Dal 2 ottobre 2017 è utilizzabile il nuovo sistema unionale delle decisioni doganali (Customs Decision â CD) messo a disposizione dai Servizi della Commissione Europea secondo il programma stabilito nella Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 dellâ11 aprile 2016.
Dalla data sopra citata, pertanto, in applicazione dellâart.6, parag.1, del Reg. (UE) n. 952/2013 â CDU â è possibile gestire le istanze e le autorizzazioni (decisioni), indicate nellâart.2 del Reg. (UE) n.2447/2015 â RE â ed elencate nellâallegato al presente comunicato, attraverso il sistema delle decisioni doganali e non piĂš in forma cartacea.
Il suddetto sistema permette agli operatori economici, attraverso il âTrader Portalâ, di presentare in formato elettronico le domande di decisione e agli Uffici doganali competenti di gestire tali richieste e rilasciare i relativi provvedimenti attraverso il âCustoms Decision Management Systemâ.
In conseguenza, per i procedimenti relativi alle decisioni indicate nellâart. 2 RE, gestiti nellâambito del nuovo sistema informatizzato, non vanno piĂš utilizzati i modelli di istanza e di decisione cartacei (unionali o nazionali) finora impiegati (salvo in caso di non disponibilitĂ del sistema); restano invece validi gli attuali modelli di istanza/autorizzazione previsti per i procedimenti/provvedimenti che non rientrano nel sistema delle decisioni elencate nel suddetto art. 2 del RE.
Qualora si renda necessario, in base alle disposizioni unionali e nazionali che disciplinano i requisiti, i criteri e le condizioni per la richiesta e lâadozione delle decisioni doganali, fornire informazioni ed indicazioni complementari rispetto a quelle evidenziate nelle singole caselle degli schemi informatizzati, potranno essere utilizzati a tal fine i campi scrivibili e gli allegati dei modelli autorizzativi di interesse. In tali campi, ad esempio, dovranno essere inserite a cura dei competenti Uffici doganali le informazioni di rito relative alle modalitĂ ed ai termini di impugnabilitĂ della decisione adottata (âgeneral remarkâ).
Tenuto conto della prossima adozione, da parte della Commissione europea, di un Regolamento recante, tra lâaltro, le regole di governo e la disciplina di taluni aspetti procedurali del sistema elettronico a supporto delle decisioni doganali, piĂš dettagliate informazioni ed indicazioni saranno fornite a seguito della emanazione di tale base giuridica nonchĂŠ delle altre precisazioni che perverranno da parte dei competenti Servizi della Commissione.
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Nota prot. n. 109580/RU del 29 settembre 2017 â Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
CDU â Avvio del sistema unionale delle âCustoms Decisionsâ a partire dal 2 ottobre 2017. Piano tecnico di automazione 2017 â PPT DOGSO141-30 â Obiettivo 2J âCustoms Decisionsâ. Estensione in esercizio e istruzioni operative.
Con nota prot. 104198/RU del 14/09/2017 si annunciava la disponibilitĂ sullâEU Trader Portal (TP) dal 2 ottobre p.v. dei servizi relativi al sistema âCustoms Decisionsâ, invitando gli operatori interessati alla presentazione delle domande di decisione ad avviare le attivitĂ propedeutiche per lâaccesso al TP in attesa delle istruzioni prodotte dai Servizi della Commissione.
Considerato che la versione del sistema âCustoms Decisionsâ, in linea dal 2 ottobre p.v., è stata rilasciata dai Servizi della Commissione il 15 settembre u.s. e che la relativa documentazione è stata resa disponibile solo in data odierna, con la presente si impartiscono le prime istruzioni per lâutilizzo del sistema in parola, facendo riserva di emanarne ulteriori dopo un congruo periodo di operativitĂ .
1) Premessa
Il Codice Doganale dellâUnione (CDU) ha stabilito regole generali per il processo autorizzativo e per la gestione delle decisioni relative allâapplicazione della normativa doganale.
Le decisioni doganali sono autorizzazioni concesse dallâautoritĂ doganale competente sulla base delle richieste presentate dallâoperatore economico.
Il CDU, supportato dai relativi atti delegati (RD) ed esecutivi (RE) (1), stabilisce il principio che âtutti gli scambi di informazioni, âŚ, richieste o decisioni, tra autoritĂ doganali nonchĂŠ tra operatori economici ed autoritĂ doganali, e lâarchiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informaticiâ (2).
