Etichettatura di origine – Violazioni del “made in Italy” rilevante la buona fede dell’importatore

Con la recente pronuncia 22 ottobre 2025, n. 28041, la Corte di cassazione ha affrontato il tema delle frequenti contestazioni in materia di etichettatura di origine dei prodotti, sancendo l’insussistenza della fattispecie amministrativa di fallace indicazione di origine mediante l’uso del marchio qualora l’importatore abbia dimostrato la propria buona fede e diligenza.

Se l’operatore commerciale ha richiesto per iscritto al proprio fornitore estero l’apposizione sui prodotti del Made In, infatti, la mancata corretta etichettatura di origine rappresenta un errore imprevedibile da parte del fornitore, che esclude la punibilità.

L’etichettatura di origine

Come noto, la corretta etichettatura di origine dei prodotti, con possibilità di applicare sugli stessi il c.d. marchio di origine o “Made in” dipende dall’individua­zione dell’origine non prefe­renziale della merce, in base alle regole stabilite dalla normativa unionale.

Tale marchio di origine non ha nessuna rilevanza tri­butaria, ma ha un effetto sensibile nella fase di com­mercializzazione, poiché, agendo sulla qualità perce­pita del prodotto, può arri­vare ad orientare le scelte di acquisto dei consumatori.

Per tale ragione, sono pre­viste norme – sia a livello in­ternazionale che a livello nazionale – volte a prevenire e sanzionare l’apposizione di marcature di origine false o ingannevoli sui prodotti, con frequenti contestazioni da parte delle Dogane al momento dell’importazione dei prodotti da Paesi extra ­unionali.

La tutela del Made in a livel­lo internazionale: l’Accordo di Madrid

A livello internazionale, la tutela del Made in è appre­stata dall’Accordo di Ma­drid 14 aprile 1891, che pre­vede il sequestro di qualsiasi prodotto che rechi una falsa o ingannevole indicazione di origine, mediante l’indivi­duazione, quale luogo di produzione, di uno dei Paesi che hanno ratificato l’Ac­cordo.

Indicare uno di questi Paesi come Made in di un prodotto, qualora il prodot­to non possa essere consi­derato di origine non prefe­renziale del Paese, in base alle regole di origine non preferenziale, integra la vio­lazione dell’Accordo di Ma­drid e la contestazione del reato di cui all’art. 517 del codice penale (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci), che prevede la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 20.000 euro.

La tutela del Made in Italy

A livello nazionale, la tu­tela del Made in Italy è ap­prontata dall’art. 4, da comma 49 a 49 quater, l. 24 dicembre 2003, n. 350 (Fi­nanziaria 2004). Tale normativa prevede che l’importazione, l’esporta­zione o la commercializza­zione di prodotti recanti fal­se o fallaci indicazioni di pro­venienza o di origine costi­tuisce reato ed è punita ai sensi dell’articolo 517 del co­dice penale.

In particolare, come previ­sto dall’art. 4, comma 49, l. 350 del 2003, integrano:

– falsa indicazione, la stam­pigliatura «Made in Italy» su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine;

– fallace indicazione, an­che qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana inclu­so l’uso fallace o fuorvian­te di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali in­gannevoli, fatto salvo quanto previsto dal com­ma 49 bis.

La norma precisa che le fattispecie penalmente rilevanti sono commesse sin dalla presentazione dei pro­dotti o delle merci in doga­na per l’immissione in consu­mo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio.

È prevista, in tali casi, la possibilità di regolarizzare amministrativamente la merce importata: la fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano am­ministrativo con l’asporta­zione a cura e a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant’altro induca a ritenere che si trat­ti di un prodotto di origine italiana, mentre la falsa in­dicazione sull’origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata at­traverso l’esatta indicazione dell’origine o l’asportazione della stampigliatura «Made in Italy».

La normativa prevede al­tresì un’ipotesi – statistica­mente molto frequente – di fallace indicazione di origine mediante l’uso del marchio aziendale, punita da una sanzione amministrativa.

Ai sensi dell’art. 4, comma 49 bis, l. 350 del 2003, costi­tuisce fallace indicazione l’uso del marchio, da parte del titolare o del licenziata­rio, con modalità tali da in­durre il consumatore a rite­nere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa eu­ropea sull’origine, senza che gli stessi siano accompa­gnati da indicazioni precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera o co­munque sufficienti ad evita­re qualsiasi fraintendimento del consumatore sull’effetti­va origine del prodotto, ov­vero senza essere accom­pagnati da attestazione, re­sa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.

Questa ipotesi di fallace indicazione, a differenza di quella del comma 49, non è penalmente rilevante, ma il contravventore è punito con la sanzione amministra­tiva pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.

Qualora pertanto l’impor­tatore – titolare o licenziata­rio di un marchio – lo appon­ga su un prodotto di origine non preferenziale diversa dall’Italia, al fine di evitare di incorrere nella violazione ha due possibilità:

– fornire indicazioni precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera o co­munque sufficienti ad evi­tare qualsiasi fraintendi­mento del consumatore sull’effettiva origine del prodotto; o

– rendere un’attestazione circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializza­zione sulla effettiva origine estera del prodotto.

