avuto motivo di attivarsi, al momento dello sdoganamento della merce, per formulare l’attestazione di cui all’art. 4, comma 49 bis, l. 350 del 2003, circa le informazioni che avrebbe reso, in fase di commercializzazione, sulla effettiva origine estera del prodotto.
Dopo aver ripercorso la normativa vigente, la Suprema Corte ha precisato come la stessa abbia l’obiettivo di fornire una corretta informazione al consumatore, consentendo di accompagnare il prodotto sul quale il marchio è apposto da una appendice informativa.
Tale appendice informativa, come chiarito dal Ministero dello Sviluppo economico, può essere direttamente applicata sul prodotto o sulla confezione, o assumere le forme di cartellino o targhetta applicata allo stesso e può concretizzarsi, a titolo meramente esemplificativo, in una delle seguenti diciture, che vanno ad aggiungersi all’esplicita indicazione del Paese di origine del prodotto in lingua inglese (Made in: Paese di origine):
• prodotto fabbricato in…….;
• prodotto fabbricato in Paesi extra UE;
• prodotto di provenienza extra UE;
• prodotto importato da Paesi extra UE;
• prodotto non fabbricato in Italia.
L’Agenzia delle dogane ha, inoltre, precisato che continua a essere accettata anche la dicitura già prevista dalla nota prot. 2704 del 9 agosto 2005: Importato da [nome e sede dell’impresa].
I giudici di legittimità hanno quindi specificato che resta impregiudicata la facoltà, per il titolare del marchio o il licenziatario, di provvedere a indicazioni più puntuali circa l’origine o la provenienza del prodotto, sia esplicitando il Paese di origine non preferenziale, sia provvedendo alle indicazioni suddette, direttamente sul prodotto o la confezione, laddove sia possibile.
Nei casi in cui tali attività non fossero materialmente possibili anteriormente alla fase di commercializzazione (anche per ragioni dimensionali, produttive o distributive) il titolare o il licenziatario del marchio può comunque far ricorso a una specifica attestazione, resa all’Ufficio doganale, con cui si impegna a rendere, in fase di commercializzazione, le informazioni ai consumatori sull’effettiva origine estera del prodotto.
Al riguardo, la Suprema Corte ha fornito un’importante precisazione in ordine al momento in cui tale attestazione può essere resa, ricordando che solo la fattispecie di rilevanza penale di cui all’art. 4, comma 49, l. 350 del 2003, prevede che l’illecito è commesso sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio.
Vertendosi, nel caso di specie, nella diversa ipotesi di illecito amministrativo mediante l’uso del marchio, e poiché la presentazione della merce in Dogana costituisce una fase anteriore alla commercializzazione dei prodotti, deve ritenersi che l’attestazione di cui all’art. 4, comma 49 bis, l. 350 del 2003, possa ancora essere resa dall’importatore, al fine di escludere la propria responsabilità amministrativa, nel momento in cui ravvisa la mancata ottemperanza, da parte del fornitore estero, all’obbligo di etichettatura.