A tale riguardo i servizi della Commissione hanno sviluppato il âCustoms Decisions Systemâ (CDS), da utilizzare, a partire dal 2 ottobre p.v. (3), per la presentazione delle domande da parte dellâoperatore economico e per il rilascio e la gestione delle relative decisioni.
Il sistema CDS è costituito dalle seguenti componenti:
â âEU Trader Portalâ (TP), attraverso cui lâoperatore economico presenta le domande di decisione e segue il ciclo di vita della domanda e della connessa decisione (rilascio, diniego, richieste di integrazioniâŚ.) ;
â âCustoms Decisions Management System (CDMS)â, attraverso cui gli uffici competenti dellâAgenzia centrali e territoriali (da qui in poi âuffici competentiâ) gestiscono le domande e il ciclo di vita delle decisioni.
Le decisioni oggi gestite dal CDS sono riportate in allegato 1.
2) Cosa cambia per operatori economici e uffici
A partire dal 2 ottobre p.v. le domande di decisione di cui allâallegato 1 sono presentate dagli operatori economici esclusivamente in forma elettronica tramite il TP.
Gli operatori economici interessati e gli uffici competenti devono monitorare rispettivamente TP e CDMS in quanto la normativa che regola il processo delle decisioni prevede precisi vincoli temporali il cui mancato rispetto può comportare conseguenze sfavorevoli sia per gli operatori economici sia per gli uffici competenti.
3) Accesso dellâoperatore economico al TP
Per lâaccesso al TP, raggiungibile allâindirizzo https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/, si rimanda alla nota prot. 104198/RU del 14/09/2017 relativa al nuovo Modello Autorizzativo Unico (MAU). Ad ogni buon fine si rammenta, al riguardo, che lâoperatore economico deve essere in possesso di un codice EORI valido, delle credenziali per lâaccesso ai servizi digitali disponibili sul Portale Nazionale (PUD â Portale Unico Dogane) e delle autorizzazioni EU ai servizi di seguito elencati, secondo le proprie necessitĂ operative:
â CUST_CONSULTATIVE
o Consultazione delle informazioni relative alle domande/decisioni
â CUST_ADMINISTRATIVE
o Consultazione delle informazioni relative alle domande/decisioni
o Inserimento delle informazioni relative alle domande/decisioni
â CUST_EXECUTIVE
â â Consultazione delle informazioni relative alle domande/decisioni
â â Inserimento delle informazioni relative alle domande/decisioni
â â Invio al CDMS delle informazioni inserite
4) Accesso del personale doganale al CDMS
I profili per lâaccesso al CDMS da parte del personale doganale sono elencati in allegato 8 (4).
Per le richieste di abilitazione si rimanda alla nota prot. n. 150409/RU del 29/12/2011 dellâUfficio gestione e monitoraggio di questa Direzione Centrale.
Il personale doganale accede al CDMS tramite il menĂš di AIDA âAltri serviziâ ď âSistemi Unionaliâ ď âCustoms Decisionsâ che rimanda a: https://ohs-service.pubvip.dc0.prod.ccn2.taxud/coui/ ed inserisce le credenziali (nome utente e password) che saranno comunicate alla caselle personali degli utenti abilitati dallâUfficio gestione e monitoraggio di questa Direzione. La password nasce scaduta ed è quindi obbligatorio, al primo accesso al CDMS, procedere alla modifica ed agli altri adempimenti richiesti.
5) Password Policy in CDMS
La Policy adottata in CDMS differisce dalle Policy CAU adottate per il Sistema informatico doganale.
La password (key sensitive) deve soddisfare le seguenti condizioni:
â composta da almeno 8 caratteri appartenenti ad almeno 3 diverse categorie scelte tra : lettere maiuscole (AâŚZ), lettere minuscole (a..z), numeri (0..9) , caratteri speciali (; : * % ! âŚ);
â lo stesso carattere può essere presente al massimo 3 volte;
â diversa dalle ultime 5 utilizzate.
La password scade automaticamente dopo 360 giorni ed è bloccata dopo 3 tentativi errati consecutivi.
In caso di problemi con lâaccesso e di blocco password inviare una mail a dogane.cend.password@agenziadogane.it.
