Il 20 maggio la presidenza del Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio su due regolamenti volti ad attuare gli aspetti connessi ai dazi della dichiarazione comune UE-USA, concordata il 21 agosto 2025.
L’accordo, che segna un passo importante verso il rispetto degli impegni assunti nella dichiarazione comune UE-USA, mira a promuovere relazioni commerciali transatlantiche stabili e prevedibili, garantendo nel contempo l’esistenza di solide misure di salvaguardia e preservando la flessibilità a tutela degli interessi economici dell’UE, se necessario.
La dichiarazione comune dovrebbe fungere da piattaforma per continuare a dialogare con gli Stati Uniti al fine di ridurre i dazi e cooperare strettamente sulle sfide condivise.
Il primo regolamento (regolamento principale) elimina i dazi doganali rimanenti sulle merci industriali statunitensi e concede un accesso preferenziale al mercato, anche attraverso contingenti tariffari e dazi ridotti per alcune merci ittiche e determinati prodotti agricoli non sensibili statunitensi. Il secondo regolamento si concentra sulla proroga della sospensione dei dazi per le importazioni di astici, compresi gli astici trasformati.
Principali elementi dell’accordo
Per garantire l’effettiva attuazione della dichiarazione comune e tutelare gli interessi dell’UE, i colegislatori hanno convenuto di rafforzare il regolamento principale istituendo un solido meccanismo di salvaguardia, rafforzando le disposizioni della clausola di sospensione e introducendo, tra l’altro, una clausola di temporaneità. Alcuni elementi sono stati ripresi nel secondo regolamento, relativo alle importazioni di astici.
Solido meccanismo di salvaguardia
L’accordo comprende un meccanismo di salvaguardia specifico che fornisce all’UE i mezzi per far fronte a eventuali aumenti significativi delle importazioni dagli Stati Uniti tali da arrecare o minacciare di arrecare un grave pregiudizio ai produttori interni.
In particolare, a seguito di una richiesta debitamente motivata di tre o più Stati membri, dell’industria o dei sindacati dell’UE, o di propria iniziativa, la Commissione avvierà un esame per valutare se l’aumento delle importazioni abbia arrecato o minacci di arrecare un grave pregiudizio ai produttori dell’UE. In presenza di prove sufficienti, la Commissione può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’applicazione del regolamento.
Disposizioni di sospensione rafforzate
Inoltre, l’accordo rafforza le condizioni alle quali alla Commissione è conferito il potere di sospendere, in tutto o in parte, l’applicazione del regolamento mediante un atto di esecuzione. Ciò può verificarsi in caso di mancato rispetto, da parte degli Stati Uniti, degli impegni assunti nella dichiarazione comune o qualora gli Stati Uniti compromettano in altro modo gli obiettivi perseguiti dalla dichiarazione comune o perturbino le relazioni commerciali e di investimento con l’UE, anche discriminando o prendendo di mira gli operatori economici dell’UE. Il meccanismo di sospensione può essere attivato anche qualora vi siano indicazioni sufficienti del fatto che tali azioni potrebbero verificarsi in futuro.
Alla Commissione è inoltre conferito il potere di sospendere le concessioni accordate agli Stati Uniti relativamente ai prodotti in acciaio e alluminio se al 31 dicembre 2026 gli Stati Uniti staranno ancora applicando un’aliquota tariffaria superiore al 15% sui prodotti derivati dall’acciaio e dall’alluminio importati dall’UE.
Applicazione limitata nel tempo
I colegislatori hanno convenuto di introdurre una clausola di temporaneità in base alla quale, in assenza di ulteriori interventi, il regolamento cesserà di applicarsi alla fine del 2029.
Monitoraggio dell’impatto delle misure
L’accordo prevede un monitoraggio periodico degli effetti economici delle misure di liberalizzazione degli scambi sull’economia dell’UE. Sei mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento, e successivamente ogni tre mesi, la Commissione dovrà informare i colegislatori in merito alle modifiche dei volumi e dei valori commerciali delle esportazioni, dagli Stati Uniti verso l’UE, delle merci contemplate da uno dei regolamenti o da entrambi.
Sei mesi prima della data finale di applicazione del regolamento, la Commissione presenterà una valutazione globale che esaminerà, tra l’altro, l’impatto del regolamento sui flussi commerciali UE-USA, sui modelli commerciali e sulle entrate tariffarie e, più specificamente, l’impatto sulle PMI. Se opportuno, tale valutazione sarà accompagnata da una proposta legislativa volta a prorogare l’applicazione del regolamento.
Prossime tappe
Una volta che i testi saranno stati messi a punto a livello tecnico, l’accordo provvisorio sui due regolamenti dovrà essere approvato e formalmente adottato da entrambe le istituzioni prima di essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale. I regolamenti entreranno in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione. Il secondo regolamento, relativo alle importazioni di astici, si applicherà retroattivamente a decorrere dal 1º agosto 2025.
