Circolare Assonime n. 11/2026: il punto sul regime definitivo del CBAM

La Circolare Assonime n.11/2026 fa il punto sul quadro normativo di riferimento del CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), mettendo in luce le novità introdotte con il Regolamento Semplificazione e con i provvedimenti attuativi, evidenziando l’impatto sull’operatività delle imprese.

In base al Regolamento UE 2023/956 le imprese UE dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025, sono tenute a trasmettere con cadenza trimestrale le dichiarazioni relative alla quantità di emissioni di gas a effetto serra impiegate nella produzione di alcune categorie merceologiche ad alto impatto ambientale. Questa fase transitoria ha messo in luce notevoli criticità sotto il profilo operativo, come costi di compliance sproporzionati per gli importatori e rischio di carbon leakage nelle fasi a valle della catena di produzione.

Sulla base dell’esperienza applicativa e degli insegnamenti appresi nel periodo transitorio, la Commissione ha pertanto avviato un ampio processo di revisione del CBAM che ha portato, il 17 ottobre 2025, alla pubblicazione del Reg. di modifica UE 2025/2083, in vigore dal 1° gennaio 2026, che ha introdotto misure rilevanti di semplificazione.

La novità più significativa riguarda la previsione di una soglia di esenzione elevata, che dovrebbe escludere circa il 90% degli importatori dagli obblighi previsti dal meccanismo, e il rafforzamento dei controlli per contrastare le pratiche elusive, con sanzioni salatissime previste in caso di difformità. Con tale modifica, infatti, gli importatori che, durante l’anno, importano meno di 50 tonnellate di beni soggetti al CBAM, non dovranno adempiere agli obblighi di rendicontazione delle emissioni di carbonio, né saranno obbligati acquistare i certificati relativi alle emissioni. I soggetti che, invece, superano o prevedono di superare tale soglia entro la fine di ogni anno, saranno tenuti ad accreditarsi come dichiaranti CBAM autorizzati e a presentare una dichiarazione entro il 30 settembre di ogni anno.

Tra le novità più rilevanti vi è, inoltre, il rinvio dell’obbligo di acquisto dei certificati CBAM al 2027. Le disposizioni originali del Regolamento UE 956/2023 avevano stabilito che nel periodo definitivo (cioè già da gennaio 2026) gli importatori di merce CBAM avrebbero dovuto acquistare dei certificati corrispondenti alla quantità di emissioni di carbonio incorporate nelle merci oggetto di importazione. Tale obbligo è stato, tuttavia, successivamente rinviato al prossimo anno.

Nel regime definitivo, un adempimento centrale è la presentazione, da parte dei dichiaranti CBAM autorizzati, di una dichiarazione CBAM, ossia la dichiarazione annuale delle emissioni incorporate nelle merci soggette al meccanismo importate nel territorio doganale dell’Unione europea nell’anno precedente. Secondo le previsioni normative originali, la prima dichiarazione CBAM doveva essere presentata dal dichiarante autorizzato CBAM per l’anno civile 2026, entro il 31 maggio 2027. La Commissione ha modificato tale previsione: la prima dichiarazione annuale verrà trasmessa nel 2027 con riferimento all’anno 2026.

La dichiarazione annuale dovrà contenere il quantitativo totale di ciascuna tipologia di merci importato nell’anno civile precedente, le emissioni totali rilasciate durante il processo di produzione delle merci importate, il numero totale di certificati CBAM da restituire e copie delle relazioni di verifica rilasciate da verificatori accreditati.

Al fine di garantire maggiore flessibilità agli operatori, l’art. 5 del regolamento di modifica ha introdotto la possibilità, per un dichiarante CBAM autorizzato, di delegare a un terzo la presentazione delle dichiarazioni. La delega riguarda esclusivamente l’atto materiale della presentazione delle dichiarazioni e ha natura puramente operativa: qualsiasi errore, omissione o ritardo commesso dal soggetto delegato ricade infatti legalmente sul dichiarante che ha conferito la delega.

Le modifiche introdotte con il Regolamento UE 2025/2083 hanno avuto l’obiettivo di semplificare il metodo per la determinazione dei default values (valori predefiniti), messi a disposizione dalla Commissione UE, che vengono utilizzati dai dichiaranti CBAM autorizzati per calcolare le emissioni quando non è possibile determinare le emissioni effettive “reali”. I valori predefiniti sono riveduti periodicamente mediante atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 7, paragrafo 7, sulla base delle informazioni più aggiornate e affidabili, anche sulla base delle informazioni fornite da un paese terzo o da un gruppo di paesi terzi.

Ad oggi non è possibile conoscere o prevedere con certezza quali saranno i “default values” che saranno applicati a partire dalla dichiarazione CBAM annuale per il 2026, ma si attende la loro pubblicazione entro fine aprile 2026.

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