Con le credenziali CDMS si accede alle funzionalitĂ self-service del sistema OIM (Oracle Identity Manager) raggiungibili dal menĂš di AIDA âAltri serviziâ ď âSistemi Unionaliâ ď âOIMâ che rimanda allâindirizzo https://ohs-service.pubvip.dc0.prod.ccn2.taxud/identity/. Eâ possibile selezionare:
â âDati personaliâ, per lâaggiornamento delle informazioni di base (email personale, telefono, ecc.), la modifica della password e per lâinserimento delle domande di verifica a cui far ricorso per lâaccesso in caso di smarrimento della password medesima;
â âAccesso personaleâ, per consultare i ruoli applicativi attribuiti.
6) Presentazione delle domande e gestione delle domande/decisioni
Lâoperatore economico accede al TP e, dopo aver selezionato la lingua dâinteresse (5), indica:
â il Paese a cui inviare la domanda;
â il tipo di decisione per la quale intende presentare la domanda;
â lâufficio competente per il rilascio della decisione. Per individuare tale ufficio e il relativo codice, occorre :
â â consultare lâallegato 1 e determinare se la domanda deve essere inviata ad un ufficio centrale o territoriale; in questâultimo caso è riportato il criterio con cui individuare il generico ufficio territoriale;
â â in caso di ufficio territoriale, consultare la tabella allâindirizzo https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/lagenzia/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici/indirizzi-e-organigramma-periferico-area-dogane/uffici-dogane per determinare lo specifico ufficio in base alla competenza geografica;
o consultare infine lâallegato 2 per individuare il codice dellâufficio centrale o territoriale.
Si sottolinea che CDS non è in grado, ad oggi, di impedire lâinvio di una domanda di decisione ad uffici non competenti in quanto la base dati TAXUD âCustoms Office List (COL) â non è ancora stata aggiornata con la qualificazione degli uffici in tal senso. Di conseguenza si raccomanda di non utilizzare la funzionalitĂ âSearch for COL numberâ (Cerca codice ufficio) messa a disposizione dal TP per individuare lâufficio competente.
Si evidenzia che nel caso di errata identificazione dellâufficio competente potrebbero determinarsi le seguenti conseguenze:
1) invio della domanda ad un ufficio presente in allegato 2 ma non competente per il caso di specie; lâufficio procede al rifiuto della domanda ed il sistema trasmette allâoperatore la relativa notifica;
2) invio della domanda ad un ufficio non presente in allegato 2; la domanda non può essere trattata in quanto lâufficio non accede al CDMS. In tal caso il sistema accetta automaticamente la domanda dopo 30 giorni dallâinvio, trasmettendo la relativa notifica allâoperatore economico. Eâ quindi necessario che siano intercettate tali evenienze conducendo una costante attivitĂ di monitoraggio. A tale riguardo si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni agli uffici.
Dopo aver indicato Paese, tipo di decisione ed ufficio competente, lâoperatore economico compila tutti i campi proposti dal sistema (6), suddivisi in tre sezioni:
â âApplicant Informationâ (Informazioni richiedente)
â âApplication General Informationâ (Informazioni generali domanda)
â âApplication Specific Informationâ (Informazioni specifiche domanda)
I dati relativi al richiedente ed al rappresentante sono precaricati dal TP con i dati presenti nella banca dati EORI; qualora le informazioni visualizzate non siano corrette, lâoperatore economico procede alla modifica manuale dei dati errati sul TP e richiede tramite lâapposito servizio di Helpdesk di cui ai successivi paragrafi lâaggiornamento dei dati presenti nella banca dati EORI.
Dopo aver compilato tutti i campi richiesti, lâoperatore in possesso dellâautorizzazione âCUST_EXECUTIVEâ invia la domanda allâufficio competente.
Se non vengono riscontrati errori, il CDMS assegna alla domanda un numero identificativo univoco e lo comunica allâoperatore economico tramite il TP.
Lâufficio, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di decisione:
â prende in carico la domanda sul CDMS;
â valuta la sussistenza delle condizioni (7) per lâaccettazione della domanda:
â â in caso positivo, accetta la domanda;
â â in caso negativo, rifiuta la domanda.
Lâoperatore economico riceve una notifica contenente lâesito della valutazione dellâufficio competente.
Nel caso in cui lâufficio non proceda allâaccettazione o al rifiuto della domanda nel termine sopra indicato, il CDMS procede automaticamente allâaccettazione della stessa.
