A partire dal 20 aprile 2026, la U.S. Customs and Border Protection (CBP) attiverà la Fase 1 del nuovo strumento Consolidated Administration and Processing of Entries (CAPE) per gestire in maniera centralizzata le richieste di rimborso dei dazi riscossi ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), dichiarati illegittimi da una recente decisione Corte Suprema.
Questo strumento disponibile all’interno dell’ Automated Commercial Environment Secur Data Portal (“ACE”) semplificherà le richieste di rimborso consentendo di raggruppare molteplici dichiarazioni doganali in un’unica richiesta al fine di procedere in modo più efficiente alla verifica delle istanze e alla restituzione delle somme versate.
Funzionamento del Sistema CAPE
In primo luogo deve essere presentata una dichiarazione CAPE attraverso il portale ACE: l’importatore (Importer of Record “IOR”), o il broker doganale che ha inserito la voce nel sistema, dovrà procedere al caricamento di un file.CSV (Comma-Separated Value) contenente fino a 9.999 voci. È sufficiente che il file contenga esclusivamente il
numero identificativo dell’entry, senza ulteriori campi dati aggiuntivi.
Successivamente il sistema ACE verificherà la corretta formattazione dei numeri di dichiarazione , l’autorizzazione del soggetto che presenta l’istanza (IOR o broker depositante), l’ammissibilità di ciascuna entry.
Per essere eleggibile al rimborso tramite CAPE, l’entry deve aver riportato almeno un codice HTS del Capitolo 99 riconducibile ai dazi IEEPA e rientrare nel perimetro della fase 1 e quindi non essere ancora state liquidate ovvero liquidate da non oltre 80 giorni.
Per gli esportatori europei verso gli Stati Uniti che operano con termini DAP (Delievered At Place) o DDP (Delievered Duty Paid) e che ricoprono il ruolo di Importer of Record, il CAPE rappresenta un passaggio cruciale per recuperare i dazi IEEPA indebitamente versati.
In tale fase sono ammissibili le seguenti dichiarazioni:
● dichiarazioni non ancora liquidate;
● dichiarazioni liquidate entro i precedenti 80 giorni (e dunque ancora nell’arco dei 90 giorni previsti per la riliquidazione volontaria);
● dichiarazioni con stato di liquidazione “Sospesa”, “Prorogata” o “In revisione”;
● dichiarazioni concernenti dazi AD/CVD la cui liquidazione è sospesa in attesa di istruzioni del Dipartimento del Commercio;
● dichiarazioni relative a depositi doganali (warehouse) e prelievi da deposito.
Sono, invece, escluse le seguenti dichiarazioni:
● dichiarazioni segnalate per riconciliazione o utilizzo del duty drawback;
● dichiarazioni soggette a differimento dei dazi nel contesto dell’accordo USMCA;
● dichiarazioni oggetto di protest aperti o sospesi;
● dichiarazioni che coinvolgono l’imposizione di dazi antidumping o countervailing (“AD/CVD” in attesa di liquidazione;
● dichiarazioni liquidate da oltre 80 giorni.
Quando la dichiarazione CAPE sarà accettata, la CBP rimuoverà le tariffe IEEPA da ciascuna dichiarazione, i dazi verranno ricalcolati come se i dazi IEEPA non fossero mai stati applicati e saranno aggiunti gli interessi secondo le regole ordinarie del CBP.
Tempi di liquidazione:
Le dichiarazioni non liquidate saranno liquidate 45 giorni dopo l’accettazione della dichiarazione CAPE; mentre le dichiarazioni liquidate ma non definitive saranno riliquidate il giorno lavorativo successivo.
Successivamente il CBP provvederà al pagamento dei rimborsi tramite un unico bonifico cumulativo per importatore (o per il soggetto designato tramite il modulo Form 4811). Tutti i rimborsi saranno effettuati in via elettronica attraverso il sistema ACH (Automated Clearing House).
In assenza di problematiche di conformità, gli importatori riceveranno i rimborsi entro 60-90 giorni dall’accettazione della dichiarazione CAPE.
I rimborsi verranno poi consolidati per Importer of Record per data di liquidazione, ed erogati elettronicamente, comprensivi degli interessi dovuti.
Cosa devono fare l’IOR o il broker depositante?
- Ottenere le credenziali di accesso al portale ACE;
- Verificare l’ammissibilità alla Fase 1 e individuare le esclusioni;
- Registrare le coordinate bancarie per il pagamento elettronico ACH;
- Predisporre i dati doganali in formato.CSV.
