CONVENZIONE PEM – AGGIORNAMENTO MARZO 2026

La Convenzione Paneuromediterranea (PEM) rappresenta uno strumento chiave per le imprese che operano nel commercio internazionale stabilendo regole comuni per determinare l’origine delle merci scambiate tra i Paesi aderenti, facilitando l’applicazione delle preferenze tariffarie.

Paesi aderenti
I Paesi aderenti alla convenzione PEM sono:
Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Islanda, Isole Færoer, Israele, Kosovo, Libano, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Norvegia, Palestina, Repubblica di Moldova, Serbia, Siria, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Unione Europea.

Convenzione PEM Riveduta
Come da Avviso dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (“ADM”), dal 1° gennaio 2026 si applicano esclusivamente le nuove disposizioni della Convenzione PEM riveduta in tutti gli accordi bilaterali che contengono un riferimento dinamico alla convenzione nei rispettivi protocolli sulle norme di origine.
Tali norme riviste aggiornano e semplificano i criteri per ottenere i benefici daziari negli scambi commerciali tra Unione Europea e tutte le parti contraenti PEM, ad eccezione dei pochi paesi PEM che non hanno ratificato la convenzione riveduta.
In attesa della ratifica della convenzione riveduta, il Marocco, l’Egitto*, la Palestina e la Tunisia esporteranno verso l’UE secondo le norme transitorie previste dai rispettivi accordi bilaterali con l’UE, mentre l’UE esporterà verso tali paesi secondo le norme della convenzione PEM riveduta.

FOCUS Egitto
Come già pubblicato in un nostro precedente articolo, con particolare riferimento all’Egitto, il 25 febbraio 2026, un avviso dell’ADM ha precisato che in attesa del completamento delle procedure interne di ratifica della Convenzione PEM riveduta, l’Egitto applica le norme rivedute sulla base di misure nazionali temporanee.
In tale contesto, l’Egitto ha confermato la possibilità di cumulo diagonale con l’Unione europea e con gli Stati EFTA, qualora l’Egitto sia il Paese di destinazione.
Nell’ambito di tali misure temporanee, le Autorità Egiziane richiedono che le prove di origine relative alle merci esportate dall’Unione europea rechino un’indicazione esplicita dell’applicazione delle norme rivedute. Pertanto, al fine di preservare le possibilità di cumulo, i competenti servizi della Commissione raccomandano che le prove di origine rilasciate o compilate per le esportazioni verso l’Egitto includano la dicitura «REVISED RULES», al fine di beneficiare del trattamento tariffario preferenziale. Le prove di origine rilasciate o compilate in Egitto per le esportazioni verso l’Unione europea continueranno a includere la dicitura «TRANSITIONAL RULES».

Paesi che non hanno ratificato la Convenzione PEM riveduta
Preme evidenziare che Algeria e Libano non hanno ancora ratificato la Convenzione PEM riveduta. Negli scambi commerciali con questi Paesi continuano quindi ad applicarsi le disposizioni precedenti, differenti rispetto al nuovo quadro normativo europeo.

Nuove opportunità per cumulo diagonale
In ultimo, secondo una recente comunicazione della Commissione europea, sono state concesse nuove possibilità di cumulo diagonale dell’origine nell’ambito della Convenzione PEM che rafforzano le relazioni commerciali tra i diversi partner dell’area pan euro mediterranea.
N.B. Il cumulo diagonale è un meccanismo che consente di considerare i materiali originari di un Paese partner come originari del Paese in cui avviene la fabbricazione finale. Questo processo è però strettamente vincolato all’esistenza di accordi di libero scambio tra tutte le parti coinvolte nella catena di produzione e destinazione.
In particolare, di seguito le nuove possibilità di cumulo attivate nel 2026:
● 1° gennaio 2026: avvio del cumulo tra Turchia e Giordania.
● 1° febbraio 2026: apertura delle possibilità di cumulo tra gli Stati EFTA e la Giordania.
● 13 febbraio 2026: avvio del cumulo tra Turchia e Serbia.
● 20 febbraio 2026: attivazione tra Turchia e Repubblica di Moldova.
● 26 febbraio 2026: inizio delle nuove regole tra Turchia ed Egitto.
● 1° marzo 2026: apertura delle possibilità di cumulo tra gli Stati EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera) e la Tunisia.

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