In caso di accettazione della domanda, lâufficio competente procede con la valutazione delle condizioni e dei criteri per il rilascio della specifica decisione, riportandone lâesito sul CDMS, e se necessario:
â richiede ulteriori informazioni allâoperatore economico;
â estende il tempo per la fase istruttoria;
â avvia il processo di consultazione con gli altri Stati Membri interessati dalla decisione.
Al termine di tali attivitĂ lâufficio competente adotta la decisione, riportandone sul CDMS lâesito ed i relativi dati.
Lâoperatore economico riceve sul TP una notifica contenente lâesito dellâistruttoria, le motivazioni e, nel caso di rilascio della decisione, il numero identificativo univoco della stessa.
Si sottolinea, infine, che lâufficio competente deve esaminare la domanda inviata dallâoperatore economico e rifiutarla o comunque prendere una decisione sfavorevole nel caso in cui non sia conforme alla vigenti disposizioni, benchĂŠ il sistema ne abbia consentito lâacquisizione (8).
Il sistema Customs Decisions offre anche le funzionalitĂ di gestione di una decisione (riesame, sospensione, revoca della sospensione, rettifica, revoca e annullamento).
7) Decisioni che richiedono dati integrativi
Per le decisioni riportate nella Tabella 1 che segue lâoperatore economico deve fornire alcuni dati integrativi per lâaccettazione della domanda da parte dellâufficio doganale.
| Codice decisione | Descrizione decisione | Allegato | Motivazione |
| IPO | Domanda o autorizzazione per lâutilizzo del regime di perfezionamento attivo | 3 | Attualmente il sistema âCustoms Decisionsâ non consente lâacquisizione della âQuantitĂ delle merciâ (5/3) benchĂŠ richiesto obbligatoriamente dallâallegato A del RD |
| OPO | Domanda o autorizzazione per lâutilizzo del regime di perfezionamento passivo | 4 | |
| DPO | Domanda o autorizzazione di dilazione di pagamento | 5, 6 | Mantenere gli attuali livelli di sicurezza nellâutilizzo del conto di debito e gestire gli esoneri nazionali ex art. 90 del TULD. |
Tabella 1 â Decisioni che richiedono dati integrativi
Â
A tal fine, lâoperatore economico
â scarica gli allegati (cfr. Tabella 1) relativi alla decisione dâinteresse;
â apre i files PDF, compila i campi richiesti esclusivamente per via elettronica (9) e salva i files ottenuti;
â compila la domanda sul TP;
â allega i files contenenti i dati integrativi utilizzando la funzionalitĂ âApplication annex â Attached documents â Add attached documentâ (Allegati domanda â Documenti allegati â Aggiungi documento allegato) presente nella scheda âApplication General Informationâ (Informazioni generali domanda);
â invia la domanda allâufficio competente.
8) Decisioni che richiedono adempimenti aggiuntivi a carico dellâufficio competente
Nella Tabella 2 che segue sono indicati gli adempimenti aggiuntivi richiesti allâufficio competente per particolari decisioni.
| Codice decisione | Descrizione decisione | AttivitĂ in carico allâufficio |
| TST | Domanda o autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per la custodia temporanea di merci | Prima del rilascio della decisione: â Attribuzione in AIDA dei codici dei magazzini di custodia temporanea. â Inserimento sul CDMS dei codici magazzino attribuiti nel campo âIdentification number of the storage facilityâ (Numero identificativo del magazzino) |
| DPO | Domanda o autorizzazione di dilazione di pagamento | Dopo il rilascio della decisione, AIDA crea automaticamente un conto di debito non attivo e ne da notifica via email alla casella funzionale dellâufficio. Lâufficio provvede alle opportune verifiche e procede a: â Attivare in AIDA (10) il conto di debito. â Comunicare (11) allâoperatore economico il numero del conto di debito e del relativo CIN. |
| ACT | Domanda o autorizzazione per la qualifica di destinatario autorizzato per il regime TIR | Prima del rilascio della decisione: â Attribuzione in AIDA dei codici per i luoghi approvati. â Inserimento sul CDMS dei codici luogo attribuiti nel campo âIdentification of Locationâ (Codice del luogo). |
| ACE | Domanda o autorizzazione per la qualifica di destinatario autorizzato per il transito unionale | |
| ACR | Domanda o autorizzazione per la qualifica di speditore autorizzato per il transito unionale |
Tabella 2 â Decisioni che richiedono attivitĂ integrative a carico dellâufficio doganale
9) ModalitĂ di indicazione delle decisioni nelle dichiarazioni doganali, Manifesti, Gestori terminal container o recinti di temporanea custodia, Fast Corridors e notifiche del Destinatario Autorizzato
Il sistema CDMS rilascia, per le domande ricevute dal 2 ottobre p.v., un codice identificativo delle decisioni costituito al massimo da 35 caratteri alfanumerici (es. ITACEIT222000-2017-APA138).