La recente pronuncia della Corte di Cassazione

Con la sentenza in com­mento, la Suprema Corte si è pronunciata su un’ipotesi di fallace indicazione di ori­gine mediante l’uso del mar­chio, sanzionata amministra­tivamente dall’art. 4, com­ma 49 bis, l. 350 del 2003.

Nel caso sottoposto all’at­tenzione dei giudici di legitti­mità, l’importatore aveva in­viato al fornitore cinese pun­tuali istruzioni di etichettatu­ra, richiedendo espressa­mente l’apposizione della dicitura Made in China.

Ciò nondimeno, per un er­rore commesso dal produt­tore estero, la merce è stata esportata verso l’Unione eu­ropea con il solo marchio aziendale (nazionale), senza l’indicazione dell’effettiva origine della stessa.

A fronte della sanzione amministrativa ricevuta, la società importatrice ha pro­vato di aver richiesto per iscritto nell’ordine al suo for­nitore di apporre l’etichetta­tura Made in China, di non aver avuto la possibilità di essere presente in loco al momento della spedizione per verificare il corretto adempimento da parte del fornitore né di visionare la merce al momento dell’arri­vo in Italia, e di non avere mai avuto motivo di dubita­re della corretta etichettatu­ra della merce ricevuta, trat­tandosi di un fornitore affi­dabile, con il quale era in corso un rapporto commer­ciale costante e duraturo.

In tale situazione, i giudici di legittimità hanno corretta­mente rilevato, sotto il profilo soggettivo, il difetto di col­pa, ritenendo, pertanto, che l’importatore non avrebbe avuto motivo di attivarsi, al momento dello sdogana­mento della merce, per for­mulare l’attestazione di cui all’art. 4, comma 49 bis, l. 350 del 2003, circa le informazio­ni che avrebbe reso, in fase di commercializzazione, sulla effettiva origine estera del prodotto.

Dopo aver ripercorso la normativa vigente, la Supre­ma Corte ha precisato come la stessa abbia l’obiettivo di fornire una corretta informa­zione al consumatore, con­sentendo di accompagnare il prodotto sul quale il mar­chio è apposto da una ap­pendice informativa.

Tale appendice informati­va, come chiarito dal Mini­stero dello Sviluppo econo­mico, può essere diretta­mente applicata sul prodotto o sulla confezione, o assume­re le forme di cartellino o tar­ghetta applicata allo stesso e può concretizzarsi, a titolo meramente esemplificativo, in una delle seguenti diciture, che vanno ad aggiungersi al­l’esplicita indicazione del Paese di origine del prodotto in lingua inglese (Made in: Paese di origine):

• prodotto fabbricato in…….;

• prodotto fabbricato in Paesi extra UE;

• prodotto di provenienza ex­tra UE;

• prodotto importato da Paesi extra UE;

• prodotto non fabbricato in Italia.

L’Agenzia delle dogane ha, inoltre, precisato che continua a essere accettata anche la dicitura già prevista dalla nota prot. 2704 del 9 agosto 2005: Importato da [nome e sede dell’impresa].

I giudici di legittimità han­no quindi specificato che re­sta impregiudicata la facol­tà, per il titolare del marchio o il licenziatario, di provvede­re a indicazioni più puntuali circa l’origine o la provenien­za del prodotto, sia esplici­tando il Paese di origine non preferenziale, sia provveden­do alle indicazioni suddette, direttamente sul prodotto o la confezione, laddove sia possibile.

Nei casi in cui tali attività non fossero materialmente possibili anteriormente alla fase di commercializzazione (anche per ragioni dimensio­nali, produttive o distributive) il titolare o il licenziatario del marchio può comunque far ricorso a una specifica atte­stazione, resa all’Ufficio do­ganale, con cui si impegna a rendere, in fase di commer­cializzazione, le informazioni ai consumatori sull’effettiva origine estera del prodotto.

Al riguardo, la Suprema Corte ha fornito un’importan­te precisazione in ordine al momento in cui tale attesta­zione può essere resa, ricor­dando che solo la fattispecie di rilevanza penale di cui al­l’art. 4, comma 49, l. 350 del 2003, prevede che l’illecito è commesso sin dalla presen­tazione dei prodotti o delle merci in dogana per l’immis­sione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio.

Vertendosi, nel caso di specie, nella diversa ipotesi di illecito amministrativo me­diante l’uso del marchio, e poiché la presentazione del­la merce in Dogana costitui­sce una fase anteriore alla commercializzazione dei pro­dotti, deve ritenersi che l’at­testazione di cui all’art. 4, comma 49 bis, l. 350 del 2003, possa ancora essere resa dall’importatore, al fine di escludere la propria respon­sabilità amministrativa, nel momento in cui ravvisa la mancata ottemperanza, da parte del fornitore estero, all’obbligo di etichettatura.

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