In data 2 aprile 2026, il Presidente Trump ha firmato un nuovo Proclama che modifica il regime tariffario applicato ai sensi della Section 232 su acciaio, alluminio e rame sia per i prodotti primari sia per i prodotti derivati e applica nuovi dazi sui farmaci.
Le revisioni in vigore fanno riferimento alle merci immesse in consumo nel mercato americano oppure prelevate da magazzino doganale per l’immissione in consumo a partire dalla mezzanotte e un minuto, ora di New York, del 6 aprile 2026.
Dazi su acciaio, alluminio e rame
La principale novità riguarda le modalità di calcolo dei dazi non più applicati solo sul valore metallico ma ora applicato sul valore totale di importazione del prodotto, indipendentemente dal contenuto di metallo.
Di seguito tutte le modifiche:
- Allegato I – A: elenca i prodotti interamente o quasi interamente costituiti da acciaio, alluminio o rame e derivati da acciaio e alluminio su cui si applica:
1 – dazio ad valorem del 50% ai sensi della Sezione 232 sull’intero valore
2 – dazio ad valorem del 25% per i prodotti del Regno Unito, il cui contenuto in alluminio o acciaio è fuso e colato nel Regno Unito;
3 – dazio ad valorem del 10% per articoli derivati il cui contenuto in alluminio o acciaio è interamente fuso e colato negli Stati Uniti.
- Allegato I – B: elenca i prodotti in rame o derivati da acciaio e alluminio su cui si applica:
1 – dazio ad valorem del 25% ai sensi della Sezione 232;
2 – dazio ad valorem del 15% per i prodotti del Regno Unito, il cui contenuto in alluminio o acciaio è fuso e colato nel Regno Unito;
3 – dazio ad valorem del 10% per articoli derivati il cui contenuto in alluminio, acciaio o rame è interamente fuso e colato negli Stati Uniti.
● Allegato II: elenca i prodotti che non saranno soggetti ai dazi doganali di cui alla Sezione 232 su alluminio, acciaio o rame. Inoltre, qualsiasi parte di motocicletta classificabile nei Capitoli 84, 85 o 87 della Tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti ed elencata nell’Allegato 1-B non sarà soggetta ai dazi doganali di cui alla Sezione 232 su alluminio, acciaio o rame se importata esclusivamente per l’uso nella fabbricazione di motociclette.
● Allegato III: elenca i prodotti per i quali la tariffa del 25% prevista dalla Sezione 232 sugli articoli derivati dall’acciaio e dall’alluminio sarà ridotta, come indicato nella clausola (5) del Proclama, fino al 31 dicembre 2027.
Nello specifico, ai suddetti prodotti che hanno un dazio base (MFN) inferiore al 15%, sarà applicato un dazio ad valorem del 15%; i prodotti con un dazio base superiore al 15% non subiranno variazioni tariffarie. Tuttavia, il dazio sarà ridotto al 10% per gli articoli derivati il cui contenuto di alluminio o acciaio è composto interamente da alluminio fuso e colato negli Stati Uniti; 25% per i prodotti importati da partner commerciali con i quali gli Stati Uniti non mantengono normali relazioni commerciali.
N.B. Dal 1° gennaio 2028, ai prodotti dell’Allegato III, si applicheranno le stesse condizioni dei prodotti dell’Allegato I-B.
Resta in vigore l’applicazione del dazio del 200% per prodotti elencati negli Allegati I-A, I-B e III di originari della Russia o derivanti da alluminio fuso in Russia.
Inoltre, i prodotti specificati nell’Allegato I -B e nell’ Allegato III che non contengono acciaio, alluminio o rame o non sono classificabili nei capitoli 72,73,74,76 e il contenuto di metallo è inferiore al 15%, non sono soggetti ai dazi di cui sopra.
Dazi sui prodotti farmaceutici
Dal 31 luglio 2026 per le società elencate nell’Allegato III e dal 29 settembre 2026 per le altre aziende, le importazioni di farmaci brevettati e di ingredienti farmaceutici associati saranno soggette a un dazio ad valorem del 100%.
Per i prodotti di Giappone, Unione Europea, Repubblica di Corea, Svizzera e Liechtenstein, l’aliquota ad valorem per i prodotti farmaceutici brevettati e gli ingredienti associati sarà del 15%.
L’aliquota tariffaria sui prodotti farmaceutici brevettati e sugli ingredienti farmaceutici associati ai prodotti del Regno Unito sarà del 10%.
Per le aziende che sono idonee al trattamento tariffario previsto dalla clausola 3b del proclama, e che hanno stipulato accordi di prezzo farmaceutico MFN con il Segretario della Salute e dei Servizi Umani, la tariffa ad valorem applicabile per i prodotti farmaceutici e gli ingredienti farmaceutici associati sarà zero fino al 20 gennaio 2029.
I farmaci generici e i loro ingredienti associati non saranno soggetti a tariffe ex Sez. 232 al momento tuttavia, potrebbero subire variazioni entro 1 anno.