Considerato che in Aida le autorizzazioni/decisioni sono identificate da un codice con un numero inferiore di caratteri (es. 123456A), al fine di minimizzare lâimpatto del CDS sulla platea degli operatori economici non sono stati modificati i tracciati relativi ai messaggi elettronici in uso che richiedono lâindicazione di una o piĂš decisioni (dichiarazioni doganali, manifesti, gestori terminal container o recinti di temporanea custodia, fast corridors e notifiche del destinatario autorizzato) intervenendo solo sulle regole di compilazione.
La modalitĂ di indicazione delle decisioni nei messaggi elettronici è riportata in allegato 7, in cui la colonna âDecisione rilasciata o riesaminata prima del 02/10/2017â riguarda le autorizzazioni giĂ gestite in AIDA. La colonna âDecisione rilasciata o riesaminata dal 02/10/2017â si riferisce invece alle decisioni gestite dal sistema âCustoms Decisionsâ.
Relativamente alle modifiche riguardanti i destinatari autorizzati, si evidenzia che impattano esclusivamente sugli operatori che hanno sviluppato un proprio software per la digitalizzazione del colloquio con lâufficio di destinazione. Nulla cambia, invece, per gli operatori che si avvalgono del software âDesktop Dogane â Destinatari autorizzatiâ messo a disposizione dallâAgenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Per le modifiche in argomento si evidenzia quanto segue:
â  la documentazione tecnica aggiornata è consultabile nella sezione âHome â Dogane â Lâoperatore economico â Servizi online â Servizio Telematico Doganale â Web serviceâ del sito internet dellâAgenzia delle Dogane e dei Monopoli al paragrafo âweb serviceâ;
â  dal momento che il sistema consente lâinterrogazione dei dati storici, per gestire correttamente lâaccesso a tutti i messaggi IE007 e IE044 inviati, il software dellâoperatore deve gestire correttamente entrambe le strutture (12) dei messaggi in parola;
â  per consentire agli operatori di adeguare i propri software alle suddette modifiche, sarĂ possibile continuare ad utilizzare la precedente modalitĂ di compilazione dei messaggi IE007 e IE044, limitatamente alle autorizzazioni rilasciate prima del 2 ottobre p.v., fino al 10 dicembre 2017.
10) Documentazione fornita dalla Commissione
La documentazione relativa al CDS (guida utente, corso e-learning, âŚ) è disponibile allâindirizzo
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/customs-decisions_en.
11) Procedure di soccorso
Le procedure di soccorso da adottare in caso di indisponibilitĂ del CDS saranno dettagliate a seguito della prossima adozione del Regolamento della Commissione recante le regole di governo e la disciplina di taluni aspetti procedurali del sistema in parola.
Considerato che dal 2 ottobre non è piĂš consentito acquisire autonomamente in AIDA un nuovo conto di debito (cfr. Tabella 2 â Decisione DPO) è stato istituito il profilo âD02_OpC_CDMS_GestFallBackâ (Gestore Operazioni di Fall Back CDMS) per attivare lâeventuale procedura di fallback per la gestione del conto di debito.
12) Servizio di Helpdesk per CDS
Il servizio di helpdesk risponde a quesiti di natura tecnica e giuridico-procedurale relativi alle decisioni doganali.
Lâutente (operatore economico o personale doganale) invia la richiesta di assistenza alla casella di posta elettronica dogane.helpdesk.eu@agenziadogane.it, specificando nellâoggetto la natura del problema come di seguito indicato:
â  [IT][CD][CDMS]Descrizione oggetto
â  â per quesiti tecnici relativi al componente CDMS
â  [IT][CD][TP]Descrizione oggetto
â  â per quesiti tecnici relativi al componente TP
â  [IT][CD][EORI]Descrizione oggetto
â  â Per richieste di aggiornamento dellâanagrafica EORI visualizzata dal CDS
â  [IT][CD][ALTRO]Descrizione oggetto
â  â per quesiti tecnici non compresi nelle precedenti categorie relativi al CDS
â  [GP][CD][XYZ (13)]Descrizione oggetto
â  â per quesiti giuridico-procedurali relativi alle Customs Decisions
Ad esempio:
â  per un problema tecnico di visualizzazione delle decisioni riscontrato sul CDMS, lâoggetto dovrĂ essere una stringa del tipo â[IT][CD][CDMS]Problema visualizzazione decisioniâ (14).
