Il 30 giugno sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea i Regolamenti UE n. 2026/1455 e 2026/1461, che attuano la Dichiarazione congiunta con Washington del 21 agosto 2025.
I regolamenti eliminano i rimanenti dazi doganali dell’UE sulle merci industriali statunitensi, introducono un accesso preferenziale per alcune merci ittiche e determinati prodotti agricoli statunitensi attraverso contingenti tariffari e dazi ridotti, e prorogano la sospensione dei dazi sulle importazioni di astici, compresi gli astici trasformati.
Gli Stati Uniti, invece, si sono impegnati a non imporre un dazio superiore al 15% per la maggior parte delle merci di origine UE. Inoltre, si sono impegnati anche ad applicare solo il dazio della nazione più favorita (cd “MFN”) a determinati prodotti dell’Unione europea.
I regolamenti prevedono meccanismi di salvaguardia e di sospensione rafforzati. In particolare, uno specifico meccanismo di salvaguardia consente alla Commissione di intervenire rapidamente in caso di rilevanti impennate delle importazioni che causano o minacciano di causare grave pregiudizio agli operatori dell’UE, come anche di rafforzare la capacità dell’UE di sospendere le preferenze tariffarie nel caso in cui gli Stati Uniti non rispettino i propri impegni, mettano in pericolo gli obiettivi della dichiarazione comune.
Misure tariffarie Reg.UE 2026/1455
| Allegato I e II | Prodotti | Tariffa UE |
| Allegato I – art. 1(1) | ● Prodotti agricoli freschi, secchi e trasformati ● Merci industriali |
Dazio doganale comune azzerato (0 %) per importazioni originarie USA |
| Allegato II – art. 1(2) | Ortofrutta fresca e succhi d’uva soggetti a dazi composti | ● Sospesa e azzerata la componente ad valorem; ● Mantenuta la componente specifica della tariffa comune |
L’art. 2 dispone invece i contingenti tariffari dell’UE per le importazioni di merci originarie USA (Allegato III) di seguito riportati:
| Carni suine e preparazioni di carne suina (contingente n. 09.9001) | Dazio contingentale 0 % entro 25 000 t annue; fuori contingente, dazi normali della tariffa comune |
| Carni di bisonte e frattaglie (contingente n. 09.9002) | Dazio contingentale 0 % entro 3 000 t annue. |
| Prodotti lattiero-caseari (contingente n. 09.9003) | Dazio contingentale 0 % entro 10 000 t annue |
| Formaggi (contingente n. 09.9004) | Dazio contingentale 0 % entro 10 000 t annue |
| Frutta a guscio e preparazioni (contingente n. 09.9005) | Dazio contingentale 0 % entro 500 000 t annue |
| Olio di soia greggio (contingente n. 09.9006) | Dazio contingentale 0 % entro 400 000 t annue |
| Prodotti ittici non trasformati (merluzzo, calamari, salmoni) | Dazio contingentale 0 % entro 340 000 t (merluzzi Alaska, n. 09.9008); 5 000 t (calamari, n. 09.9009); 20 000 t (salmoni non trasformati, n. 09.9010) |
| Prodotti ittici trasformati (salmone, gamberetti) | Dazio contingentale 0 % entro 5 000 t per salmoni trasformati (n. 09.9011) e 5 000 t per gamberetti (n. 09.9012) |
| Cacao, cioccolato e preparazioni contenenti cacao (contingente n. 09.9014) | Dazi contingentali ridotti (2–3,9 % + specifici dazi €/100 kg net) entro 40 000 t annue |
| Preparazioni alimentari del capitolo 19 (pane, biscotti, pasta, cereali, pizze, dolci) – contingente n. 09.9015 | Dazi contingentali tra 1–2,5 % + specifici dazi €/100 kg net entro 50 000 t annue |
| Preparazioni alimentari del capitolo 21 (caffè, tè, succedanei, salse, zuppe, gelati, sciroppi ecc.) – contingente n. 09.9016 | Dazi contingentali ridotti (0–4,3 %, talora con specifici €/100 kg o per grado alcolico) entro 250 000 t annue |
| Bevande analcoliche (contingente n. 09.9017) | Dazio contingentale 0 % entro 20 000 t annue |
| Zuccheri alcolici e amidi modificati (mannitolo, sorbitolo, destrina) – contingenti n. 09.9018 e 09.9020 | Dazio contingentale 0 % entro 2 500 t (mannitolo/sorbitolo) e 11 000 t (destrina) |
Regolamento UE 2026/1461
Tale regolamento sancisce la non applicazione dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci, rinnovando quanto già previsto dal regolamento (UE) 2020/2131 relativo alla sospensione dei dazi sugli astici nordamericani (vivi e congelati) su base erga omnes per il periodo dal primo agosto 2020 al 31 luglio 2025. In particolare:
- L’articolo 1 azzera i dazi della tariffa doganale comune sulle merci elencate nell’Allegato che comprende: aragoste congelate (0306 11 90); astici congelati, interi (0306 12 10) e non interi (0306 12 90); astici vivi (0306 32 10); astici preparati o conservati (1605 30 90);
- L’articolo 4 dispone una clausola retroattiva ai sensi della quale le autorità doganali nazionali degli Stati membri sono tenute a rimborsare, su richiesta, i dazi corrisposti in eccesso nel periodo compreso tra il 1° agosto 2025 e la data di entrata in vigore del regolamento.
- L’articolo 6 conferma l’applicazione a decorrere dal 1° agosto 2025 fino al 31 luglio 2030.
Vi invitiamo a contattare i nostri uffici per verificare le condizioni e accertare se l’abbattimento del dazio riguardi merci di Vostro interesse.