â  per un quesito giuridico-procedurale relativo alla âDomanda o autorizzazione per la qualifica di destinatario autorizzato per il transito unionaleâ, lâoggetto dovrĂ essere una stringa del tipo â[GP][CD][ACE]ValiditĂ multi stato membroâ (15).
Il corpo della mail non può contenere piĂš di 4000 caratteri e in esso va indicato obbligatoriamente lâURL della pagina presentata dal CDS per cui si richiede assistenza.
Il sistema riceve lâemail e:
â  genera un ticket, ossia assegna alla richiesta un numero identificativo;
â  invia allâutente una ricevuta (email di accoglienza) con il numero di ticket. Tale ricevuta garantisce che la richiesta è stata presa in carico dal servizio di assistenza.
Il servizio di Helpdesk tratta la richiesta e prepara il testo della soluzione.
Il sistema invia la soluzione allâutente, chiudendo il relativo ticket.
Qualora lâutente non ottenga dal servizio Helpdesk una risposta nei tempi attesi, può inviare un sollecito. Il sollecito va inviato seguendo scrupolosamente le seguenti istruzioni: inoltrare lâemail di accoglienza allâindirizzo dogane.helpdesk.eu@agenziadogane.it, sostituendo, nella parte iniziale del testo dellâoggetto, la lettera âIâ con la stringa âSOLLECITOâ, e lasciando invariata la parte restante dellâoggetto stesso.
Pertanto, lâoggetto dellâemail di sollecito dovrĂ essere una stringa del tipo âSOLLECITO: Ticket 12345678 (02/10/17 09:45) â Ricezione della richiesta di assistenza / Assistance request receiptâ.
Qualora il campo oggetto venga compilato non conformemente alla suddetta modalitĂ , la nuova email non sarĂ riconosciuta dal sistema automatico come âemail di sollecitoâ e genererĂ un nuovo ticket.
Ai fini di una efficiente erogazione del servizio di assistenza, si invitano gli utenti ad utilizzare il servizio di Helpdesk solo per le finalità per cui è stato istituito e di attenersi alle predette istruzioni.
Â
________________
1 CDU â Codice doganale dellâUnione: Regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 2013 che istituisce il Codice doganale dellâUnione.
RD â Regolamento delegato (UE) n. 2446 del 28 luglio 2015, che integra il Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalitĂ che specificano alcune disposizioni del Codice doganale dellâUnione.
RE â Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447 del 24 novembre 2015, recante modalitĂ di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dellâUnione.
2 CDU â Art. 6(1).
3 Come stabilito nellâallegato alla decisione di esecuzione (UE) 2016/578 del 11/04/2016.
4 Che sostituisce integralmente lâallegato 1 alla nota prot. 100973/RU del 07/09/2017.
5 Al momento non sono state completate tutte le traduzioni. In caso di problemi di visualizzazione nella lingua selezionata fare riferimento alla lingua inglese.
6 LâobbligatorietĂ dei campi e la modalitĂ di compilazione degli stessi è stabilita nellâallegato A del RD, nellâallegato A del RE.
7 La prima condizione da verificare è la competenza dellâufficio presso cui è stata presentata la domanda.
8 Il sistema âCustoms Decisionsâ effettua esclusivamente una validazione formale e sostanziale dei campi senza entrare nel merito della normativa.
9 Non saranno presi in considerazione files compilati in altro modo in quanto i dati sono processati automaticamente dal sistema AIDA.
10 Tramite la funzionalitĂ âOperazioni Contabili ď ContabilitĂ Ordinaria ď Conto di Debito ď Gestione ď Aggiornamento Conto di debitoâ
11 Tramite email allâindirizzo indicato nel campo âE-mail richiedenteâ dellâallegato 5.
12 Quella precedente (versione 1.0), che prevede lâindicazione del codice dellâautorizzazione e del codice del luogo nel campo âCommon access referenceâ, e quella nuova (versione 1.1), che prevede lâindicazione del codice dellâautorizzazione nel campo âCommon access referenceâ e lâindicazione del codice del luogo autorizzato nel campo âArrival authorised location of goodsâ.
13 XYZ = codice decisione di cui allâallegato 1 (es. ACE)
14 Senza virgolette
15 Senza virgolette
Â
Allegato 1
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Codice |
Tipo di domanda/decisione |
Riferimento normativo |
Ufficio competente |
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ValiditĂ geografica decisione: Italia |
ValiditĂ geografica decisione: multi stato Membro |
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CVA |
Domanda o autorizzazione per la semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci |
Articolo 73 del CDU |
CENTRALE Ufficio applicazione dei tributi doganali |
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CGU |
Domanda o autorizzazione per la fornitura di una garanzia globale, compresa lâeventuale riduzione o dispensa |
Articolo 95 del CDU |
TERRITORIALE Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta della contabilitĂ a fini doganali e dove vengono svolte parte delle operazioni doganali (art. 22 CDU o art. 12 RD) |
CENTRALE Ufficio contabilitĂ diritti doganali e tutela interessi finanziari dellâUnione europea |
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DPO |
Domanda o autorizzazione di dilazione di pagamento |
Articolo 110 del CDU |
TERRITORIALE Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta della contabilitĂ a fini doganali e dove vengono svolte parte delle operazioni doganali (art. 22 CDU o art. 12 RD) |
 |
|
TST |
Domanda o autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per la custodia temporanea di merci |
Articolo 148 del CDU |
TERRITORIALE Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta della contabilitĂ a fini doganali e dove vengono svolte parte delle operazioni doganali (art. 22 CDU o art. 12 RD) |
CENTRALE Ufficio Regimi Doganali e Traffici di Confine |
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RSS |
Domanda o autorizzazione di servizio regolare di trasporto marittimo |
Articolo 120 del RD |
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CENTRALE Ufficio Regimi Doganali e Traffici di Confine |
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ACP |
Domanda o autorizzazione per la qualifica di emittente autorizzato a stabilire la prova della posizione doganale di merci unionali |
Articolo 128 del RD |
TERRITORIALE Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta della contabilitĂ a fini doganali e dove vengono svolte parte delle operazioni doganali (art. 22 CDU o art. 12 RD) |
CENTRALE Ufficio Regimi Doganali e Traffici di Confine |
|
SDE |
Domanda o autorizzazione allâuso della dichiarazione semplificata |
Articolo 166(2) del CDU |
TERRITORIALE Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta della contabilitĂ a fini doganali e dove vengono svolte parte delle operazioni doganali (art. 22 CDU o art. 12 RD) |
CENTRALE Ufficio Regimi doganali e traffici di confine La semplificazione può essere applicata in piĂš Stati membri solo nellâambito dello sdoganamento centralizzato |
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CCL |
Domanda o autorizzazione di sdoganamento centralizzato |
Articolo 179 del CDU |
TERRITORIALE Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta della contabilitĂ a fini doganali e dove vengono svolte parte delle operazioni doganali (art.22 CDU o art. 12 RD) |
CENTRALE Ufficio regimi doganali e traffici di confine |
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EIR |
Domanda o autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana mediante unâiscrizione dei dati nelle scritture del dichiarante, anche per la procedura di esportazione |
Articolo 182 del CDU |
CENTRALE Ufficio regimi doganali e traffici di confine  |
CENTRALE Ufficio regimi doganali e traffici di confine La semplificazione può essere applicata in piĂš Stati membri solo nellâambito dello sdoganamento centralizzato |
|
SAS |
Domanda o autorizzazione di autovalutazione |
Articolo 185 del CDU |
CENTRALE Ufficio AEO, altre semplificazioni e rapporto con lâutenza |
CENTRALE Ufficio AEO, altre semplificazioni e rapporto con lâutenza |
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AWB |
Domanda o autorizzazione per la qualifica di pesatore autorizzato di banane |
Articolo 155 del RD |
TERRITORIALE Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta della contabilitĂ a fini doganali e dove vengono svolte parte delle operazioni doganali (art. 22 CDU o art. 12 RD) |
 |
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IPO |
Domanda o autorizzazione per lâutilizzo del regime di perfezionamento attivo |
Articolo 211(1)(a) del CDU |
TERRITORIALE Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta della contabilitĂ a fini doganali e dove vengono svolte parte delle operazioni doganali (art. 22 CDU o art. 12 RD) |
CENTRALE Ufficio Regimi Doganali e Traffici di Confine |
|
OPO |
Domanda o autorizzazione per lâutilizzo del regime di perfezionamento passivo |
Articolo 211(1)(a) del CDU |
TERRITORIALE Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta della contabilitĂ a fini doganali e dove vengono svolte parte delle operazioni doganali (art. 22 CDU o art. 12 RD) |
CENTRALE Ufficio Regimi Doganali e Traffici di Confine |
|
EUS |
Domanda o autorizzazione per lâutilizzo del regime di uso finale |
Articolo 211(1)(a) del CDU |
TERRITORIALE Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta della contabilitĂ a fini doganali e dove vengono svolte parte delle operazioni doganali (art. 22 CDU o art. 12 RD) |
CENTRALE Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli |
|
TEA |
Domanda o autorizzazione per lâutilizzo del regime di ammissione temporanea |
Articolo 211(1)(a) del CDU |
TERRITORIALE Ufficio delle dogane competente sul luogo di primo utilizzo delle merci (art. 205 RD) |
 CENTRALE Ufficio Regimi Doganali e Traffici di Confine |
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CWP Â |
Domanda o autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale di merci in depositi doganali privati |
Articolo 211(1)(b) del CDU |
TERRITORIALE Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta della contabilitĂ a fini doganali e dove vengono svolte parte delle operazioni doganali (art. 22 CDU o art. 12 RD) |
CENTRALE Ufficio Regimi Doganali e Traffici di Confine |
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CW1 |
Domanda o autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale di merci in depositi doganali pubblici di tipo I |
Articolo 211(1)(b) del CDU |
TERRITORIALE Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta della contabilitĂ a fini doganali e dove vengono svolte parte delle operazioni doganali (art. 22 CDU o art. 12 RD) |
CENTRALE Ufficio Regimi Doganali e Traffici di Confine |
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CW2 |
Domanda o autorizzazione per la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale di merci in depositi doganali pubblici di tipo II |
Articolo 211(1)(b) del CDU |
TERRITORIALE Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta della contabilitĂ a fini doganali e dove vengono svolte parte delle operazioni doganali (art. 22 CDU o art. 12 RD) |
CENTRALE Ufficio Regimi Doganali e Traffici di Confine |
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ACT |
Domanda o autorizzazione per la qualifica di destinatario autorizzato per il regime TIR |
Articolo 230 del CDU |
TERRITORIALE Ufficio delle Dogane competente sul luogo in cui le operazioni TIR del richiedente devono essere concluse (deroga di cui allâart. 22, par.1, 3° comma CDU â Art. 186 RD) |
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ACR |
Domanda o autorizzazione per la qualifica di speditore autorizzato per il transito unionale |
Articolo 233(4)(a) del CDU |
TERRITORIALE Ufficio delle Dogane competente sul luogo in cui si prevede avranno inizio le operazioni di transito unionale del richiedente. (deroga di cui allâart. 22, par. 1, 3° comma CDU â Art. 192 RD) |
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ACE |
Domanda o autorizzazione per la qualifica di destinatario autorizzato per il transito unionale |
Articolo 233(4)(b) del CDU |
TERRITORIALE Ufficio delle Dogane competente sul luogo in cui le operazioni di transito unionale del richiedente devono essere concluse. (deroga di cui allâart. 22, par. 1, 3° comma CDU â Art. 194 RD) |
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SSE |
Domanda o autorizzazione per lâutilizzo di sigilli di un modello particolare |
Articolo 233(4)(c) del CDU |
TERRITORIALE Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta della contabilitĂ a fini doganali e dove vengono svolte parte delle operazioni doganali (art. 22 CDU o art. 12 RD) |
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TRD |
Domanda o autorizzazione per utilizzare le dichiarazioni di transito con un numero di dati ridotto |
Articolo 233(4)(d) del CDU |
TERRITORIALE Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta della contabilitĂ a fini doganali e dove vengono svolte parte delle operazioni doganali (art. 22 CDU o art. 12 RD) |
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ETD |
Domanda o autorizzazione per lâuso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana |
Articolo 233(4)(e) del CDU |
TERRITORIALE Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta della contabilitĂ a fini doganali e dove vengono svolte parte delle operazioni doganali (art. 22 CDU o art. 12 RD) |
CENTRALE Ufficio Regimi Doganali e Traffici di Confine |
